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Irregolarità ed espulsione · Spiegazione

I reati dell'immigrazione

Essere irregolari in Italia è un reato — una contravvenzione punita con una multa che nessuno paga — e la legge ne aggiunge altri per chi non se ne va quando gli è ordinato, per chi torna dopo l'espulsione, per chi non mostra i documenti, per chi usa carte false; e punisce severamente chi organizza gli ingressi, chi lucra sull'irregolarità e chi impiega in nero. Questa pagina elenca i reati con le pene vere, spiega che cosa non è reato (aiutare, ospitare, curare) e quali conseguenze hanno sul permesso e sull'asilo.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 11 min

In breve

  1. Ingresso e soggiorno illegale (art. 10-bis): «lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico…, è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro». Contravvenzione davanti al giudice di pace, sostituibile con l'espulsione; si chiude con l'espulsione eseguita, il rimpatrio volontario o la protezione (commi 5-6). Non scatta per chi è respinto al valico o fermato in uscita (comma 2).
  2. Inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore (art. 14, comma 5-ter): multa da 10.000 a 20.000 € (6.000-15.000 se c'era il termine per la partenza volontaria), «salvo che sussista il giustificato motivo»; alla seconda violazione da 15.000 a 30.000 € (comma 5-quater). Dopo la sentenza El Dridi della Corte di giustizia (2011) non c'è più il carcere.
  3. Reingresso dopo l'espulsione o il respingimento differito senza autorizzazione del Ministro: «reclusione da uno a quattro anni» e nuova espulsione (art. 13, comma 13; art. 10, comma 2-ter), da uno a cinque anni per chi lo ripete (13-bis), con arresto obbligatorio e direttissima (13-ter).
  4. Documenti: chi non esibisce passaporto e permesso a richiesta della polizia «senza giustificato motivo» rischia l'arresto fino a un anno e 2.000 € di ammenda (art. 6, comma 3) — ma solo se regolare, secondo la Cassazione; chi usa o fabbrica permessi e visti falsi, «reclusione da uno a sei anni» (art. 5, comma 8-bis); le false generalità, art. 495 c.p.
  5. Per chi aiuta: il favoreggiamento dell'ingresso illegale (art. 12, commi 1 e 3: da due a sei anni; da sei a sedici se aggravato), della permanenza «al fine di trarre un ingiusto profitto» (comma 5: fino a quattro anni), l'affitto a titolo oneroso a un irregolare per profitto (comma 5-bis), l'impiego di irregolari (art. 22, comma 12). Ospitare, curare, insegnare, sposare, assistere gratuitamente non è reato (art. 12, comma 2).

Il reato di essere irregolari

Dal 2009 l'ingresso e il soggiorno irregolari sono una contravvenzione: «salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 [i soggiorni brevi], è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato… non si applica l'articolo 162 del codice penale» (art. 10-bis, comma 1: niente oblazione). Il procedimento è davanti al giudice di pace con il rito a citazione immediata (comma 3), il giudice può sostituire l'ammenda con l'espulsione (art. 16, comma 1; art. 62-bis D.Lgs. 274/2000), e il reato si estingue con i fatti: «il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento…, pronuncia sentenza di non luogo a procedere» (comma 5), così come dopo il rimpatrio volontario assistito e dopo il riconoscimento della protezione o il rilascio dei permessi per casi speciali, cure, calamità, minori (comma 6); la domanda di asilo sospende il processo (comma 6). Non si applica a chi è respinto al valico né a chi è identificato «in uscita dal territorio nazionale» (comma 2): chi se ne va non è perseguito. La Corte costituzionale (sent. 250/2010) ha salvato il reato, la delega del 2014 per abrogarlo non è stata attuata, e in pratica il reato serve a una cosa sola: consentire l'espulsione senza il nulla osta del giudice (comma 4) e produrre denunce che restano ferme. La condanna per l'art. 10-bis non è tra i reati ostativi al permesso e non impedisce, di per sé, il rilascio di un titolo se una via si apre; l'ammenda è quasi sempre inesigibile.

Non andarsene quando è ordinato

Chi riceve dal questore l'ordine di lasciare il territorio entro sette giorni (art. 14, comma 5-bis, quando non è possibile né l'accompagnamento né il trattenimento) e non lo fa commette un delitto: «la violazione dell'ordine… è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4 [accompagnamento], o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito…, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5» (partenza volontaria) (comma 5-ter); segue un nuovo decreto di espulsione e un nuovo ordine, la cui violazione «è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro» (comma 5-quater). Fino al 2011 la pena era la reclusione da uno a quattro anni e le carceri si riempivano di stranieri condannati solo per essere rimasti; la Corte di giustizia, in El Dridi (C-61/11 PPU, 28 aprile 2011), ha stabilito che la direttiva rimpatri vieta di punire con il carcere il solo fatto di non aver obbedito all'ordine di partire, perché ritarda il rimpatrio invece di favorirlo, e il DL 89/2011 ha trasformato la pena in multa. Il giustificato motivo è la difesa: l'impossibilità di ottenere il passaporto, la mancanza di mezzi per il viaggio, la malattia, la pendenza di una domanda di protezione o di permesso, i legami familiari — e il giudice deve valutare «la condotta tenuta dallo straniero» e la sua cooperazione (comma 5-quater.1). Il processo è per direttissima (art. 14, comma 5-quinquies), e chi è condannato può avere la sostituzione con l'espulsione (art. 16, comma 1).

Tornare dopo l'espulsione

«Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera» (art. 13, comma 13); «nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni» (comma 13-bis); «per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo» (comma 13-ter). Lo stesso vale per chi torna dopo un respingimento differito (art. 10, commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies). È il reato dell'immigrazione che porta davvero in carcere, e i tribunali lo applicano con frequenza: chi è stato espulso con accompagnamento e torna prima della scadenza del divieto (tre-cinque anni, o più) è arrestato al primo controllo. La difesa: il divieto era scaduto o non decorreva (per l'espulsione con partenza volontaria il divieto decorre dalla scadenza del termine, e per chi parte nel termine può essere revocato); l'espulsione era stata annullata o revocata; la persona è rientrata per ricongiungersi con un permesso autorizzato (comma 13, ultimo periodo: chi è stato espulso come irregolare e ha poi ottenuto il ricongiungimento non è punito); il reingresso è avvenuto per chiedere asilo (la Cassazione esclude il reato se la domanda è presentata subito e non è strumentale). Il reingresso fa anche revocare la sanzione sostitutiva (art. 16, comma 4) e ripristina la pena per chi era stato espulso dal carcere (art. 16, comma 8) (L'espulsione giudiziaria, Il divieto di reingresso).

Documenti e falsi

«Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000» (art. 6, comma 3). Le Sezioni unite della Cassazione (sent. 16453/2011) hanno stabilito che il reato riguarda solo lo straniero regolare: l'irregolare non può esibire un permesso che non ha, e la sua condotta è già punita dall'art. 10-bis. Il regolare che non ha con sé i documenti ha il «giustificato motivo» se li produce dopo. I falsi: «chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni», da tre a dieci se il fatto riguarda documenti pubblici falsi (art. 5, comma 8-bis); le false dichiarazioni sull'identità alla polizia sono l'art. 495 c.p. (da uno a sei anni), il possesso di documenti d'identità falsi l'art. 497-bis c.p., la falsa attestazione di residenza o di convivenza l'art. 483 c.p. — e la condanna per falso è tra quelle che la Questura pesa nel diniego del permesso. Il rifiuto di dare le impronte e di cooperare all'identificazione non è un reato autonomo, ma dal 2024 consente al questore l'accesso ai dati dei telefoni, con convalida del giudice di pace (art. 10-ter, commi 2-bis e 2-ter; art. 14, comma 1) e pesa nella valutazione del rischio di fuga e della pericolosità (I controlli di polizia).

I reati di chi aiuta e di chi sfrutta

CondottaNormaPena
Favoreggiamento dell'ingresso illegale (promuovere, organizzare, finanziare, trasportare o «compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso»)Art. 12, comma 1Reclusione da 2 a 6 anni, multa 15.000 € per persona
Aggravato: più persone, pericolo per la vita, trattamenti inumani, tre o più concorrenti, armi, documenti falsi, scopo di profittoArt. 12, commi 3, 3-bis, 3-terDa 6 a 16 anni (fino a 20 e più con più aggravanti), multa 15.000 € per persona; confisca del mezzo
Favoreggiamento della permanenza illegale «al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità»Art. 12, comma 5Reclusione fino a 4 anni e multa fino a 15.493 €; aumento se in concorso o per 5 o più persone
Dare alloggio o cedere un immobile «a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto» a un irregolareArt. 12, comma 5-bisReclusione da 6 mesi a 3 anni; confisca dell'immobile
Impiego di lavoratori senza permessoArt. 22, comma 12Reclusione da 6 mesi a 3 anni e 5.000 € per lavoratore; aggravanti 12-bis
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoroArt. 603-bis c.p.Reclusione da 1 a 6 anni (da 5 a 8 con violenza), multa per lavoratore
Matrimonio o adozione «allo scopo esclusivo di consentire l'ingresso o il soggiorno»Art. 29, comma 9; art. 30, comma 1-bisNessun reato autonomo: rigetto e revoca del permesso; falso se dichiarazioni false
Tratta di persone, riduzione in schiavitùArtt. 600, 601, 602 c.p.Reclusione da 8 a 20 anni

La clausola umanitaria: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato» (art. 12, comma 2). Ospitare gratis, dare da mangiare, curare, insegnare l'italiano, accompagnare in Questura, far sposare, registrare un figlio non sono favoreggiamento; lo diventa l'aiuto dato per profitto o per organizzare l'irregolarità (i documenti falsi, i contratti fittizi, l'affitto in nero a prezzi maggiorati). La pagina Ospitare uno straniero spiega la comunicazione di ospitalità e i limiti. Il soccorso in mare e il favoreggiamento sono il tema di Sbarchi e soccorso.

Gli effetti sul permesso e sull'asilo

Le condanne per i reati «propri» dell'irregolarità — l'art. 10-bis, l'inottemperanza — non sono ostative al rilascio del permesso quando una via si apre, ma pesano nella valutazione della pericolosità e del rischio di fuga; la condanna per reingresso e per falso è più grave: il falso è tra i reati per cui la Questura nega o revoca, e il reingresso mostra la violazione di un divieto. Nessuna di queste condanne esclude la protezione internazionale, che valuta il rischio nel Paese, non la condotta in Italia (salvo i casi di esclusione per reati gravi); la domanda di asilo sospende il processo per l'art. 10-bis (comma 6). La condanna per favoreggiamento (art. 12) è invece ostativa: chi ne è condannato, anche non definitivamente, non ottiene il permesso (art. 4, comma 3) e il datore non ottiene nulla osta (art. 22, comma 5-bis). La pagina Condanne penali e permesso spiega i reati ostativi e il bilanciamento con la famiglia.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 3), 5 (comma 8-bis), 6 (comma 3), 10 (commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies), 10-bis, 10-ter (commi 2-bis, 2-ter), 12 (commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter, 5, 5-bis), 13 (commi 13, 13-bis, 13-ter, 14), 14 (commi 1, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quater.1, 5-quinquies), 16 (commi 1, 4, 8), 22 (commi 5-bis, 12, 12-bis), 29 (comma 9), 30 (comma 1-bis); cod. pen., artt. 54, 483, 495, 497-bis, 600-602, 603-bis; D.Lgs. 274/2000, artt. 20-bis, 20-ter, 32-bis, 62-bis; L. 94/2009 (art. 10-bis); DL 89/2011 (multe al posto del carcere); Corte di giustizia UE, El Dridi (C-61/11 PPU, 28 aprile 2011), Sagor (C-430/11, 2012); Corte cost., sent. 250/2010, 359/2010; Cass., Sez. un., sent. 16453/2011 (art. 6, comma 3). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.