Il permesso di soggiorno · Il permesso
Il permesso per motivi familiari
È il permesso di chi è in Italia perché qui c'è la sua famiglia: il coniuge ricongiunto, il figlio, il genitore, chi si è sposato dopo essere arrivato per altro, il genitore di un bambino italiano. Dura quanto il permesso del familiare, consente di lavorare senza limiti e si converte liberamente. Ha una fragilità: segue il legame, e quando il legame finisce bisogna muoversi in tempo. Questa pagina spiega a chi spetta, che cosa dà e che cosa succede dopo.
In breve
- Spetta (art. 30, comma 1, TUI) a chi entra con il visto per ricongiungimento o al seguito (lett. a); a chi, regolare da almeno un anno, si sposa in Italia con un italiano, un cittadino UE o uno straniero regolare (lett. b); al familiare regolare che ha i requisiti del ricongiungimento con un italiano, un cittadino UE o uno straniero regolare — la coesione (lett. c); al genitore di un minore italiano residente in Italia, anche irregolare (lett. d).
- «Consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo» (comma 2).
- Dura quanto il permesso del familiare e si rinnova insieme (comma 3); al primo rilascio massimo due anni, al rinnovo fino a tre (art. 5, comma 3-sexies).
- Alla morte del familiare, alla separazione legale o al divorzio, e al diciottesimo anno del figlio, «può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio» (comma 5).
- È revocato se il matrimonio non è seguito dalla convivenza (lett. b, salvo figli) o se matrimonio e adozione erano solo per il soggiorno (comma 1-bis). Il giudice dei dinieghi è il tribunale ordinario (comma 6).
A chi spetta
Il ricongiunto e il familiare al seguito (lett. a): chi «ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare… ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore». Il permesso si chiede entro otto giorni dall'ingresso tramite lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta (Il ricongiungimento, Familiare al seguito). Chi si sposa in Italia (lett. b): «gli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti». Il coniuge di un italiano ha però oggi il permesso di cinque anni dell'art. 23, comma 1-bis, D.Lgs. 30/2007, più favorevole (Sposare un cittadino italiano); la lettera b) resta per chi sposa uno straniero regolare. La coesione (lett. c): il familiare «regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro… ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare» (Coesione familiare). Il genitore di un minore italiano (lett. d): «al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale» (Il genitore di figlio italiano). Ai minori conviventi con il genitore regolare spetta il permesso per motivi familiari «valido fino al compimento della maggiore età» (art. 31, comma 1; I minori).
Che cosa dà
Tutto quello che dà un permesso per lavoro, e qualcosa in più. «Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età» (comma 2): il coniuge ricongiunto lavora dal primo giorno, senza nulla osta, e il datore lo assume con la comunicazione ordinaria. Il permesso è un «permesso unico lavoro» ai fini della direttiva 2011/98 e dà le prestazioni sociali corrispondenti, assegno unico compreso; consente l'iscrizione al Servizio sanitario (art. 34, comma 1, lett. b); conta per il lungo periodo e per la cittadinanza; consente a sua volta il ricongiungimento, perché è tra i permessi dell'art. 28, comma 1. E si converte liberamente in lavoro o studio, anche senza che il legame finisca: il permesso per famiglia «può essere utilizzato anche per le altre attività consentite» (art. 6, comma 1).
Quanto dura
«Ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo 29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo» (comma 3), con il limite dei due anni al primo rilascio e dei tre al rinnovo (art. 5, comma 3-sexies); se il familiare ha il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, il ricongiunto ha un permesso per famiglia di due anni rinnovabile, e dopo cinque anni può chiedere a sua volta il lungo periodo con il reddito del nucleo. La coincidenza delle scadenze semplifica i rinnovi, che si fanno «insieme»: un solo kit per il lavoratore e uno per il familiare, con il reddito del nucleo (Il rinnovo). Al rinnovo la Questura verifica che il legame ci sia ancora (convivenza, matrimonio non sciolto) e che il nucleo abbia il reddito dell'art. 29, comma 3, lett. b: il reddito del ricongiunto che lavora conta.
Quando il legame finisce
«In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi di età» (comma 5). La conversione richiede il lavoro o lo studio: chi non li ha, alla scadenza, non ha il rinnovo. La separazione di fatto non è la separazione legale: fino alla separazione consensuale o giudiziale il permesso resta, ma la Questura può contestare la mancata convivenza al rinnovo, e la giurisprudenza distingue tra l'allontanamento e la fine effettiva del matrimonio. Per il coniuge di un cittadino dell'Unione o di un italiano «mobile» valgono le regole più favorevoli del decreto 30/2007 (art. 12: il diritto si conserva dopo tre anni di matrimonio di cui uno in Italia, o con l'affidamento dei figli, o in caso di violenza). Per chi subisce violenza c'è il permesso dell'art. 18-bis. Tutto in Separazione, divorzio, vedovanza e violenza.
Revoca e rifiuto
Due regole specifiche. «Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole» (comma 1-bis, primo periodo): riguarda chi si è sposato in Italia dopo un anno di soggiorno. «La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato» (secondo periodo): il matrimonio di comodo, che la Questura accerta con controlli sulla convivenza e colloqui, con l'onere della prova a suo carico e con le garanzie della direttiva sui matrimoni fittizi (I matrimoni di comodo). In tutti i casi valgono le regole generali: il preavviso di rigetto, la valutazione dei legami familiari (art. 5, comma 5), la valutazione di pericolosità e non l'automatismo per le condanne (art. 5, comma 5-bis).
Il giudice
«Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» (comma 6): il tribunale ordinario del luogo di residenza, sezione specializzata, con il rito camerale, e non il TAR. È una differenza che conta: il tribunale può ordinare il rilascio del permesso, non solo annullare il diniego, e valuta il diritto all'unità familiare con l'art. 8 della Convenzione europea. La pagina Il nulla osta negato, il visto negato spiega il ricorso.
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (commi 3-sexies, 5, 5-bis), 6 (comma 1), 18-bis, 28 (comma 1), 29 (comma 3), 30 (commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6), 31 (comma 1), 34 (comma 1); D.Lgs. 30/2007, artt. 12 e 23; D.Lgs. 150/2011, art. 20; direttiva 2011/98/UE. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.