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Entrare: i visti · Procedura

Il visto e il permesso per cure mediche

Curarsi in Italia da stranieri è possibile in due modi molto diversi: pagando, con un visto che richiede la prenotazione della cura e un deposito, o dentro programmi umanitari che lo Stato o le Regioni finanziano per i casi che il Paese d'origine non può trattare. È un permesso pensato per un trattamento, non per restare; ma dura quanto la cura, si rinnova finché serve e — novità del 2023 — consente di lavorare. Questa pagina spiega che cosa serve, per il malato e per chi lo accompagna.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. «Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste…, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda… può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse» (art. 36, comma 1, TUI).
  2. Il deposito «dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta», pubblica o privata accreditata; servono inoltre «risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore» e la «certificazione sanitaria, attestante la patologia» (art. 44, comma 1, DPR 394/1999).
  3. Il visto è C (fino a 90 giorni) o D; il permesso per cure mediche «ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa» (art. 36, comma 3, dal DL 20/2023); l'accompagnatore ha un permesso della stessa durata.
  4. I programmi umanitari (comma 2): trasferimenti per cure autorizzati dal Ministero della Salute con gli Esteri, a carico del Fondo sanitario, e i programmi delle Regioni e delle associazioni per bambini e adulti di Paesi senza strutture; il permesso è lo stesso.
  5. Non confondere con il permesso per cure di chi è già in Italia e ha una patologia grave non curabile nel Paese (art. 19, comma 2, lett. d-bis): quello non richiede visto né deposito e segue i divieti di espulsione (Chi non può essere espulso).

La via a pagamento

La sequenza comincia dalla struttura: l'ospedale pubblico o la clinica privata accreditata che accetta di curare il paziente rilascia «una dichiarazione… che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista» (art. 44, comma 1, lett. a, DPR 394/1999) e il preventivo; gli ospedali pubblici hanno uffici per i pazienti stranieri «solventi» con tariffari propri, le cliniche private trattano direttamente. Il paziente versa alla struttura il deposito cauzionale: «il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta» (lett. b), che rilascia l'attestazione. Al consolato (il visto per cure può essere chiesto «da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse», anche in Italia per conto del malato, con la procura) si presentano: il modulo (C per soggiorni fino a novanta giorni, D oltre), il passaporto, la dichiarazione della struttura, l'attestazione del deposito, «documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore» (lett. c: estratti conto, fidejussione, dichiarazione di ospitalità di parenti in Italia), la «certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente» (lett. d) del medico del Paese, tradotta, l'assicurazione di viaggio (che di regola non copre la cura programmata: il consolato la chiede per le emergenze), e per l'accompagnatore i suoi documenti e la prova del legame; i diritti (90 € per il C, 116 per il D). Il visto per cure è tra quelli il cui diniego «deve essere motivato» (art. 4, comma 2, TUI, che cita l'art. 36) e si impugna al TAR (Il diniego del visto). In Italia, entro otto giorni, il permesso per cure mediche alla Questura con gli stessi documenti: «il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa» (art. 36, comma 3): la clausola sul lavoro, aggiunta dal DL 20/2023, consente al paziente in cura lunga (dialisi, oncologia, riabilitazione) di lavorare, e le Questure rilasciano permessi da alcuni mesi a un anno, rinnovati con il certificato della struttura; l'accompagnatore ha un permesso per cure della stessa durata, che la legge ricava dal comma 1 dell'art. 36 («lo straniero… e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno»). Il permesso non è convertibile (l'art. 6, comma 1-bis, non lo elenca) e non porta al lungo periodo (art. 9, comma 3, lett. b), ma il paziente che nel frattempo trova un lavoro stabile può chiedere un permesso per lavoro con i requisiti secondo la prassi delle Questure, e il familiare di un cittadino italiano passa al permesso per famiglia. Il paziente paga le cure per intero e non è iscritto al SSN (l'iscrizione volontaria è esclusa per chi entra per cure); le Regioni fissano le tariffe per i solventi stranieri.

I programmi umanitari

«Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502…, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale» (art. 36, comma 2). Sono i programmi con cui il Ministero della Salute autorizza ogni anno il trasferimento di pazienti — soprattutto bambini — da Paesi senza cure adeguate (Africa subsahariana, Medio Oriente, Balcani, e nel 2024-2026 bambini palestinesi da Gaza evacuati con i voli militari), su richiesta delle ambasciate, delle organizzazioni umanitarie e degli ospedali; la Regione riceve il rimborso dal Fondo sanitario, il paziente e l'accompagnatore hanno il visto e il permesso per cure senza deposito, e l'accoglienza è delle associazioni. Accanto ci sono i programmi delle Regioni (le «cure umanitarie» per stranieri con fondi regionali, l'art. 32, comma 15, L. 449/1997) e delle associazioni (Emergency, i Bambini di Betlemme, Soleterre e molte altre), che pagano le cure e chiedono il visto per cure con la dichiarazione dell'ospedale e la garanzia dell'associazione al posto del deposito. Le ambasciate italiane pubblicano le regole locali per i casi umanitari; i consolati rilasciano il visto anche in tempi rapidi nei casi urgenti.

Chi è già in Italia

Il visto e il permesso dell'art. 36 sono per chi viene per curarsi. Chi è già in Italia — regolare o irregolare — e ha una malattia grave ha due strade diverse. Il regolare con un permesso di altro tipo si cura con l'iscrizione al SSN che il suo permesso comporta (lavoro, famiglia, studio con l'iscrizione volontaria, ecc.: Il Servizio sanitario) e non ha bisogno del permesso per cure. L'irregolare ha le cure urgenti ed essenziali con il codice STP (art. 35, comma 3) e, se «versa in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine…, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute… in caso di rientro», non può essere espulso e «il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni…, valido solo nel territorio nazionale» (art. 19, comma 2, lett. d-bis): un permesso diverso, senza visto, senza deposito, con il certificato di una struttura pubblica, che la Commissione territoriale può anche disporre al posto della protezione (art. 32, comma 3.1, D.Lgs. 25/2008) (Chi non può essere espulso). Le donne in gravidanza hanno il permesso per cure fino ai sei mesi del bambino (art. 19, comma 2, lett. d; art. 28, comma 1, lett. c, DPR 394/1999). Chi è entrato con un visto turistico e si ammala gravemente durante il soggiorno può chiedere alla Questura la proroga del visto «per motivi umanitari» (art. 33 del codice dei visti) e, se le condizioni lo richiedono, il permesso per cure dell'art. 19; non può invece «trasformare» il visto turistico in un visto per cure programmate.

Che cosa non è

Il permesso per cure non è una via di immigrazione: non consente il ricongiungimento, non conta per il lungo periodo, si rinnova solo con le «necessità terapeutiche documentate» e cessa con la cura; l'accompagnatore non può restare oltre. Il lavoro consentito dal 2023 serve a chi è in cura a lungo, non a costruire un percorso di soggiorno. I pazienti che dopo la cura vogliono restare in Italia hanno le vie di tutti — lavoro (se assunti, con la conversione ammessa dalle Questure caso per caso), famiglia, studio — e devono muoversi prima che il permesso scada. Le promesse di «visti medici» facili da parte di intermediari sono una truffa frequente: il visto richiede una struttura italiana vera, un deposito vero e un preventivo, e nessuno può «prenotare» cure per conto di terzi senza la struttura (Le truffe).

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 2), 6 (comma 1-bis), 9 (comma 3, lett. b), 19 (comma 2, lett. d e d-bis), 35, 36 (commi 1-4, come modificato dal DL 20/2023); DPR 394/1999, artt. 28 (comma 1, lett. c), 44; D.Lgs. 502/1992, art. 12, comma 2, lett. c; L. 449/1997, art. 32, comma 15; D.Lgs. 25/2008, art. 32, comma 3.1; DM Affari esteri 850/2011 (visto per cure mediche); regolamento (CE) 810/2009, art. 33; Ministero della Salute, programmi umanitari di trasferimento per cure; tariffa consolare 2026 (90/116 €). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.