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Il permesso di soggiorno · Il rimedio

Diniego e revoca del permesso: perché, e come si impugna

Un permesso si nega o si revoca per tre famiglie di motivi: i requisiti che mancano, le condanne, i documenti falsi. Prima del no la Questura deve avvertirti e ascoltarti; nel no deve pesare la tua famiglia e i tuoi anni in Italia; dopo il no hai sessanta giorni per il TAR. Questa pagina segue il procedimento dal preavviso alla sentenza e dice che cosa succede nel frattempo.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. Il permesso è rifiutato o revocato «quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno», salvo nuovi elementi che ne consentano il rilascio e salvo le irregolarità sanabili (art. 5, comma 5, TUI); per condanne ostative (art. 4, comma 3); per documenti falsi.
  2. Prima del diniego arriva il preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/1990): hai dieci giorni per osservazioni e documenti. È il momento decisivo.
  3. La Questura deve tenere conto dei legami familiari, dei legami con il Paese d'origine e della durata del soggiorno (art. 5, comma 5; Corte cost. 202/2013).
  4. Il ricorso è al TAR entro sessanta giorni (art. 6, comma 10, TUI; art. 29 c.p.a.), con richiesta di sospensiva; per i permessi familiari al tribunale ordinario (art. 30, comma 6).
  5. Con il diniego la Questura di regola intima di lasciare l'Italia entro quindici giorni; la sospensiva del giudice blocca l'effetto. Senza sospensiva, dopo il termine si è irregolari ed espellibili.

I motivi del no

I requisiti che mancano. È il caso più frequente: reddito insufficiente (Il reddito minimo), lavoro cessato senza passare all'attesa occupazione, matrimonio finito per il permesso familiare, esami non superati per lo studente, alloggio non idoneo per il ricongiungimento, passaporto scaduto. L'art. 5, comma 5, aggiunge due limiti al potere della Questura: il permesso non si nega se «siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio» — un contratto nuovo, un altro motivo di soggiorno — e non si nega per «irregolarità amministrative sanabili», come un documento mancante o una marca da bollo sbagliata. La Questura che nega senza chiedere l'integrazione viola la norma.

Le condanne. L'art. 4, comma 3, esclude dall'ingresso — e quindi dal soggiorno — chi è stato condannato, anche con patteggiamento, per i reati dell'art. 380 c.p.p. (arresto obbligatorio in flagranza), per reati in materia di stupefacenti, di libertà sessuale, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di sfruttamento della prostituzione o dei minori, e per i reati di contraffazione previsti dalla stessa norma. Per il rinnovo dei permessi familiari il comma 5-bis chiede però una valutazione di pericolosità, non un automatismo, e la Corte costituzionale ha esteso questo dovere di valutazione a chiunque abbia legami familiari in Italia (sentenza 202/2013). La pagina Condanne penali e permesso spiega quali reati contano, che cosa succede con un processo in corso e come agisce la riabilitazione.

I documenti falsi e il matrimonio di comodo. Chi presenta documenti falsi o alterati commette un reato (art. 5, comma 8-bis) e perde il permesso; il permesso familiare è revocato se il matrimonio o l'adozione «hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare» (art. 30, comma 1-bis) e se il coniuge era già sposato con un'altra persona regolarmente in Italia (art. 5, comma 5-ter).

Il preavviso di rigetto

«Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento… prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti» (art. 10-bis L. 241/1990). È il passaggio più importante di tutta la procedura, e quello che molti sprecano: la lettera arriva all'indirizzo che la Questura conosce, spesso in una busta anonima, e dieci giorni passano in fretta.

Nei dieci giorni si può fare quasi tutto: produrre il nuovo contratto, il reddito del coniuge, il certificato di idoneità dell'alloggio, la prova che la condanna è stata riabilitata, la documentazione dei legami familiari. La Questura deve rispondere alle osservazioni nella motivazione del diniego e, se poi il diniego viene annullato dal giudice, non può usare motivi che già emergevano dall'istruttoria e che non aveva indicato (art. 10-bis, come modificato nel 2020). Un diniego adottato senza preavviso è illegittimo, salvo che la Questura dimostri che il contenuto non sarebbe potuto essere diverso (art. 21-octies L. 241/1990): per i permessi, dove c'è quasi sempre discrezionalità, il vizio di regola conta.

La famiglia e gli anni in Italia

Il secondo periodo dell'art. 5, comma 5, obbliga la Questura, quando rifiuta, revoca o non rinnova il permesso di chi ha fatto il ricongiungimento o è stato ricongiunto, a tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno». La Corte costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2013, ha dichiarato illegittima la norma «nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che "ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" o al "familiare ricongiunto", e non anche allo straniero "che abbia legami familiari nel territorio dello Stato"». Da allora ogni diniego che tocca una persona con coniuge, figli o genitori in Italia deve contenere quella valutazione, e un diniego che si limita a citare la condanna o il reddito è annullabile. È l'argomento più forte nei ricorsi.

Il ricorso

Contro il rifiuto, la revoca e il diniego di rinnovo «è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente» (art. 6, comma 10, TUI): il TAR della regione in cui ha sede la Questura, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento (art. 29 c.p.a.), oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. Serve un avvocato; il contributo unificato per queste controversie è ridotto; chi non supera la soglia di reddito ha il patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso si notifica alla Questura e al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Fanno eccezione i permessi per motivi familiari e il nulla osta al ricongiungimento: la competenza è del tribunale ordinario, sezione specializzata in materia di immigrazione (art. 30, comma 6, TUI; art. 3 DL 13/2017), con rito camerale e senza contributo unificato ridotto ma con il patrocinio. Sbagliare giudice fa perdere tempo, non il diritto: il giudice adito dichiara la propria incompetenza e il termine si salva con la riassunzione, ma è un rischio da non correre.

La sospensiva (art. 55 c.p.a.) è la richiesta, contenuta nel ricorso, di sospendere il diniego fino alla sentenza: si ottiene mostrando un danno grave e irreparabile — l'espulsione, la perdita del lavoro, la separazione dalla famiglia — e un ricorso non infondato. Il TAR la decide in camera di consiglio entro poche settimane; in casi urgenti il presidente può decidere con decreto in pochi giorni (art. 56). Con la sospensiva la Questura di regola rilascia un permesso provvisorio o una attestazione che consente di lavorare fino alla sentenza. I motivi che vincono più spesso sono i vizi di procedura (preavviso mancante, motivazione insufficiente), il reddito valutato senza prognosi, i legami familiari ignorati, le condanne pesate in automatico. Il TAR che annulla non rilascia il permesso: ordina alla Questura di decidere di nuovo, senza gli errori accertati.

Che cosa succede nel frattempo

Il decreto di diniego contiene di solito l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni; da quel momento chi resta è irregolare e può essere espulso (art. 13, comma 2, lett. b). Il ricorso al TAR, da solo, non sospende il diniego: è la sospensiva a farlo, ed è per questo che va chiesta subito. Se l'espulsione arriva prima della decisione sulla sospensiva, si impugna davanti al giudice di pace (Il ricorso contro l'espulsione) e il ricorso pendente contro il diniego è un argomento forte. Chi nel frattempo ha maturato un altro titolo — un figlio nato, un matrimonio, una nuova offerta di lavoro — può presentare una nuova domanda: la Questura deve valutarla, perché i «nuovi elementi» sono proprio il caso che l'art. 5, comma 5, salva.

Un'alternativa, o un complemento, è l'istanza di riesame alla Questura: gratuita, senza forme, utile quando il diniego si fonda su un errore evidente o su un documento che ora c'è. Non sospende però i sessanta giorni per il TAR, che vanno contati comunque.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 3), 5 (commi 5, 5-bis, 5-ter, 8-bis), 6 (comma 10), 13 (comma 2, lett. b), 30 (commi 1-bis e 6); L. 241/1990, artt. 10-bis e 21-octies; D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.), artt. 29, 55 e 56; DL 13/2017, art. 3; Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 202. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.