Irregolarità ed espulsione · Il rimedio
Il ricorso contro l'espulsione: giudice di pace, trenta giorni
Il decreto di espulsione si impugna davanti al giudice di pace entro trenta giorni, con un avvocato pagato dallo Stato se non si ha reddito, e si può fare anche dall'estero, attraverso il consolato. Non sospende da solo l'espulsione, ma la sospensione si può chiedere. Il giudice decide in venti giorni e i motivi che vincono sono sempre gli stessi: la traduzione, la famiglia, la domanda di permesso pendente, i divieti dell'art. 19. Questa pagina li mette in fila.
In breve
- «Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria» (art. 13, comma 8, TUI): il giudice di pace del luogo in cui ha sede il Prefetto che ha firmato, con il rito dell'art. 18 D.Lgs. 150/2011.
- Termine: trenta giorni dalla notifica, sessanta se il ricorrente è all'estero; il ricorso può essere depositato tramite il consolato italiano, che autentica la firma e la procura.
- Il ricorso non sospende il decreto, che è «immediatamente esecutivo»; la sospensione si chiede al giudice, che la può concedere per gravi motivi. Il patrocinio a spese dello Stato spetta a chi non supera la soglia di reddito.
- Il giudice decide in camera di consiglio, sentite le parti, con ordinanza entro venti giorni dal deposito; contro l'ordinanza c'è solo la Cassazione.
- Vincono: la traduzione mancante, la motivazione assente, la famiglia non valutata, la domanda di permesso pendente o il rinnovo presentato, i divieti dell'art. 19, l'errore sui presupposti, la mancata informazione sulla partenza volontaria. La revoca si può chiedere anche al Prefetto.
Dove, entro quando, come
Il ricorso si presenta al giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha emesso il decreto, cioè la Prefettura della provincia, entro trenta giorni dalla notifica del decreto; «il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero» e il ricorso «può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana», che autentica la firma e trasmette (art. 18 D.Lgs. 150/2011). Chi è già stato accompagnato alla frontiera, quindi, può ancora impugnare dal suo Paese, e conviene farlo: una sentenza che annulla il decreto cancella il divieto di reingresso. Serve un avvocato; chi non ha reddito ha il patrocinio a spese dello Stato con l'autocertificazione (Il patrocinio), e alla convalida dell'accompagnamento il difensore d'ufficio è obbligatorio (art. 13, comma 5-bis). Il ricorso si notifica alla Prefettura, che può stare in giudizio con propri funzionari.
Il decreto «è immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa» (art. 13, comma 3): il ricorso non ferma nulla. La legge consente però al giudice di sospendere l'efficacia del decreto su istanza del ricorrente quando ricorrono gravi e fondati motivi, e l'istanza va nel ricorso: se il giudice la accoglie, l'espulsione non può essere eseguita fino alla decisione. Il giudice «decide con ordinanza entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso», in camera di consiglio, sentite le parti se comparse; l'ordinanza è impugnabile solo con ricorso per Cassazione, che non sospende. I venti giorni sono spesso rispettati, perché il rito è semplice; il giudice di pace non è però un giudice specializzato, e la qualità delle decisioni varia molto da città a città.
I motivi che vincono
- La traduzione. Il decreto «e ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola» (art. 13, comma 7). La Cassazione annulla il decreto tradotto in una lingua veicolare quando la Prefettura non ha attestato l'impossibilità della traduzione nella lingua conosciuta, e quello privo di traduzione; la conoscenza dell'italiano del ricorrente va provata dall'amministrazione.
- La motivazione. Il decreto deve essere «motivato», e «caso per caso» (art. 13, commi 2 e 3): un modulo prestampato che non indica il fatto concreto — quale permesso, scaduto quando, quale ingresso — è annullabile. Per chi ha fatto il ricongiungimento la motivazione deve pesare i legami familiari (comma 2-bis), e la giurisprudenza estende la valutazione a chi ha famiglia in Italia.
- La domanda di permesso pendente o il rinnovo presentato. Chi ha una domanda di permesso in corso, con la ricevuta, non è espellibile: soggiorna legittimamente (art. 5, comma 9-bis). Chi ha presentato il rinnovo in ritardo ma prima del decreto non è «scaduto da più di sessanta giorni senza domanda»: la Cassazione ha chiarito che la domanda tardiva impedisce l'espulsione finché la Questura non decide. Chi ha un ricorso contro il diniego del permesso con sospensiva accolta idem.
- I divieti dell'art. 19. Il minore, la donna in gravidanza e nei sei mesi dopo (e il marito convivente, Corte cost. 376/2000), il convivente con coniuge o parenti italiani entro il secondo grado, il titolare di carta di soggiorno, il gravemente malato, chi rischia persecuzione o tortura: il decreto che li colpisce è illegittimo e il giudice lo annulla, con l'obbligo per la Questura di rilasciare il permesso corrispondente (Chi non può essere espulso).
- L'errore sui presupposti. L'ingresso regolare che il decreto qualifica irregolare; il permesso «scaduto» che è in realtà valido o in rinnovo; la «pericolosità» senza gli atti del codice antimafia; lo straniero che è cittadino dell'Unione o familiare di un cittadino dell'Unione, per il quale valgono altre regole (L'allontanamento dei cittadini dell'Unione).
- La partenza volontaria. La Questura deve informare della possibilità di chiedere il termine «mediante schede informative plurilingue» (art. 13, comma 5.1); il decreto con accompagnamento immediato senza informazione e senza un rischio di fuga «accertato caso per caso» (comma 4-bis) è annullabile, e la Cassazione ha più volte censurato il rischio di fuga desunto dalla sola mancanza del passaporto.
- Il nulla osta del giudice penale. Chi ha un processo penale pendente non può essere accompagnato senza il nulla osta dell'autorità giudiziaria (comma 3): la sua mancanza vizia l'esecuzione, non il decreto, ma conta.
Non vincono, di regola, i motivi «umani» senza un aggancio normativo — gli anni passati in Italia, il lavoro in nero, la buona condotta — se non entrano in una delle caselle sopra: la famiglia da valutare, la salute, la domanda pendente. È il motivo per cui il ricorso va costruito sui documenti: la ricevuta, il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato medico, la prova del rinnovo spedito.
La convalida e il trattenimento sono un'altra cosa
Il ricorso contro il decreto di espulsione è distinto dalla convalida dell'accompagnamento alla frontiera (art. 13, comma 5-bis) e da quella del trattenimento nel CPR (art. 14, commi 3-5), che avvengono davanti allo stesso giudice di pace ma d'ufficio, entro quarantotto ore, con un difensore. Alla convalida il giudice verifica «l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo» e sente l'interessato; può negare la convalida per vizi del decreto di espulsione, e in quel caso il provvedimento del questore «perde ogni effetto». Il ricorso contro l'espulsione può essere proposto anche in sede di convalida e il giudice «può» decidere insieme (art. 14, comma 4). Contro le convalide c'è solo la Cassazione, che non sospende (Il trattenimento nei CPR).
La revoca chiesta al Prefetto
Il decreto può essere revocato dallo stesso Prefetto che lo ha emesso, su istanza motivata, quando emergono fatti nuovi o non conosciuti: il matrimonio con un'italiana, il figlio nato, il permesso rilasciato, la sentenza penale di assoluzione, la malattia grave. L'istanza è gratuita, non ha termini e non sospende quelli del ricorso, che vanno rispettati comunque; ma quando il ricorso è ormai tardivo è la sola strada, insieme alla richiesta di revoca del divieto di reingresso (Il divieto di reingresso). L'espulsione dei lungo soggiornanti e quella ministeriale hanno giudici diversi: il tribunale ordinario per il Prefetto che espelle un titolare di lungo periodo per pubblica sicurezza (art. 9, comma 10), il TAR Lazio per il Ministro (art. 13, comma 11; Espulsione ministeriale).
Dopo la vittoria
L'ordinanza che annulla il decreto lo elimina dal mondo giuridico: il divieto di reingresso non c'è più, la segnalazione nel SIS va cancellata dalla Questura (che va sollecitata), e chi era stato accompagnato può rientrare con un visto o, se aveva un permesso, con il permesso. La Questura deve poi decidere sulla situazione della persona — il permesso pendente, il permesso dell'art. 19 — senza opporre il decreto annullato. Se il giudice rigetta, restano la Cassazione, entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, e la revoca del Prefetto; e resta, per chi non è ancora partito, la possibilità di chiedere il termine per la partenza volontaria e il rimpatrio assistito, che evitano l'accompagnamento e permettono la revoca del divieto (Il rimpatrio volontario assistito).
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 9-bis), 9 (comma 10), 13 (commi 2, 2-bis, 3, 4-bis, 5.1, 5-bis, 7, 8, 11, 13, 14), 14 (commi 3-5), 19; D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 18; DPR 115/2002, artt. 74 e 142; Corte cost., sent. 376/2000; Cass., sez. I e VI, giurisprudenza sulla traduzione del decreto, sul rinnovo tardivo e sul rischio di fuga. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.