Il permesso di soggiorno · Diritti
Viaggiare con il permesso
Posso andare a Parigi? E in Marocco? Quanto posso restare fuori? Il permesso di soggiorno italiano è un titolo Schengen per i soggiorni brevi, un documento da mostrare a ogni frontiera esterna, e un documento che si perde se si sta via troppo. Questa pagina risponde alle domande sui viaggi, quella sulla ricevuta a chi il permesso non lo ha ancora in mano.
In breve
- Con il permesso valido e il passaporto si circola negli altri Paesi Schengen fino a 90 giorni su 180 (art. 21 della Convenzione di Schengen): turismo, visite, affari, non lavoro né residenza.
- Fuori dall'area Schengen si viaggia con il passaporto e il visto del Paese di destinazione, se richiesto; al rientro il permesso è la condizione d'ingresso e la polizia di frontiera appone il timbro (art. 4, comma 1-quater, TUI).
- Con la sola ricevuta del rinnovo si va solo nel Paese d'origine e ritorno, senza transito Schengen (La ricevuta).
- Le assenze fanno perdere il permesso ordinario se superano sei mesi continuativi (la metà della validità per i permessi di almeno due anni), salvo servizio militare o «altri gravi e comprovati motivi» (art. 13, comma 4, DPR 394/1999); il lungo periodo si perde con dodici mesi fuori dall'Unione o sei anni fuori dall'Italia (art. 9, comma 7, TUI).
- Chi è all'estero con il permesso scaduto rientra solo con un visto; chi lo ha perso, con il visto di reingresso.
Negli altri Paesi Schengen
«Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti possono circolare liberamente, per un periodo non superiore a tre mesi, nel territorio delle altre Parti contraenti» (art. 21 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, oggi novanta giorni su centottanta), purché abbiano il documento di viaggio valido, i mezzi e non siano segnalati. Il titolare di permesso italiano va quindi in Francia, Germania, Spagna, Austria e in tutti gli altri Stati dell'area con il permesso e il passaporto, senza visto, per turismo, visite, affari, corsi brevi; non può lavorare né stabilirsi, e i novanta giorni si contano su tutta l'area esclusa l'Italia. I controlli alle frontiere interne sono abolti ma i controlli di polizia esistono, e diversi Stati hanno reintrodotto controlli temporanei alle frontiere: passaporto e permesso vanno portati sempre, la carta d'identità italiana non basta (non è valida per l'espatrio degli stranieri: art. 6, comma 9, TUI). Il permesso deve essere valido: quello scaduto, anche con la ricevuta del rinnovo, non è un titolo Schengen. I titolari di permesso non sono registrati nell'EES come viaggiatori di breve durata, ma la Corte di giustizia e i regolamenti consentono agli Stati di verificare il rispetto dei novanta giorni: chi vive di fatto in un altro Stato con un permesso italiano è irregolare lì. Per stabilirsi in un altro Stato dell'Unione servono i canali della mobilità intra-UE (lungo periodo, Carta blu, ICT, studenti) o un permesso di quello Stato.
Fuori dall'area Schengen
Per il Regno Unito, la Turchia, il Marocco, gli Stati Uniti e ogni altro Paese fuori dall'area servono il passaporto e, se richiesto dal Paese, il suo visto: il permesso italiano non esenta da nulla (con eccezioni bilaterali per alcuni Paesi che esentano i titolari di permessi Schengen, da verificare sul sito del Paese di destinazione). Al ritorno in Italia il permesso valido è la condizione d'ingresso (art. 4, comma 1, TUI) e la polizia di frontiera, dal 2026, continua ad apporre sul passaporto dei titolari di permesso italiano «un timbro recante l'indicazione della data di ingresso o di uscita» (art. 4, comma 1-quater): è l'eccezione al registro elettronico, che non riguarda chi ha un permesso. Il rientro può avvenire da qualunque frontiera esterna Schengen (l'atterraggio a Parigi e il proseguimento per Roma è un ingresso nell'area con il permesso italiano, ammesso), purché il permesso sia valido. Chi viaggia nel proprio Paese d'origine con una protezione internazionale rischia la cessazione dello status (Cessazione, revoca, rinuncia); chi ha il titolo di viaggio per stranieri non può usarlo per il Paese d'origine.
Le assenze che fanno perdere il permesso
«Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi» (art. 13, comma 4, DPR 394/1999). Un permesso di un anno si perde con sette mesi fuori; uno di due anni con più di dodici; uno di tre con più di diciotto. La regola si applica al rinnovo: chi rientra prima della scadenza dopo un'assenza lunga trova la Questura che chiede spiegazioni, e i «gravi motivi» — una malattia lunga documentata, l'assistenza a un genitore, una gravidanza a rischio, un blocco dei voli, una detenzione all'estero — vanno provati. L'assenza breve e ripetuta non conta; l'assenza continuativa sì, e l'EES e i timbri la documentano. Il lavoro all'estero per il datore italiano (distacco) è un grave motivo se documentato. Per il lungo periodo le regole sono più larghe: la carta si revoca «in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi» e «in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni» (art. 9, comma 7, lett. d-e), con la possibilità di riacquistarla dopo tre anni invece di cinque (comma 8); e nei cinque anni per ottenerla le assenze non contano se «inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio» (comma 6). La carta di soggiorno dei familiari di cittadini UE resiste ad assenze fino a sei mesi l'anno e a dodici mesi per motivi rilevanti (art. 10, comma 5, D.Lgs. 30/2007), quella permanente a due anni (art. 17, comma 4). Il permesso stagionale e l'ICT hanno le regole del loro rapporto.
Viaggiare in attesa del rinnovo e con il permesso scaduto
Con la ricevuta del rinnovo e il permesso scaduto si può uscire e rientrare solo dal Paese d'origine, con volo diretto o scalo fuori Schengen: la regola è in La ricevuta. Chi si trova all'estero quando il permesso scade e non ha presentato il rinnovo non può rientrare con il permesso scaduto: gli serve un visto, e il consolato lo rilascia solo per un nuovo motivo di soggiorno (con nulla osta, se lavoro), oppure il visto di reingresso nei casi in cui il permesso esiste ancora (smarrimento). Chi ha presentato il rinnovo e ha la ricevuta, ma si trova in un Paese diverso da quello d'origine, non ha una via legale di rientro fino alla consegna del permesso: è il caso da evitare pianificando i viaggi intorno alle scadenze, e presentando il rinnovo novanta giorni prima. Il permesso perso all'estero si sostituisce con il visto di reingresso (Permesso smarrito, rubato).
I documenti da portare
Passaporto valido (per molti Paesi almeno sei mesi oltre il viaggio), permesso di soggiorno originale, e per i minori il loro permesso o il passaporto in cui sono iscritti e, se viaggiano con un solo genitore, l'assenso dell'altro secondo le regole del Paese di destinazione. Il titolo di viaggio per stranieri o per rifugiati sostituisce il passaporto e richiede spesso il visto anche dove il passaporto nazionale ne sarebbe esente. La carta d'identità italiana rilasciata agli stranieri riporta «non valida per l'espatrio» e non serve alla frontiera. La tessera sanitaria e il codice fiscale non sono documenti di viaggio. E l'assicurazione sanitaria: la tessera del Servizio sanitario nazionale vale come tessera europea (TEAM) negli altri Stati dell'Unione per le cure necessarie, e fuori dall'Unione serve una polizza.
Fonti
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, art. 21; regolamento (UE) 2016/399, artt. 6 e 8; regolamento (UE) 2017/2226, art. 2; D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (commi 1 e 1-quater), 5 (comma 9-bis), 6 (comma 9), 9 (commi 6, 7, 8); DPR 394/1999, art. 13, comma 4; D.Lgs. 30/2007, artt. 10 (comma 5) e 17 (comma 4); D.Lgs. 251/2007, artt. 9, 15 e 24. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.