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I ricercatori stranieri in Italia

L'Italia recluta ricercatori dall'estero con concorsi, chiamate dirette e progetti europei, e ha per loro il regime più agevole del Testo Unico: nessuna quota, un permesso lungo quanto il progetto, la famiglia senza soglie, la libertà di muoversi tra i laboratori d'Europa, un anno di tempo alla fine per restare. Questa pagina segue il ricercatore dal contratto al permesso, nei passaggi tipici della carriera accademica, con le regole fiscali e previdenziali che lo riguardano.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. Il ricercatore ai fini del soggiorno è lo straniero «in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato», «selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università e della ricerca» (art. 27-ter, comma 1, TUI), con una convenzione di accoglienza (comma 3) e il nulla osta dello Sportello unico in trenta giorni.
  2. Il permesso «ricercatore» dura «per la durata del programma di ricerca e consente lo svolgimento dell'attività indicata nella convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca» (comma 7): copre il ricercatore a tempo determinato (RTT), il titolare di contratto di ricerca, il borsista post-doc, il professore a contratto, il ricercatore di un progetto europeo o di un'impresa.
  3. Mobilità: il ricercatore con permesso di un altro Stato UE viene in Italia fino a 180 giorni con la comunicazione dell'istituto (commi 11-11-bis) e oltre con il nulla osta senza visto (11-quinquies); il ricercatore con permesso italiano fa lo stesso altrove. Famiglia: ricongiungimento immediato, senza alloggio idoneo né attesa (comma 8). Lungo periodo: senza test di lingua (art. 9, comma 2-bis).
  4. Dopo: il permesso di 9-12 mesi per cercare lavoro o avviare un'impresa «coerente con l'attività di ricerca completata» (comma 9-bis) e la conversione in lavoro; il passaggio a professore (art. 27, comma 1, lett. c, fuori quota) o alla Carta blu.
  5. Fisco: i docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia hanno l'esenzione del 90% dei redditi da ricerca per sei anni (art. 44 DL 78/2010), e i lavoratori qualificati il regime impatriati (D.Lgs. 209/2023); i contributi vanno all'INPS (o alla gestione separata per gli autonomi) salvo convenzioni.

I rapporti tipici e il permesso che li copre

La carriera della ricerca in Italia passa per figure diverse, e il permesso «ricercatore» le copre tutte purché ci sia la convenzione con un istituto iscritto (Il visto per ricerca): il ricercatore a tempo determinato (RTT, sei anni, dopo la riforma del 2022; prima RTD-A e RTD-B) è un dipendente dell'università con contratto di lavoro subordinato — il permesso per ricerca ne segue la durata, in alternativa al permesso per lavoro subordinato (che l'università può chiedere con il nulla osta ordinario dell'art. 27, lett. c, per i professori, o con la Carta blu); il contratto di ricerca (la figura del 2022 che ha sostituito gli assegni: due anni rinnovabili, subordinato) e le borse post-dottorato (di enti, fondazioni, progetti) sono «lavoro subordinato» o «borsa di addestramento alla ricerca» nella convenzione; il professore a contratto e il visiting con incarico hanno la convenzione se l'attività è di ricerca, altrimenti l'art. 27, lett. c («professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico»); i ricercatori delle imprese iscritte all'elenco (farmaceutiche, tecnologiche, fondazioni) hanno il permesso per ricerca con contratto di lavoro privato; i ricercatori dei progetti europei (ERC, Marie Curie) con contratto dall'istituto italiano lo stesso. Il permesso è rilasciato «entro trenta giorni dall'espletamento delle formalità» presso lo Sportello unico, «per la durata del programma di ricerca», e «in caso di proroga del programma di ricerca, il permesso di soggiorno è rinnovato, per una durata pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza» (comma 7): il rinnovo non richiede reddito minimo né esami, solo la nuova convenzione (e la ricevuta copre). Il permesso «non è rilasciato o il suo rinnovo è rifiutato, ovvero, se già rilasciato, è revocato» per documenti falsi o se il ricercatore «soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta» (comma 7-bis): il ricercatore che smette la ricerca e lavora altrove deve convertire. Chi è già in Italia con un altro permesso (studio: il dottorando; lavoro; famiglia) passa al permesso per ricerca «in esenzione di visto» con la stessa procedura (comma 9); chi è titolare di protezione o di Carta blu non usa l'art. 27-ter (comma 1-bis) e fa ricerca con il proprio permesso.

Muoversi in Europa

La direttiva 2016/801 ha creato la mobilità dei ricercatori: «il ricercatore… titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro… può fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere parte della propria attività di ricerca presso un istituto di ricerca» per periodi fino a 180 giorni in 360, «previa comunicazione dell'istituto di ricerca… allo sportello unico» con i documenti del ricercatore, della convenzione e dell'autorizzazione del primo Stato (comma 11), ed «è autorizzato a fare ingresso in Italia immediatamente dopo la comunicazione»; i familiari con l'autorizzazione del primo Stato lo accompagnano (comma 11-bis); lo Sportello unico ha trenta giorni per opporsi (comma 11-ter) e in caso di opposizione «il ricercatore e se presenti i suoi familiari cessano immediatamente tutte le attività e lasciano il territorio nazionale» (11-quater). «Per periodi superiori a centottanta giorni, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per ricerca rilasciato da un altro Stato membro… è autorizzato a fare ingresso senza necessità di visto… previo rilascio del nulla osta» (11-quinquies), con il permesso «mobilità-ricercatore» (11-septies) e la possibilità di lavorare nell'attesa (11-octies). Simmetricamente il ricercatore con permesso italiano fa i suoi periodi in Germania, Francia o Spagna con le comunicazioni previste da quegli Stati; i periodi all'estero in mobilità non interrompono il soggiorno italiano. Il ricercatore che accetta un posto stabile in un altro Stato membro chiede il permesso di quello Stato; il permesso di lungo periodo italiano, una volta ottenuto, dà la mobilità dell'art. 9-bis speculare negli altri Stati (La mobilità intra-UE).

La famiglia, il lungo periodo, il dopo

«Il ricongiungimento dei familiari di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b) [coniuge e figli minori] è consentito al ricercatore…, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle condizioni previste dal medesimo articolo 29, ad eccezione del requisito di cui al comma 3, lettera a)» — l'alloggio idoneo (comma 8): reddito della convenzione, nessuna attesa di due anni, i familiari con il permesso per famiglia della stessa durata e con il lavoro; i genitori invece con le regole ordinarie (Il familiare al seguito). Il lungo periodo: cinque anni di soggiorno legale (il permesso per ricerca conta per intero; il tempo da dottorando con permesso per studio no), il reddito, e nessun test di lingua: «nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca…, non è richiesto il superamento del test» (art. 9, comma 2-bis) (Il lungo periodo). Il dopo: «lo straniero…, che ha completato l'attività di ricerca, alla scadenza del permesso… può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa… e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con l'attività di ricerca completata. In tal caso il permesso di soggiorno dei familiari è rinnovato per la stessa durata. In presenza dei requisiti…, può essere richiesta la conversione in permesso di soggiorno per lavoro» (comma 9-bis), con «idonea documentazione di conferma del completamento» (9-ter). I passaggi di carriera: il ricercatore che vince un concorso da professore (associato o ordinario) ha il nulla osta fuori quota dell'art. 27, lett. c, e un permesso per lavoro subordinato (o resta con il permesso per ricerca se l'università lo inquadra nella convenzione, cosa che alcune fanno per i professori con progetti); chi va in un'impresa con uno stipendio sopra la media ha la Carta blu (La Carta blu UE); chi fonda una startup dai risultati della ricerca ha Italia Startup Hub (Investitori e Startup Visa). Il ricercatore che diventa cittadino italiano dopo dieci anni (o sposando un italiano dopo due) esce dal Testo Unico.

Tasse e contributi

I docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dopo almeno due anni di ricerca o docenza all'estero e hanno un titolo universitario hanno l'esenzione del 90% dei redditi da lavoro dipendente o autonomo per attività di docenza e ricerca, per sei anni dal trasferimento (fino a otto, undici o tredici con figli o casa in Italia) (art. 44 DL 78/2010, come modificato dal DL 34/2019 e mantenuto dal D.Lgs. 209/2023): è il regime più generoso e si applica anche a chi non è mai stato residente in Italia; in alternativa il regime degli impatriati (50% esente per cinque anni con laurea e alta qualificazione, D.Lgs. 209/2023, art. 5). Le borse di dottorato e post-dottorato sono esenti da IRPEF; i contratti di ricerca e gli RTT sono redditi di lavoro dipendente. I contributi: i dipendenti all'INPS (gestione pubblica per le università statali), gli autonomi alla Gestione separata, i borsisti alla Gestione separata con l'aliquota ridotta; le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina, Giappone, Corea, Turchia…) consentono di totalizzare i periodi e di non perdere i contributi, e i regolamenti UE coordinano i periodi negli Stati membri; chi torna nel Paese conserva i diritti maturati (art. 22, comma 13, TUI) (Le tasse, Pensione e contributi). Il codice fiscale e la residenza anagrafica si prendono all'arrivo; il ricercatore con permesso pluriennale può iscriversi all'anagrafe e ottenere la carta d'identità.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 9 (comma 2-bis), 9-bis, 22 (comma 13), 27 (comma 1, lett. c), 27-ter (commi 1-11-decies), 29 (commi 1, 3, 4); direttiva (UE) 2016/801; D.Lgs. 71/2018; L. 240/2010 e L. 79/2022 (RTT e contratti di ricerca); DL 78/2010, art. 44 (docenti e ricercatori), come modificato; D.Lgs. 209/2023, art. 5 (impatriati); DM MUR sull'elenco degli istituti (art. 27-ter, comma 2); regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009; convenzioni bilaterali di sicurezza sociale. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.