Asilo e protezione · Procedura
La procedura di frontiera e la procedura accelerata
Dal 12 giugno 2026 una parte di chi arriva irregolarmente e chiede asilo non entra in Italia: resta in una zona di frontiera, spesso trattenuto, e riceve una decisione in quattro settimane, con cinque giorni per ricorrere. È la procedura di frontiera del Patto europeo, che l'Italia aveva anticipato dal 2023 con la «garanzia finanziaria» e con l'Albania. Accanto c'è la procedura accelerata, per chi è già dentro ma viene da un Paese sicuro o ha una domanda manifestamente infondata. Questa pagina spiega chi vi finisce, come funzionano, e quali sono i diritti e gli spazi di difesa.
In breve
- La procedura di frontiera (artt. 43-54 del regolamento 2024/1348) si applica a chi chiede asilo dopo essere arrivato irregolarmente alla frontiera esterna, dopo uno sbarco o alla frontiera senza i requisiti d'ingresso; è obbligatoria se il richiedente ha ingannato le autorità o distrutto i documenti, è un pericolo per la sicurezza, o ha una cittadinanza con tasso di riconoscimento nell'Unione pari o inferiore al 20%; è facoltativa negli altri casi di procedura accelerata (Paesi sicuri, domanda infondata, domanda per ritardare l'espulsione). Durante la procedura «non è autorizzato a entrare» (art. 10-ter, comma 1.1, TUI).
- Il richiedente «può essere trattenuto per decidere… sul suo diritto di entrare nel territorio» (art. 6-bis, comma 1, D.Lgs. 142/2015) se le alternative non bastano — consegna del passaporto, garanzia finanziaria, obbligo di dimora anche con braccialetto, obbligo di firma (art. 6-quater) — con convalida del giudice e «per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda» (art. 6-bis, comma 3).
- La Commissione «adotta e comunica la decisione sulla domanda entro quattro settimane» (art. 28-bis.1). Contro il rigetto «è ammesso ricorso entro cinque giorni…; la proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato»; si può chiedere «di essere autorizzato a rimanere» con istanza depositata insieme al ricorso, e il giudice decide entro dieci giorni; tutto entro dodici settimane (art. 35-ter).
- Se in dodici settimane non c'è decisione «il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale» (art. 6-bis, comma 3-bis); se la domanda è rigettata «non ha più diritto a rimanere e non è autorizzato a entrare» (comma 3-ter): segue la procedura di rimpatrio alla frontiera (regolamento 2024/1349), con trattenimento fino ad altre dodici settimane.
- La procedura accelerata sul territorio (art. 42 del regolamento): decisione in tre mesi, ricorso in sette giorni, sospensione non automatica; il rigetto per manifesta infondatezza (art. 28-ter) è la sua conclusione tipica. Esclusi da entrambe: i minori non accompagnati (salvo sicurezza) e chi ha bisogno di garanzie procedurali speciali che non possono essere date alla frontiera.
Perché due procedure
Il regolamento procedure ha una procedura ordinaria (decisione in sei mesi, con l'esame completo) e due corsie veloci, pensate per i casi che il legislatore europeo considera più deboli. La procedura accelerata (art. 42) riduce i tempi dell'esame sul territorio: si applica quando il richiedente ha sollevato solo questioni irrilevanti, ha fatto dichiarazioni «chiaramente incoerenti e contraddittorie, chiaramente false o manifestamente improbabili», ha ingannato le autorità sull'identità o la cittadinanza o ha distrutto i documenti in mala fede, presenta la domanda solo per ritardare un'espulsione, è un pericolo per la sicurezza, viene da un Paese di origine sicuro, ha una domanda reiterata ammissibile, è entrato irregolarmente e non ha chiesto asilo appena possibile senza motivo, ha rifiutato le impronte, o ha una cittadinanza con un tasso di riconoscimento nell'Unione pari o inferiore al 20%. La procedura di frontiera (artt. 43-54) aggiunge un elemento: la persona non è ammessa nel territorio finché si decide, resta «alla frontiera o nelle zone di transito» o in luoghi designati, e la sua domanda è decisa in dodici settimane, ricorso compreso, con l'eventuale rimpatrio eseguito direttamente dalla frontiera. È obbligatoria per tre categorie (inganno, sicurezza, ≤ 20%: art. 45, paragrafo 1) e facoltativa per le altre ipotesi di accelerata (paragrafo 2); ogni Stato ha una «capacità adeguata» di posti da garantire (per l'Italia, secondo la decisione della Commissione, alcune migliaia) e, raggiunta quella capacità, può non applicarla ai casi facoltativi. L'Italia aveva anticipato il modello nel 2023 (DL 20/2023): procedura accelerata in frontiera per chi viene da Paesi sicuri, trattenimento nelle zone di frontiera con la possibilità di evitarlo pagando una garanzia finanziaria (fissata dal DM 14 settembre 2023 in 4.938 euro), e i centri in Albania; i tribunali di Catania e Firenze non convalidarono i trattenimenti, la Cassazione e la Corte di giustizia intervennero sui Paesi sicuri (I Paesi sicuri), e il DL 100/2026 ha riscritto le norme sul modello europeo, conservando la garanzia finanziaria come misura alternativa (con un nuovo decreto sull'importo, art. 6-bis, comma 2).
Chi ci finisce e chi no
La procedura di frontiera riguarda chi è arrivato irregolarmente alla frontiera esterna (via mare, o intercettato all'ingresso) o si presenta a un valico senza i requisiti e chiede asilo, ed è passato per lo screening (Impronte, Eurodac e screening). Nel 2026 in Italia questo significa soprattutto uomini adulti soli sbarcati in Sicilia e Calabria da Bangladesh, Egitto, Tunisia, Algeria, Pakistan, Marocco (Paesi nella lista italiana o europea dei sicuri, e con tassi di riconoscimento sotto il 20%), più chi non coopera all'identificazione. Non ci finiscono, per legge, i minori non accompagnati (salvo che siano un pericolo per la sicurezza) e chi ha «bisogno di garanzie procedurali speciali» che non possono essere assicurate alla frontiera (vittime di tortura e violenza, persone con gravi problemi di salute mentale, disabili gravi): la valutazione delle vulnerabilità è fatta nello screening e nella registrazione, e la persona riconosciuta vulnerabile esce dalla procedura di frontiera ed entra nell'accoglienza ordinaria. Le famiglie con minori possono esservi sottoposte solo come ultima risorsa, con alloggi adeguati e senza trattenimento dei bambini se non in casi eccezionali; le donne sole non sono escluse ma di regola sono considerate vulnerabili. Chi chiede asilo già dentro il territorio (dopo un ingresso regolare o dopo anni di irregolarità) non va in procedura di frontiera ma, se viene da un Paese sicuro o ha una domanda infondata, in procedura accelerata sul territorio, in accoglienza o — se trattenuto nel CPR per un'espulsione già in corso — nel CPR (art. 6, comma 2, lett. a-bis, D.Lgs. 142/2015: la domanda reiterata «in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento» consente il trattenimento).
Dove e con quali misure
«Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera… sono individuate con decreto del Ministro dell'interno» (art. 28-bis, comma 4): province di frontiera (Trieste, Gorizia, Imperia, Bolzano, Como, Varese…), i porti e le province di sbarco (Trapani, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Palermo, Caltanissetta, Crotone, Reggio Calabria, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Cagliari…), e le strutture dedicate: le sezioni dei punti di crisi e i centri allestiti per la procedura di frontiera (come quello di Pozzallo-Modica in Sicilia), le aree in Albania equiparate alle zone di frontiera (art. 3, comma 3, L. 14/2024; Albania), e «in caso di arrivi consistenti e ravvicinati» i CPR «situati in prossimità della frontiera o della zona di transito» (art. 6-bis, comma 4). La permanenza «non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato» (art. 10-ter, comma 1.1, TUI): giuridicamente la persona è ancora fuori. Il trattenimento «può essere disposto qualora non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c) o d), nonché qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria» (art. 6-bis, comma 2): il questore deve valutare prima le alternative — «consegna del passaporto…; prestazione della idonea garanzia finanziaria…; obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica» (art. 6-quater, comma 1) — e motivare perché non bastano, «tenuto conto del rischio di fuga» (comma 2). Chi ha il passaporto e lo consegna, o chi collabora e accetta la dimora con il braccialetto, non dovrebbe essere trattenuto; chi non ha documenti e non collabora lo è. Il decreto di trattenimento va convalidato dal tribunale (sezione specializzata; la Corte d'appello per i casi dell'Albania) entro quarantotto ore dalla comunicazione, con l'udienza e il difensore, con le regole dell'art. 6, comma 5: senza convalida la persona è libera ed entra nell'accoglienza. «La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda» (comma 3); chi è sottoposto alle misure alternative resta comunque nella procedura di frontiera, riceve l'attestato nominativo e non è autorizzato all'ingresso (comma 2-bis). Il rifiuto di cooperare all'identificazione apre l'accesso ai dati del telefono (comma 4-bis; art. 10-ter, comma 2-ter, TUI).
La decisione e il ricorso
La Commissione territoriale competente (sezioni dedicate, anche in videocollegamento) sente il richiedente e «adotta e comunica la decisione sulla domanda entro quattro settimane» (art. 28-bis.1), con gli stessi criteri di ogni domanda (Il colloquio) ma con l'onere aggravato per chi viene da un Paese sicuro (dimostrare i «gravi motivi» per cui non lo è per lui). Gli esiti: il riconoscimento (la persona entra con il permesso); il rigetto o il rigetto per manifesta infondatezza (art. 28-ter), che comporta l'obbligo di rimpatrio; l'inammissibilità; oppure il passaggio alla procedura ordinaria se il caso è complesso (la Commissione può sempre «uscire» dalla frontiera). Il ricorso al tribunale (sezione specializzata del luogo della zona di frontiera; Roma per l'Albania) va presentato «entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione» e «non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato» (art. 35-ter, comma 1); «il ricorrente può chiedere di essere autorizzato a rimanere con istanza depositata, a pena di inammissibilità, unitamente al ricorso» (comma 2), e nell'attesa «non può essere allontanato»; la Commissione deposita il verbale e gli atti in cinque giorni (comma 3); «il giudice…, decide entro i successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere», e se può decidere il merito lo fa subito (comma 4); il decreto finale arriva «entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda», non è reclamabile (comma 6) e si impugna solo in Cassazione (comma 7). L'assistenza legale è garantita con il patrocinio a spese dello Stato e con il difensore d'ufficio; il colloquio con l'avvocato, nelle strutture di frontiera e in Albania, avviene anche da remoto. Cinque giorni sono pochissimi: la difesa si prepara dal primo giorno, con l'operatore legale del centro e l'UNHCR, raccogliendo i documenti e la memoria prima ancora della decisione.
Gli esiti
Tre. Ingresso. «Quando, entro il termine di dodici settimane, non è adottata una decisione, il richiedente è autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento può proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6» (art. 6-bis, comma 3-bis); lo stesso se il giudice accoglie il ricorso o autorizza a rimanere oltre le dodici settimane: «il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli è rilasciato il documento» validato (art. 35-ter, comma 5), e la domanda prosegue in procedura ordinaria con l'accoglienza. Riconoscimento. La Commissione o il giudice riconoscono la protezione: permesso e ingresso. Rimpatrio. «Se la domanda è rigettata, nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha più diritto a rimanere e non è autorizzato a entrare nel territorio nazionale» (art. 6-bis, comma 3-ter): la decisione di rigetto vale come decisione di rimpatrio (art. 32, comma 4, D.Lgs. 25/2008), e si apre la procedura di rimpatrio alla frontiera del regolamento 2024/1349: altre dodici settimane al massimo di trattenimento «per l'esecuzione», il questore può concedere fino a quindici giorni per partire da soli a chi ha il passaporto (art. 10, comma 2-septies, TUI), e chi non è rimpatriabile in quel termine passa al CPR ordinario o riceve l'ordine di lasciare il territorio (Il respingimento, Il trattenimento). Il rimpatrio dalla frontiera funziona per chi viene da Paesi con accordi (Tunisia, Egitto, Bangladesh, Marocco); per gli altri la procedura di frontiera finisce spesso con l'ingresso di fatto senza titolo.
La procedura accelerata sul territorio
Per chi chiede asilo già in Italia, o per chi la Commissione decide di trattare in accelerata senza frontiera, il regolamento impone la decisione «entro tre mesi» dalla formalizzazione (art. 42, paragrafo 4). La Commissione può omettere il colloquio solo nei casi ordinari; decide con la stessa istruttoria, e nei casi dei Paesi sicuri e delle domande infondate conclude con il rigetto «per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento…, se, al momento della conclusione dell'esame, ricorre una delle fattispecie di cui all'articolo 42» (art. 28-ter). Il ricorso: sette giorni dalla notifica nei casi dell'art. 68, paragrafo 3, del regolamento (accelerate, inammissibilità, ritiro implicito, Paesi sicuri), e «la proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3» (art. 35-bis, comma 3): in quei casi serve l'istanza «di essere autorizzato a rimanere» con il ricorso, il Ministero può replicare in tre giorni, e il giudice decide sull'autorizzazione (commi 4 e 4-bis); il richiedente resta in accoglienza fino alla decisione sull'istanza (art. 14, comma 4, D.Lgs. 142/2015). La pagina Il ricorso contro il diniego ha i dettagli dei tre termini (trenta, sette, cinque giorni).
Che cosa può fare chi ci finisce
- Dichiarare subito le vulnerabilità (malattie, violenze, torture, età), che escludono la frontiera; chiedere la visita medica e psicologica; per chi si dichiara minore, chiedere l'accertamento dell'età, che sospende la procedura.
- Collaborare all'identificazione e consegnare il passaporto se lo si ha: apre le misure alternative al trattenimento.
- Preparare la storia e i documenti dal primo giorno con l'operatore legale e l'UNHCR; chiedere l'avvocato d'ufficio subito, non dopo il rigetto.
- Per chi viene da un Paese sicuro: allegare i «gravi motivi» individuali (l'appartenenza a un gruppo a rischio — orientamento sessuale, religione, opposizione politica, donne vittime di violenza — con le fonti sul Paese).
- Contestare il trattenimento in convalida: alternative non valutate, passaporto consegnato, vulnerabilità, mancanza di motivazione.
- Ricorrere nei cinque giorni con l'istanza di autorizzazione a rimanere; dopo le dodici settimane senza decisione, chiedere il documento validato e l'accoglienza.
Fonti
Regolamento (UE) 2024/1348, artt. 42, 43-54, 68; regolamento (UE) 2024/1349 (procedura di rimpatrio alla frontiera); regolamento (UE) 2024/1356 (screening); D.Lgs. 25/2008, artt. 28-bis (comma 4), 28-bis.1, 28-ter, 32 (comma 4), 35-bis (commi 3, 4, 4-bis), 35-ter, come sostituiti dal DL 100/2026, conv. L. 145/2026; D.Lgs. 142/2015, artt. 6 (comma 2, lett. a-bis; comma 5), 6-bis, 6-quater, 14 (comma 4); D.Lgs. 286/1998, artt. 10 (comma 2-septies), 10-ter (commi 1.1, 2-ter); L. 14/2024, art. 3; DM Interno 5 agosto 2019 e 14 settembre 2023 (zone di frontiera; garanzia finanziaria); Corte di giustizia UE, C-406/22 (2024), C-758/24 e C-759/24 (2025); Trib. Catania, decreti 29 settembre e 8 ottobre 2023 (garanzia finanziaria). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.