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Il visto per ricongiungimento familiare

Il nulla osta dello Sportello unico dice che la famiglia in Italia ha reddito e casa; il consolato deve dire che la famiglia esiste: che il matrimonio è vero, che il figlio è figlio, che il genitore è a carico. È il passaggio in cui i ricongiungimenti si fermano per mesi, per i documenti dei Paesi d'origine che i consolati non si fidano di leggere. Questa pagina spiega che cosa portare, come il consolato verifica, quanto può durare e che cosa fare quando dice di no; e la strada diversa, più semplice, dei familiari di cittadini italiani.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 10 min

In breve

  1. Prima il nulla osta: lo Sportello unico lo rilascia entro 150 giorni e lo trasmette per via telematica al consolato del Paese in cui vive il familiare (art. 29, commi 7-8, TUI); il richiedente in Italia ne dà copia al familiare. Poi il visto: «il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute» (comma 7).
  2. Il familiare presenta al consolato: modulo del visto nazionale, passaporto, foto, il nulla osta, gli atti di stato civile (matrimonio, nascita, stato di famiglia, morte o divorzio del coniuge precedente) legalizzati o apostillati e tradotti, il consenso dell'altro genitore per i figli minori, la certificazione medica del medico di fiducia del consolato per l'invalidità totale dei figli maggiorenni e per i genitori over 65, la prova del carico; 116 €. «Ove gli stati… non possano essere documentati in modo certo…, le rappresentanze… provvedono al rilascio di certificazioni… sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati» (art. 29, comma 1-bis).
  3. Tempi: «le autorità consolari, ricevuto il nullaosta…, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto» (art. 6, comma 5, DPR 394/1999); e se lo Sportello unico non ha risposto in novanta giorni, il consolato può rilasciare il visto sulla copia della domanda (stesso comma, con il silenzio-assenso). Nella pratica le verifiche dei documenti durano mesi in molti Paesi.
  4. Con il visto (validità fino a un anno, un ingresso) il familiare entra e chiede entro otto giorni il permesso per motivi familiari, della durata del permesso del richiedente (Il permesso per motivi familiari).
  5. I familiari di cittadini italiani e UE non passano dallo Sportello unico: il visto è gratuito, «rilasciato… quanto prima e sulla base di una procedura accelerata» (art. 5, comma 2, D.Lgs. 30/2007), con la sola prova del legame e della cittadinanza del familiare; e possono anche entrare con un visto turistico e chiedere il permesso in Italia. Il diniego del visto per famiglia si impugna al tribunale ordinario (art. 30, comma 6, TUI), non al TAR.

La sequenza

Il ricongiungimento ha due autorità e due verifiche. Lo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura verifica i requisiti di chi sta in Italia — il permesso adatto, i due anni di soggiorno per coniuge e genitori, il reddito, l'alloggio — e «acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero…, e verificata l'esistenza dei requisiti…, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso» (art. 29, comma 7), entro centocinquanta giorni (comma 8) (Il ricongiungimento). Il nulla osta vale sei mesi ed è trasmesso al consolato «con le stesse modalità» informatiche, «dandone comunicazione all'autorità consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con l'archivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero degli affari esteri» (art. 6, comma 4, DPR 394/1999). Il consolato verifica il familiare: «il rilascio del visto nei confronti del familiare… è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute» (art. 29, comma 7). La divisione produce il paradosso noto: il nulla osta dice sì in Italia, il consolato dice no o tace per mesi all'estero, e la famiglia resta divisa. Il familiare deve trovarsi nel Paese di residenza (il coniuge che è già in Italia irregolarmente non ottiene il visto: per lui c'è la coesione familiare se ha un permesso, o l'uscita e il rientro con il visto: La coesione familiare).

I documenti del familiare

Il regolamento elenca ciò che il richiedente allega alla domanda di nulla osta, e la stessa documentazione — in originale, legalizzata e tradotta — la presenta il familiare al consolato: «d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia; e) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute…, rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della rappresentanza diplomatica o consolare; f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico…, prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali» (art. 6, comma 1, DPR 394/1999); «l'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione…, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare» (comma 2). In concreto: per il coniuge, l'atto di matrimonio (e, se uno dei due era già sposato, la sentenza di divorzio o l'atto di morte), il passaporto, la prova che il matrimonio non è di comodo se il consolato dubita (foto, contatti, convivenza precedente); per i figli minori, l'atto di nascita con i nomi dei genitori, il passaporto, e «il consenso» dell'altro genitore «qualora esistente» (art. 29, comma 1, lett. b), autenticato, o la prova della sua morte o dell'affidamento esclusivo; per i figli maggiorenni invalidi, il certificato del medico di fiducia del consolato sull'invalidità totale; per i genitori, l'atto di nascita del richiedente, lo stato di famiglia che mostri gli altri figli, la prova del carico (rimesse, dichiarazioni di reddito o di assenza di reddito), i certificati medici degli altri figli impossibilitati per i genitori over 65 (Portare i genitori); per tutti, l'assicurazione per gli over 65, e il modulo, le foto, i 116 €. La legalizzazione: apostille per i Paesi della Convenzione dell'Aja, legalizzazione del ministero degli esteri locale e del consolato italiano per gli altri, con traduzione certificata dal consolato o giurata (Legalizzazione e traduzioni). Quando i documenti mancano o non sono attendibili, la legge apre il DNA: «ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni… sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati» (art. 29, comma 1-bis): il consolato indica il laboratorio, il richiedente in Italia e il familiare fanno il prelievo, il costo è di alcune centinaia di euro; è la via per molti Paesi africani e asiatici i cui registri i consolati non ritengono affidabili. Per i rifugiati il consolato non può rigettare «unicamente [per] l'assenza di documenti probatori» e deve usare «altri mezzi» (art. 29-bis, comma 2).

I tempi e il silenzio

La legge fissa termini che i consolati rispettano di rado. «Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati…, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico» (art. 6, comma 5, DPR 394/1999): trenta giorni dalla richiesta; e se lo Sportello unico non ha deciso nei suoi termini, il familiare può presentare al consolato la copia della domanda di nulla osta con il timbro di ricezione e il consolato rilascia il visto sul silenzio-assenso — una regola che la prassi applica raramente e che il ricorso al tribunale può far valere. Le verifiche sull'autenticità dei documenti sono il motivo dei ritardi reali: i consolati inviano i certificati alle autorità locali per la conferma, che in alcuni Paesi (Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Ghana, Senegal, Marocco) richiede mesi, e convocano il familiare per colloqui; nel frattempo il nulla osta (sei mesi) può scadere e lo Sportello unico lo proroga su richiesta. Contro il silenzio del consolato oltre i trenta giorni si può fare ricorso al tribunale ordinario per l'accertamento del diritto e la condanna al rilascio (la giurisprudenza lo ammette come «altro provvedimento… in materia di diritto all'unità familiare», art. 30, comma 6), o la diffida al Ministero degli Esteri. Il visto rilasciato è un visto D «per ricongiungimento familiare», di regola con validità fino a un anno e un solo ingresso; il familiare entra e chiede il permesso entro otto giorni con il kit postale, allegando il visto, il passaporto, il nulla osta e la documentazione del legame; il permesso «per motivi familiari» ha la durata di quello del richiedente ed è rilasciato dalla Questura del suo domicilio; nell'attesa la ricevuta consente il lavoro e i servizi (Il permesso per motivi familiari). I familiari al seguito (art. 29, comma 4) seguono la stessa procedura documentale, con il nulla osta chiesto insieme a quello del lavoratore o dello studente (Il familiare al seguito).

Il diniego

Il consolato può negare il visto se l'autenticità dei legami non è accertata, se ci sono motivi ostativi all'ingresso non rilevati dallo Sportello (segnalazioni, condanne, pericolosità), se il matrimonio o l'adozione appaiono conclusi «allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare» (art. 29, comma 9), se il familiare è coniugato con un altro coniuge regolarmente presente in Italia (comma 1-ter), non invece se il figlio compie diciotto anni durante la procedura: «si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza» (comma 2), e la maggiore età sopravvenuta non fa perdere il diritto (Corte di giustizia, A e S, 2018; État belge, 2020). Il diniego dei visti per ricongiungimento «deve essere motivato» (art. 4, comma 2, TUI, che cita l'art. 29) e si impugna davanti al tribunale ordinario — «contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria» (art. 30, comma 6) — cioè la sezione specializzata del tribunale del luogo in cui risiede il richiedente in Italia, con il rito semplificato (art. 20 D.Lgs. 150/2011), senza un termine di decadenza espresso ma da proporre senza ritardo, con il patrocinio a spese dello Stato; il tribunale può ordinare al consolato il rilascio (Nulla osta negato, Il diniego del visto). La giurisprudenza ha annullato dinieghi fondati sul solo sospetto sui documenti senza aver offerto il DNA, sulla mancata prova del carico valutata con parametri italiani, e su colloqui condotti senza interprete.

I familiari di cittadini italiani e dell'Unione

Il coniuge, i figli, i genitori a carico di un cittadino italiano o di un cittadino UE che vive in Italia non fanno il ricongiungimento dell'art. 29: il D.Lgs. 30/2007 dà loro il diritto d'ingresso con il solo passaporto e, se soggetti a visto, «il visto d'ingresso» che «è rilasciato gratuitamente e con priorità» — «gli Stati membri concedono a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari; tali visti sono rilasciati il più presto possibile in base a una procedura accelerata e sono gratuiti» (art. 5, comma 2, del decreto, che riprende la direttiva 2004/38) — con la prova del legame (atto di matrimonio o di nascita, legalizzato e tradotto) e della cittadinanza del familiare italiano o UE, senza nulla osta, senza reddito e senza alloggio (per il familiare di italiano «statico» si applica la disciplina più favorevole del decreto anche per l'ingresso, come chiarito dal Ministero dell'Interno). Il visto è un visto D «per motivi familiari - familiare di cittadino UE/italiano»; in Italia il familiare chiede alla Questura il permesso per motivi di famiglia di cinque anni (italiani) o la carta di soggiorno (UE) (Sposare un cittadino italiano, Familiari di cittadini UE). E il familiare può anche entrare con un visto turistico o senza visto e chiedere il permesso dall'Italia: la Corte di giustizia (Metock, 2008) e la prassi italiana lo consentono. Il diniego di questo visto è impugnabile al tribunale ordinario (art. 8 D.Lgs. 30/2007).

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 2), 5 (comma 2), 29 (commi 1-bis, 1-ter, 2, 4, 7, 8, 9), 29-bis (comma 2), 30 (comma 6); DPR 394/1999, art. 6 (commi 1-5); D.Lgs. 30/2007, artt. 5 (comma 2), 8, 23; direttiva 2004/38/CE, art. 5; direttiva 2003/86/CE; DM Affari esteri 850/2011 (visto per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito); Corte di giustizia UE, Metock (C-127/08, 2008), A e S (C-550/16, 2018), État belge (C-133/19, C-136/19, C-137/19, 16 luglio 2020); DL 146/2025 (150 giorni); tariffa consolare 2026 (116 €; gratuito per i familiari di cittadini UE). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.