Lavorare · Che cosa fare se
Perdita del lavoro: attesa occupazione, NASpI, nuovo datore
Il licenziamento, la fine del contratto a termine, le dimissioni: nessuno di questi fa perdere il permesso di soggiorno. La legge dà almeno un anno — o tutta la durata dell'indennità di disoccupazione, se più lunga — per trovare un altro lavoro, e il nuovo datore non ha bisogno di nessun nulla osta. Questa pagina spiega che cosa fare il giorno dopo, in che ordine, e che cosa succede quando l'anno finisce.
In breve
- «La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti» (art. 22, comma 11, TUI). Vale anche per le dimissioni.
- Il lavoratore «può rendere dichiarazione di immediata disponibilità» al Centro per l'impiego e mantiene il permesso per la sua residua validità «e comunque… per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita… qualora superiore».
- Se il permesso scade nell'attesa, si chiede il permesso per attesa occupazione con il kit, allegando l'iscrizione al Centro per l'impiego; non serve dimostrare reddito nel primo anno.
- Dopo il primo anno (o la NASpI) il rinnovo richiede il reddito dell'art. 29, comma 3, lett. b: l'assegno sociale, 7.101,12 euro nel 2026, più le maggiorazioni per la famiglia.
- Il nuovo datore assume con la comunicazione obbligatoria UNILAV: il permesso per lavoro o per attesa occupazione basta, e non serve nulla osta né quota.
La regola
L'art. 22, comma 11, è una delle norme più protettive del Testo Unico e una delle meno conosciute: il permesso per lavoro subordinato non è legato a un contratto, ma alla condizione di lavoratore. Chi perde il posto — licenziato, a fine contratto, dimissionario — resta regolare, con la famiglia, e ha tempo per trovare un altro lavoro. Il tempo è «il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque… un periodo non inferiore ad un anno ovvero… tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore». Chi ha la NASpI per ventiquattro mesi ha ventiquattro mesi; chi non ne ha diritto ha un anno; chi ha un permesso che scade fra due anni ha due anni. La regola non vale per il permesso stagionale, che segue il nulla osta e i nove mesi (art. 24).
Scaduto quel periodo, «trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b)»: il rinnovo ulteriore del permesso per attesa occupazione richiede un reddito pari all'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare a carico (Il reddito minimo). È il punto in cui chi non ha trovato lavoro rischia; ed è anche il punto in cui contano i redditi del coniuge e dei familiari conviventi, che si sommano.
Che cosa fare, in ordine
- La comunicazione di cessazione. Il datore comunica la fine del rapporto (UNILAV) entro cinque giorni; il lavoratore ne chiede copia, perché serve al Centro per l'impiego, all'INPS e alla Questura. Nel lavoro domestico la comunicazione la fa la famiglia all'INPS.
- La dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Si rende on line sul portale del Ministero del Lavoro o al Centro per l'impiego, e da quel giorno il lavoratore è formalmente disoccupato e in cerca di lavoro (art. 19 D.Lgs. 150/2015). La DID è il documento che la Questura vuole vedere.
- La NASpI. La domanda all'INPS entro sessantotto giorni dalla fine del rapporto, con SPID o tramite un patronato: servono tredici settimane di contributi negli ultimi quattro anni; l'indennità dura la metà delle settimane lavorate negli ultimi quattro anni, fino a ventiquattro mesi, e vale come reddito per il permesso e per il ricongiungimento. Per le dimissioni volontarie la NASpI spetta solo se per giusta causa; ma il permesso, con o senza NASpI, si conserva ugualmente (il comma 11 dice «anche per dimissioni»).
- Il permesso. Se il permesso per lavoro è ancora valido, non si fa nulla: si cerca lavoro. Se scade, si chiede con il kit il permesso «per attesa occupazione», allegando la cessazione, la DID e l'eventuale domanda di NASpI; la Questura lo rilascia per un anno o per la durata della NASpI (Il permesso per attesa occupazione). Se scade mentre si cerca e non si è fatta la domanda, il rischio è l'espulsione dopo sessanta giorni dalla scadenza (art. 13, comma 2, lett. b): la domanda si fa comunque, anche in ritardo.
- Il nuovo lavoro. Il nuovo datore assume con la comunicazione obbligatoria, indicando il permesso per lavoro o per attesa occupazione (o la ricevuta del rinnovo): nessun nulla osta, nessuna quota, nessun passaggio dallo Sportello Unico, perché il lavoratore è già in Italia con un titolo che consente il lavoro (Assumere uno straniero già in Italia). Al rinnovo successivo la Questura rilascia il permesso per lavoro subordinato sulla base del nuovo contratto (art. 14, comma 3, DPR 394/1999).
Le trappole
- Il lavoro in nero nell'attesa. Non conta come reddito, non produce contributi, non giustifica il rinnovo dopo il primo anno ed espone il datore al reato dell'art. 22, comma 12. Se dietro c'è sfruttamento, esiste il permesso dell'art. 18-ter (Lavoro nero, sfruttamento).
- La casella sbagliata sul kit. Chi ha perso il lavoro e chiede il «rinnovo per lavoro subordinato» senza contratto riceve un preavviso di rigetto; la casella giusta è «attesa occupazione», o «lavoro subordinato» solo se ha già il nuovo contratto.
- La Carta blu, i distaccati, gli stagionali. Per la Carta blu la disoccupazione è ammessa per periodi limitati con obbligo di comunicazione (art. 27-quater); per l'ICT e i distaccati la fine del rapporto chiude il permesso, che non è un permesso per lavoro ordinario; per gli stagionali non c'è attesa occupazione.
- I familiari. Il permesso per motivi familiari dei familiari segue quello del lavoratore, che resta valido: nessuno perde nulla, e i redditi dei familiari che lavorano aiutano al rinnovo.
- La rinuncia al lavoro per il lungo periodo. Chi ha cinque anni e il reddito dell'anno precedente conviene che chieda il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo prima che l'anno di attesa finisca: dopo, con un reddito basso, non lo otterrà (Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo).
Le altre uscite
Chi non trova un lavoro dipendente può passare al lavoro autonomo: il permesso per lavoro subordinato «consente l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto» (art. 14, comma 1, lett. a, DPR 394/1999), e con partita IVA e reddito documentato il rinnovo diventa per lavoro autonomo (Il lavoro autonomo). Chi si iscrive a un corso può chiedere la conversione in studio. Chi ha maturato i requisiti può chiedere il lungo periodo. E chi ha una famiglia in Italia ha, al momento del rinnovo negato, la valutazione dei legami familiari imposta dalla Corte costituzionale (Diniego e revoca).
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 13 (comma 2, lett. b), 18-ter, 22 (commi 11 e 12), 24, 27-quater, 29 (comma 3, lett. b); DPR 394/1999, artt. 13 e 14; D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 19; D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 (NASpI); L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 30 (l'anno di attesa occupazione); INPS, circolare 153/2025 (assegno sociale 2026). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.