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Cittadini dell'Unione · Spiegazione

Svizzera, Spazio economico europeo, San Marino

Un cittadino svizzero che si trasferisce a Milano, un norvegese a Roma, un sammarinese a Rimini non sono cittadini dell'Unione, ma in Italia sono trattati come se lo fossero: si iscrivono all'anagrafe senza permesso di soggiorno, portano i familiari con la carta, lavorano liberamente, dopo cinque anni hanno il soggiorno permanente. La ragione sta in tre accordi diversi — lo Spazio economico europeo, l'accordo sulla libera circolazione con la Svizzera, la Convenzione di amicizia con San Marino — e in una circolare del Ministero dell'Interno del 2007 che li ha ricondotti tutti alle regole del D.Lgs. 30/2007. Questa pagina spiega che cosa vale uguale e che cosa resta diverso: la cittadinanza, il voto, la sicurezza sociale, la patente.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 11 min

In breve

  1. Il D.Lgs. 30/2007, che attua la direttiva sulla libera circolazione, si applica per legge ai cittadini dell'Unione; la circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007 ha dato l'istruzione che «i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein — Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo — sono equiparati ai cittadini dell'Unione europea agli effetti del decreto legislativo» e che «sono equiparati ai cittadini dell'Unione anche i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino».
  2. In pratica: ingresso con la carta d'identità o il passaporto, tre mesi senza formalità, poi iscrizione anagrafica al Comune con la prova del lavoro, delle risorse e dell'assicurazione sanitaria o dello studio (art. 9 D.Lgs. 30/2007), nessun permesso di soggiorno, soggiorno permanente dopo cinque anni (art. 14), lavoro subordinato e autonomo libero (art. 19), familiari non europei con la carta di soggiorno di cinque anni (art. 10), allontanamento solo per i motivi degli articoli 20-21. Tutto come nella pagina Cittadini dell'Unione in Italia.
  3. La base è diversa per ciascuno: l'accordo sullo Spazio economico europeo (1992, in vigore dal 1994) estende ai tre Stati EFTA la libera circolazione e i regolamenti di sicurezza sociale; l'accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sulla libera circolazione delle persone (Lussemburgo, 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002) dà ai cittadini svizzeri diritti equivalenti, con regole proprie; la Convenzione di amicizia e buon vicinato con San Marino del 31 marzo 1939 (L. 1320/1939) garantisce parità di trattamento ai sammarinesi in Italia.
  4. Che cosa resta diverso: non sono cittadini dell'Unione, quindi niente voto alle comunali e alle europee, niente cittadinanza europea, e per la naturalizzazione italiana servono i dieci anni ordinari (quattro solo per i cittadini UE); i concorsi pubblici aperti ai cittadini UE lo sono anche a loro per gli accordi (SEE e Svizzera) e per la Convenzione (San Marino); la sicurezza sociale svizzera e SEE è coordinata dai regolamenti europei, quella sammarinese da una convenzione bilaterale.
  5. Patente: la patente svizzera si converte senza esame (accordo prorogato fino al 12 giugno 2031) ma la domanda va fatta entro quattro anni dalla residenza; le patenti di Norvegia, Islanda e Liechtenstein sono equiparate alle italiane come quelle UE (art. 136-bis Codice della strada); San Marino è in elenco per la conversione.
  6. Gli altri microstati e Stati vicini — Andorra, Monaco, Città del Vaticano — non rientrano: i loro cittadini sono cittadini di Paesi terzi esenti da visto per i soggiorni brevi, con i permessi del testo unico per i soggiorni lunghi.

Perché sono equiparati: tre accordi e una circolare

Il D.Lgs. 30/2007 definisce «cittadino dell'Unione» «qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro» (art. 2, comma 1, lettera a), e formalmente non nomina né la Svizzera né la Norvegia. L'equiparazione discende dagli accordi internazionali. L'accordo sullo Spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992 e in vigore dal 1° gennaio 1994, estende a Norvegia, Islanda e Liechtenstein il mercato interno con le sue quattro libertà, compresa la libera circolazione dei lavoratori e delle persone (artt. 28-31) e il coordinamento della sicurezza sociale; la direttiva 2004/38 è stata incorporata nell'accordo SEE con la decisione del Comitato misto n. 158/2007, per cui i cittadini dei tre Stati hanno gli stessi diritti di soggiorno dei cittadini UE, con la sola eccezione dei diritti politici. L'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone (ALC), firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 e in vigore dal 1° giugno 2002, dà ai cittadini svizzeri il diritto di ingresso, soggiorno e accesso al lavoro negli Stati membri e viceversa (allegato I), con il coordinamento della sicurezza sociale (allegato II, che rende applicabili i regolamenti 883/2004 e 987/2009) e il riconoscimento delle qualifiche (allegato III); l'accordo non incorpora formalmente la direttiva 2004/38 — la Svizzera non ha accettato la nozione di soggiorno permanente e la cittadinanza dell'Unione — ma l'Italia applica ai cittadini svizzeri il D.Lgs. 30/2007 per intero, compreso il permanente, in base alla circolare. La Convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e più volte integrata, regola i rapporti fra i due Stati — assistenza amministrativa, anagrafi, doppia cittadinanza, servizio militare, esercizio delle professioni — e ha portato l'Italia a trattare i sammarinesi, cittadini di uno Stato che non è né UE né SEE, come cittadini dell'Unione ai fini del soggiorno.

La circolare n. 39 del 18 luglio 2007 della Direzione centrale per i servizi demografici del Ministero dell'Interno, che ha dato ai Comuni le istruzioni per applicare il decreto appena entrato in vigore, apre con questo punto: «Estensione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo ai cittadini dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, della Svizzera e della Repubblica di San Marino. I cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein — Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo — sono equiparati ai cittadini dell'Unione europea agli effetti del decreto legislativo in esame. Sono equiparati ai cittadini dell'Unione anche i cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino». È una circolare, non una legge, ma poggia sugli accordi e da vent'anni orienta anagrafi e Questure senza contestazioni.

Che cosa vale uguale

Ingresso e primi tre mesi. Con la carta d'identità (svizzera, norvegese, islandese, liechtensteinese, sammarinese) o il passaporto, senza visto e senza limite dei 90 giorni su 180 per i cittadini svizzeri e SEE (che non sono soggetti al codice frontiere Schengen come i cittadini di Paesi terzi: la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein sono Stati Schengen); i sammarinesi circolano liberamente per l'apertura della frontiera con l'Italia. Fino a tre mesi nessuna formalità (art. 6 D.Lgs. 30/2007). Oltre tre mesi. Iscrizione anagrafica al Comune di residenza con la prova di essere lavoratore, di avere risorse sufficienti e un'assicurazione sanitaria, o di essere studente con risorse e assicurazione (artt. 7 e 9); l'attestazione di iscrizione anagrafica è l'unico documento di soggiorno; nessun permesso, nessun kit postale, nessuna Questura. Familiari. Il coniuge, il partner registrato, i figli sotto i 21 anni o a carico, i genitori a carico, di qualunque cittadinanza: se sono cittadini UE, SEE o svizzeri si iscrivono all'anagrafe; se sono cittadini di Paesi terzi chiedono alla Questura la carta di soggiorno di familiare, gratuita, di cinque anni (art. 10), con i diritti descritti nella pagina I familiari non UE di cittadini dell'Unione. Lavoro. Subordinato e autonomo senza nulla osta né quote (art. 19); le professioni regolamentate con il riconoscimento delle qualifiche secondo la direttiva 2005/36, che l'accordo SEE e l'ALC estendono. Permanente. Dopo cinque anni di soggiorno legale e continuativo, l'attestazione di soggiorno permanente (art. 14 e 16). Allontanamento. Solo per i motivi e con le garanzie degli articoli 20-21 (si veda L'allontanamento dei cittadini UE). Sanità. Iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i lavoratori e i loro familiari; per gli inattivi, l'assicurazione privata o l'iscrizione volontaria, o i moduli di coordinamento (S1) per i pensionati svizzeri e SEE, che sono coperti dal loro Stato.

Che cosa resta diverso

Diritti politici. Il voto alle comunali e alle europee spetta ai soli cittadini dell'Unione (D.Lgs. 197/1996; L. 483/1994): lo svizzero residente a Como da vent'anni non vota per il sindaco. Cittadinanza italiana. La legge 91/1992 riserva i quattro anni di residenza ai «cittadini di uno Stato membro delle Comunità europee» (art. 9, comma 1, lettera d); per svizzeri, norvegesi, islandesi, liechtensteinesi e sammarinesi valgono i dieci anni ordinari (lettera f), salvo il matrimonio con un italiano e la discendenza. I sammarinesi hanno però nella Convenzione del 1939 regole proprie sulla doppia cittadinanza e sul servizio militare, e i nati da genitore italiano e sammarinese sono di regola doppi cittadini. Sicurezza sociale. Per la Svizzera e per il SEE si applicano i regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 (per l'ALC dal 1° aprile 2012 con l'aggiornamento dell'allegato II): totalizzazione dei periodi, esportazione delle pensioni, un solo Stato competente per i lavoratori, cure con la tessera europea; per San Marino vale la convenzione bilaterale di sicurezza sociale, che l'INPS elenca fra quelle con i Paesi extra-UE (si veda Pensione e contributi). I frontalieri italiani in Svizzera e svizzeri in Italia hanno un regime fiscale proprio (accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020, in vigore dal 17 luglio 2023), che non riguarda il soggiorno. Concorsi pubblici. L'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 ammette i «cittadini degli Stati membri»; la circolare del Dipartimento della funzione pubblica e la prassi estendono l'accesso ai cittadini SEE e svizzeri in forza degli accordi, ai sammarinesi in forza della Convenzione; i bandi lo indicano. Patente. Le patenti di Norvegia, Islanda e Liechtenstein sono «equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane» (art. 136-bis Codice della strada, che nomina lo Spazio economico europeo); la patente svizzera non è equiparata ma si converte senza esame con l'accordo bilaterale, prorogato fino al 12 giugno 2031, purché la domanda sia presentata entro quattro anni dall'acquisizione della residenza in Italia, oltre i quali «la domanda di conversione [...] è respinta senza nemmeno la possibilità di fare l'esame di revisione» (pagina del Ministero dei trasporti, circolare prot. 31762 del 24 ottobre 2023); San Marino è in elenco senza scadenza né limite specifico (sei anni in via generale). Si veda Patente.

I microstati che non rientrano

Andorra, Monaco e la Città del Vaticano non hanno accordi di libera circolazione con l'Unione (l'accordo di associazione UE-Andorra-San Marino, negoziato dal 2015 e concluso nel dicembre 2023, ha avuto il via libera del Consiglio alla firma e all'applicazione provvisoria il 16 luglio 2026 e non è ancora in vigore alla data di verifica; Monaco ha sospeso i negoziati nel 2023 e la Santa Sede non ne fa parte): i loro cittadini sono cittadini di Paesi terzi esenti da visto per i soggiorni brevi — e, insieme ai sammarinesi, esenti anche dall'EES (art. 2, paragrafo 3, regolamento 2017/2226) — e per vivere in Italia chiedono un permesso di soggiorno del testo unico (lavoro, famiglia, residenza elettiva). Per il Vaticano valgono le norme del Trattato lateranense sui cittadini vaticani e sul personale della Santa Sede in Italia, materia estranea a questo sito. I cittadini di Monaco hanno la patente convertibile; quelli di Andorra pure (accordo fino al 31 agosto 2029, entro sei anni).

Casi frequenti

  • Svizzero assunto a Milano: il datore mi chiede il permesso di soggiorno. Non esiste: il datore assume con la carta d'identità svizzera e il codice fiscale; lei si iscrive all'anagrafe con il contratto e ottiene l'attestazione di iscrizione, che è il suo unico documento di soggiorno.
  • Norvegese pensionato che compra casa in Toscana. Iscrizione anagrafica con la prova delle risorse (pensione) e della copertura sanitaria (modulo S1 della Norvegia, che dà l'iscrizione al SSN a carico norvegese); permanente dopo cinque anni; nessun visto per residenza elettiva.
  • Moglie thailandese di un cittadino svizzero che si trasferisce a Bologna. Entra con il visto gratuito e prioritario per familiare (o con la carta di familiare se già rilasciata da uno Stato UE) e chiede in Questura la carta di soggiorno di familiare, cinque anni, gratuita; lavora subito.
  • Sammarinese che lavora e vive a Rimini. Iscrizione anagrafica come un cittadino UE, in base alla Convenzione e alla circolare 39/2007; per la pensione l'INPS applica la convenzione bilaterale Italia-San Marino; per la cittadinanza italiana dieci anni, salvo matrimonio o discendenza.
  • Svizzero residente in Italia da tre anni con la patente svizzera. Ha ancora un anno per chiedere la conversione: dopo i quattro anni la domanda è respinta e dovrà rifare l'esame. Vada in Motorizzazione con il modello TT2112, la visita medica e l'attestazione di residenza.
  • Cittadino del Liechtenstein: alla frontiera mi hanno registrato nell'EES. È un errore: i cittadini SEE sono esenti dall'EES come i cittadini UE (art. 2, paragrafo 3, regolamento 2017/2226); chieda la correzione mostrando il passaporto.

Fonti

Accordo sullo Spazio economico europeo (Porto, 2 maggio 1992), artt. 28-31, e decisione del Comitato misto SEE n. 158/2007; accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone (Lussemburgo, 21 giugno 1999), allegati I-III; Convenzione di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e la Repubblica di San Marino (Roma, 31 marzo 1939) e L. 1320/1939; D.Lgs. 30/2007, artt. 2, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 19, 20, 21; Ministero dell'Interno, Direzione centrale per i servizi demografici, circolare n. 39 del 18 luglio 2007; regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009; regolamento (UE) 2017/2226 (EES), art. 2; L. 91/1992, art. 9; D.Lgs. 165/2001, art. 38; D.Lgs. 285/1992, art. 136-bis; Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, «Conversione patente estera» e circolare prot. 31762 del 24 ottobre 2023; accordo Italia-Svizzera sui frontalieri del 23 dicembre 2020 (L. 83/2023). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.