immigrazione.net

Famiglia · Il rimedio

Il nulla osta negato, il visto negato: il ricorso

Quando lo Sportello Unico nega il nulla osta al ricongiungimento, o il consolato nega il visto al familiare, o la Questura nega il permesso per famiglia, il giudice non è il TAR ma il tribunale ordinario, e questo cambia tutto: il tribunale può ordinare il rilascio, valuta il diritto all'unità familiare con la Convenzione europea, e decide più in fretta. Questa pagina spiega il ricorso, i suoi tempi e gli argomenti che vincono.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. «Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» (art. 30, comma 6, TUI).
  2. Il giudice è il tribunale ordinario del luogo in cui risiede il richiedente in Italia, sezione specializzata in materia di immigrazione; rito camerale; il ricorso lo presenta il familiare in Italia (e può parteciparvi quello all'estero).
  3. Vale anche per il visto per ricongiungimento rifiutato dal consolato e per il visto del familiare di cittadino italiano o UE: sono «provvedimenti… in materia di diritto all'unità familiare».
  4. Il tribunale non si limita ad annullare: accerta il diritto e ordina il rilascio del nulla osta, del visto o del permesso.
  5. Serve un avvocato; il patrocinio a spese dello Stato copre chi è sotto la soglia; non c'è un termine di decadenza di trenta giorni scritto, ma il ricorso va fatto senza indugio e comunque prima che il diniego si consolidi.

Perché il tribunale e non il TAR

L'unità familiare è un diritto soggettivo — lo dice l'art. 28, comma 1, TUI («il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare… è riconosciuto») e lo dicono l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la direttiva 2003/86 — e i diritti soggettivi in Italia li giudica il giudice ordinario. Per questo l'art. 30, comma 6, attribuisce al tribunale ordinario tutti i provvedimenti «in materia di diritto all'unità familiare»: il diniego del nulla osta dello Sportello Unico, il diniego e la revoca del permesso per motivi familiari, il rifiuto della coesione, e — per la giurisprudenza consolidata, comprese le Sezioni unite della Cassazione — il rifiuto del visto per ricongiungimento da parte del consolato, che è l'ultimo atto della stessa procedura. Il TAR, se adito, dichiara il difetto di giurisdizione, e i mesi persi non tornano; il tribunale ordinario, invece, decide sul diritto e non solo sulla legittimità dell'atto: può dire che il ricongiungimento spetta e ordinare allo Sportello di rilasciare il nulla osta, al consolato il visto, alla Questura il permesso. Dal 2017 la competenza è delle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali distrettuali (art. 3, comma 1, DL 13/2017; Le sezioni specializzate).

Il rito

«Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione» (art. 20 D.Lgs. 150/2011, oggi il procedimento semplificato del codice di procedura civile), davanti al tribunale «del luogo in cui il ricorrente ha la residenza». Il ricorso si deposita con l'avvocato, si notifica al Ministero dell'Interno (per lo Sportello Unico e la Questura) o al Ministero degli Esteri (per il visto) presso l'Avvocatura dello Stato; l'amministrazione si difende con propri funzionari o con l'Avvocatura; il giudice fissa un'udienza, ascolta, può acquisire documenti e informazioni, e decide con ordinanza, appellabile in Corte d'appello e poi in Cassazione. Il ricorrente è il familiare in Italia che ha chiesto il ricongiungimento (o il coniuge italiano, per il visto del familiare di italiano), ma il familiare all'estero può intervenire; il patrocinio a spese dello Stato è disponibile con l'autocertificazione dei redditi e copre anche il contributo unificato (Il patrocinio). Non c'è un termine di trenta o sessanta giorni scritto nella norma per l'opposizione, e la giurisprudenza discute se valga un termine di decadenza: la scelta prudente è ricorrere entro sessanta giorni dalla notifica del diniego, e comunque presto, perché il nulla osta ha una validità e i requisiti cambiano. I tempi del tribunale variano da pochi mesi a un anno; il giudice può concedere provvedimenti urgenti quando l'attesa produce un danno (il minore che cresce lontano, il coniuge malato).

I motivi che vincono

  • Il reddito valutato male. Lo Sportello che non somma i redditi dei familiari conviventi, che ignora il contratto nuovo, che chiede la CU dell'anno prima a chi ha iniziato a lavorare da sei mesi, che non considera la NASpI: il tribunale valuta il reddito con la formula dell'art. 29, comma 3, lett. b, e con la prognosi, e può accertare direttamente che la soglia è raggiunta (La tabella del reddito).
  • L'alloggio. Il certificato di idoneità che indica un occupante in meno, o il Comune che tarda: il tribunale ha ritenuto sproporzionati i dinieghi fondati su pochi metri quadri quando gli altri requisiti c'erano, e per il figlio sotto i quattordici anni basta il consenso del titolare dell'alloggio (Idoneità alloggiativa).
  • La prova dei legami. Il consolato che non riconosce un certificato di matrimonio o di nascita per «inattendibilità» generica: la legge prevede il test del DNA (art. 29, comma 1-bis) come strumento, non il rifiuto; il tribunale può disporlo e ammette «altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo» (art. 29-bis per i rifugiati, esteso in via interpretativa). La Cassazione ha stabilito che il rigetto «non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori».
  • Il matrimonio di comodo. Lo Sportello o il consolato che ipotizzano un matrimonio «allo scopo esclusivo» di consentire il soggiorno (art. 29, comma 9) senza elementi concreti — la differenza di età, un matrimonio celebrato dopo il diniego di un visto, l'assenza di lingua comune non bastano da soli: il Manuale della Commissione europea del 2014 e la giurisprudenza richiedono indizi seri e il contraddittorio. L'onere della prova è dell'amministrazione.
  • L'interesse del minore. «In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo» (art. 28, comma 3, TUI): è l'argomento più forte per il figlio, e il tribunale lo applica anche per superare rigidità sul reddito e sull'alloggio.
  • I requisiti inventati. Il permesso di almeno un anno che c'è ma lo Sportello legge male; i due anni di soggiorno chiesti per il figlio minore, che ne è escluso (art. 28, comma 1-bis); la richiesta di documenti non previsti; l'applicazione della soglia di reddito ai rifugiati, che ne sono esenti.
  • La motivazione e il preavviso. Il diniego senza motivi o senza il preavviso di rigetto con i dieci giorni per rispondere (art. 10-bis L. 241/1990) è viziato; il tribunale, però, tende a decidere sul diritto piuttosto che sul vizio formale.

Il visto negato al familiare di un italiano

Il coniuge o familiare di un cittadino italiano che chiede il visto al consolato e riceve un rifiuto è nella stessa giurisdizione: il tribunale ordinario, con il rito dell'art. 20 D.Lgs. 150/2011 (per i familiari di cittadini dell'Unione, l'art. 8 del D.Lgs. 30/2007 rimanda allo stesso giudice). Il tribunale valuta il legame e il diritto, e ordina il visto. È la strada anche quando il consolato «non risponde» per mesi: il silenzio su una domanda che attua l'unità familiare si porta al tribunale, non al TAR (Il silenzio dell'amministrazione). Per il diniego del visto per turismo o per gli altri visti non familiari, invece, il giudice resta il TAR Lazio (Il diniego del visto).

Dopo la decisione

L'ordinanza che accoglie ordina il rilascio: lo Sportello Unico emette il nulla osta, il consolato il visto, la Questura il permesso, e se non lo fanno c'è l'esecuzione. L'ordinanza che rigetta è appellabile in Corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione (il termine del rito semplificato), e la nuova domanda di nulla osta è sempre possibile quando i requisiti sono cambiati: un reddito cresciuto, una casa più grande, un certificato nuovo. Nel frattempo, il familiare all'estero resta all'estero, e il tempo che passa è il costo che nessuna sentenza restituisce: per questo la domanda va costruita bene la prima volta, con i documenti giusti, e il ricorso va fatto subito.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 28 (commi 1, 1-bis, 3), 29 (commi 1-bis, 3, 7, 8, 9), 29-bis, 30 (comma 6); D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 20; DL 13/2017, art. 3; D.Lgs. 30/2007, art. 8; L. 241/1990, art. 10-bis; direttiva 2003/86/CE; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 8; Cass., Sez. un., sulla giurisdizione ordinaria per il visto per ricongiungimento; Commissione europea, Manuale sui matrimoni fittizi (2014). Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.