immigrazione.net

Lavorare · Procedura

Nomadi digitali e lavoratori da remoto

Dal 4 aprile 2024 l'Italia ha un permesso per chi lavora da un computer per clienti o datori che stanno altrove: fuori quota, senza nulla osta, un anno rinnovabile, famiglia al seguito. È stato scritto per i professionisti ad alto reddito e ha requisiti precisi — un lavoro «altamente qualificato», circa 28.000 euro l'anno, sei mesi di esperienza, assicurazione — e una conseguenza che molti sottovalutano: chi vive in Italia paga le tasse in Italia. Questa pagina spiega chi lo può avere e come.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Sono nomadi digitali e lavoratori da remoto i «cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano» (art. 27, comma 1-sexies, TUI, introdotto dal DL 4/2022). «Nomade digitale» è l'autonomo, «lavoratore da remoto» il dipendente o collaboratore.
  2. «Non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo» (stesso comma). Fuori quota.
  3. Il DM 29 febbraio 2024 (in vigore dal 4 aprile 2024) chiede: reddito annuo almeno tre volte il minimo per l'esenzione dalla spesa sanitaria (circa 28.000 €); assicurazione sanitaria per tutto il soggiorno; alloggio; sei mesi di esperienza nell'attività; per i dipendenti, il contratto o l'offerta vincolante e la dichiarazione che il datore non ha condanne per i reati dell'art. 22, comma 5-bis; l'attività «altamente qualificata» documentata con titoli o esperienza.
  4. Il visto si chiede al consolato del Paese di residenza; il permesso in Questura entro otto giorni dall'ingresso; dura un anno, si rinnova se i requisiti permangono; la famiglia entra al seguito con permesso per motivi familiari.
  5. Chi resta oltre 183 giorni è residente fiscale in Italia e dichiara qui il reddito mondiale; l'autonomo apre la partita IVA e si iscrive all'INPS; il dipendente di un datore estero verifica la convenzione contro le doppie imposizioni e la sicurezza sociale.

Chi rientra

La norma distingue due figure dentro una sola categoria. Il nomade digitale lavora «in via autonoma»: il freelance, il consulente, il programmatore con partita IVA estera e clienti in vari Paesi. Il lavoratore da remoto lavora «per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano»: il dipendente di una società americana o indiana che gli consente di lavorare dall'Italia. Entrambi devono svolgere un'«attività lavorativa altamente qualificata»: il DM 29 febbraio 2024 la definisce con i parametri dell'art. 27-quater — titolo di istruzione superiore di almeno tre anni, o qualifica professionale superiore, o esperienza professionale di livello paragonabile — e chiede che il lavoro sia svolto «attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto». Un grafico, un traduttore, un ingegnere, un analista, un insegnante online con la laurea rientrano; un operatore di call center o un venditore senza titoli no. Il lavoro deve essere per l'estero o per clienti ovunque: chi ha un'offerta di lavoro da un'impresa italiana non è un lavoratore da remoto ma un lavoratore subordinato ordinario (o Carta blu), e il DM lo esclude; il nomade digitale autonomo può avere anche clienti italiani, ma l'attività deve essere quella di chi lavora da remoto, non un'impresa con sede in Italia (per quella c'è il visto per lavoro autonomo, Il lavoro autonomo). Sono esclusi, come sempre, i cittadini dell'Unione (che non hanno bisogno di nulla) e chi ha condanne o segnalazioni che impediscono l'ingresso.

I requisiti del decreto

Il DM 29 febbraio 2024 del Ministero dell'Interno, di concerto con Esteri, Turismo e Lavoro, elenca ciò che il consolato verifica. Reddito: «un reddito minimo annuo, proveniente da fonti lecite, non inferiore al triplo del livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria», che il Ministero e i consolati quantificano in circa 28.000 € lordi l'anno, dimostrato con contratti, fatture, dichiarazioni dei redditi, estratti conto degli ultimi mesi. Assicurazione: «un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale», per tutto il periodo di soggiorno, senza massimali irrisori (i consolati chiedono di regola almeno 30.000 € di copertura per cure e ricovero, come per Schengen, ma valida un anno). Alloggio: la disponibilità documentata (contratto di affitto, anche breve, ospitalità, proprietà). Esperienza: «un'esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere», dimostrata con contratti precedenti, fatture, portfolio, lettere di clienti. Per il lavoratore da remoto: il contratto di lavoro o di collaborazione o l'offerta vincolante «per lo svolgimento di un'attività lavorativa altamente qualificata» con un datore anche estero, e una dichiarazione del datore che non è stato condannato negli ultimi cinque anni per i reati dell'art. 22, comma 5-bis (favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, sfruttamento, lavoro nero di stranieri). Qualifica: i titoli di studio o la documentazione dell'esperienza, con traduzione e, dove richiesto, legalizzazione o apostille (Legalizzazione e traduzioni). E il passaporto, la domanda di visto nazionale, la foto, il pagamento dei diritti (116 €).

La procedura

Il visto è un visto nazionale (tipo D) «per nomadi digitali e lavoratori da remoto», da chiedere al consolato italiano competente per la residenza, con appuntamento, di regola tramite il fornitore di servizi esterno; non serve il nulla osta dello Sportello unico né il click day: «per tali soggetti… non è richiesto il nulla osta al lavoro» (comma 1-sexies). Il consolato decide nei termini dei visti nazionali (fino a novanta giorni) e può rifiutare con motivazione impugnabile al TAR del Lazio (Il diniego del visto). Con il visto si entra e entro otto giorni si chiede il permesso in Questura (con il kit postale o l'appuntamento secondo la Questura), esibendo di nuovo assicurazione, alloggio, reddito; il permesso ha la dicitura «nomade digitale/lavoratore da remoto», «è rilasciato per un periodo non superiore a un anno» e si rinnova di anno in anno se i requisiti permangono — il reddito, l'assicurazione, il lavoro — e se sono state «rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo», cosa che la Questura verifica chiedendo la dichiarazione dei redditi italiana e, per l'autonomo, la partita IVA e i versamenti INPS. Il DM prevede la revoca se i requisiti vengono meno o se il titolare non ha adempiuto agli obblighi fiscali. Il permesso consente il lavoro (quello da remoto), non richiede il contratto di soggiorno, e chi è già in Italia con un altro permesso non può «convertirlo» in nomade digitale: serve il visto dall'estero (il DM non prevede la conversione). Il codice fiscale si chiede all'Agenzia delle Entrate subito dopo l'ingresso (Codice fiscale, SPID, tessera).

Le tasse e i contributi

È la parte che il nome «nomade» fa dimenticare. Chi ha in Italia la residenza anagrafica o la dimora abituale per più di 183 giorni l'anno è residente fiscale (art. 2 TUIR) e paga in Italia l'IRPEF sul reddito ovunque prodotto, con il credito per le imposte pagate all'estero secondo le convenzioni. Il nomade digitale autonomo apre la partita IVA — anche in regime forfettario, con l'imposta al 15% (5% per i primi cinque anni) sotto 85.000 € di ricavi, se non ha residenza fiscale estera e non è in un Paese black list —, si iscrive alla Gestione separata INPS (o alla cassa dell'ordine se professione regolamentata) e versa i contributi; fattura ai clienti esteri senza IVA con le regole dei servizi intra ed extra UE. Il lavoratore da remoto dipendente di un datore estero dichiara in Italia lo stipendio (con il quadro RC/RL della dichiarazione, senza sostituto d'imposta italiano) e verifica la sicurezza sociale: se il Paese del datore ha una convenzione con l'Italia il datore può mantenerlo assicurato là con il certificato di distacco per un periodo; altrimenti i contributi sono dovuti in Italia e il datore estero deve nominare un rappresentante previdenziale o il lavoratore versa da sé. Il regime degli impatriati (art. 5 D.Lgs. 209/2023: 50% del reddito esente per cinque anni, con laurea e residenza estera nei tre anni precedenti) può applicarsi a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia e ha i requisiti, ma non è automatico. Il Comune di residenza chiede l'iscrizione anagrafica (La residenza), che per il permesso di un anno è possibile.

La famiglia e il dopo

Il DM consente l'ingresso dei familiari al seguito — coniuge, figli minori, genitori a carico nei limiti dell'art. 29 — con un visto per motivi familiari e un permesso per motivi di famiglia della stessa durata, che consente il lavoro; il reddito richiesto aumenta secondo l'art. 29, comma 3 (Il familiare al seguito). Il permesso di un anno, rinnovato, conta per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo dopo cinque anni con il reddito e la lingua (Il lungo periodo) e per la cittadinanza per residenza dopo dieci. Chi trova un lavoro in Italia converte in lavoro subordinato o autonomo con la procedura ordinaria della conversione (art. 6, comma 1, richiamato dal DM). Chi non ha i requisiti del decreto — reddito o qualifica — e vuole comunque vivere in Italia senza lavorare qui ha il visto per residenza elettiva, se ha rendite sufficienti (La residenza elettiva); chi vuole aprire un'attività in Italia ha il lavoro autonomo, in quota. Lavorare da remoto dall'Italia con un visto turistico o in esenzione da visto, oltre i novanta giorni, è soggiorno irregolare; entro i novanta giorni lavorare per il datore estero durante un soggiorno breve non è vietato dalla legge italiana ma, se ripetuto e stabile, produce la residenza fiscale.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 5, 6 (comma 1), 27 (comma 1, lett. q-bis, e comma 1-sexies), 29 (commi 3, 4); DL 28 gennaio 2022, n. 4, art. 6-quinquies, conv. L. 25/2022; DM Interno-Esteri-Turismo-Lavoro 29 febbraio 2024 (GU 4 aprile 2024); DPR 394/1999, art. 5; TUIR (DPR 917/1986), art. 2; L. 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario); D.Lgs. 209/2023, art. 5 (impatriati); consolati italiani, schede «visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto» (2024-2026). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.