Ricorsi e giudici · Il rimedio
Il ricorso al TAR: diniego e revoca del permesso, nulla osta, visto
Il tribunale amministrativo regionale è il giudice della maggior parte dei «no» dell'immigrazione: il permesso negato o revocato, il nulla osta rifiutato, il visto respinto, il silenzio di un ufficio. Si arriva in sessanta giorni, con un avvocato, con un contributo di trecento euro, e si può chiedere subito la sospensione. Il TAR annulla ma non decide al posto della Questura, e i tempi sono lunghi. Questa pagina spiega quando conviene, come si fa e che cosa aspettarsi.
In breve
- Il ricorso si notifica entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto (art. 29 c.p.a.) e si deposita entro i trenta successivi; in alternativa il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, deciso su parere del Consiglio di Stato.
- Il TAR competente è quello della regione in cui ha sede l'ufficio (la Questura, la Prefettura); per consolati e Ministeri il TAR Lazio. Serve un avvocato; il contributo unificato per le controversie «in materia di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso» è di 300 euro (art. 13, c. 6-bis, DPR 115/2002), azzerato con il patrocinio a spese dello Stato.
- La sospensiva (art. 55) si chiede nel ricorso per un danno grave e irreparabile: espulsione, perdita del lavoro, separazione dalla famiglia; nei casi urgenti il presidente decide in pochi giorni con decreto (art. 56).
- Vincono i vizi di procedura (preavviso di rigetto omesso, motivazione apparente, traduzione), il reddito valutato senza prognosi, i legami familiari ignorati, le condanne pesate in automatico, i requisiti inventati.
- Il TAR annulla e ordina di riprovvedere; la Questura decide di nuovo senza quei vizi. I tempi reali sono di uno-tre anni; l'appello è al Consiglio di Stato.
Quando è il TAR, e quando no
Il TAR giudica gli atti in cui l'amministrazione esercita un potere discrezionale sull'ingresso e sul soggiorno: il rifiuto, la revoca e il mancato rinnovo del permesso di soggiorno (art. 6, comma 10, TUI), il diniego del nulla osta al lavoro (decreto flussi e art. 27), il diniego del visto (art. 4, comma 2, davanti al TAR Lazio), la revoca dell'accoglienza, il divieto di reingresso dato a chi esce, il diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza, e il silenzio di tutti questi uffici (Il silenzio dell'amministrazione). Non è il TAR — ed è l'errore più frequente — per i permessi e i nulla osta familiari e per i visti che attuano l'unità familiare (tribunale ordinario, art. 30, comma 6, TUI), per i cittadini dell'Unione e i loro familiari (tribunale ordinario, D.Lgs. 30/2007), per l'asilo (tribunale ordinario, art. 35-bis D.Lgs. 25/2008), per le espulsioni prefettizie (giudice di pace). La mappa dei giudici ha la tabella completa. Il ricorso al giudice sbagliato si riassume davanti a quello giusto (translatio iudicii), ma i mesi persi non tornano.
I termini e la forma
«Il ricorso si propone… nel termine di decadenza di sessanta giorni» dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto (art. 29 c.p.a.), va notificato all'amministrazione — la Questura e il Ministero dell'Interno, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato del capoluogo di regione — e depositato al TAR entro trenta giorni dall'ultima notifica. Il termine decorre dalla notifica dell'atto tradotto e con l'indicazione del ricorso (art. 13, comma 7, TUI; art. 3, comma 4, L. 241/1990): un atto notificato senza traduzione fa decorrere il termine solo dalla piena conoscenza, e questo è un argomento di rimessione in termini che i TAR accolgono. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, non richiede l'avvocato, costa un contributo ridotto, è deciso dal Ministero su parere del Consiglio di Stato in tempi di due-tre anni e non consente la sospensiva efficace: si sceglie quando i sessanta giorni sono passati e i centoventi no. Il ricorso deve contenere i motivi: i vizi dell'atto, uno per uno, con la norma violata; i motivi nuovi si possono aggiungere con «motivi aggiunti» solo contro atti sopravvenuti o documenti scoperti dopo. Per questo, prima del ricorso, conviene chiedere il fascicolo (L'accesso agli atti).
Costi e patrocinio
Il contributo unificato per i ricorsi al TAR è di regola 650 euro, ma per «i ricorsi… aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato» è di 300 euro (art. 13, comma 6-bis, lett. a, DPR 115/2002), come per i ricorsi contro il silenzio e per l'accesso. L'avvocato è obbligatorio, e il suo compenso è libero; chi ha un reddito familiare sotto 13.659,64 euro (soglia del 2025-2026, con 1.032,91 euro in più per ogni familiare convivente) ha il patrocinio a spese dello Stato, che copre avvocato e contributo, con l'autocertificazione dei redditi esteri quando la certificazione consolare è impossibile. Chi perde può essere condannato alle spese, che per queste cause sono contenute e che i TAR spesso compensano.
La sospensiva
Il ricorso non sospende l'atto: il diniego del permesso resta efficace, con l'intimazione a lasciare l'Italia. Con il ricorso si chiede la sospensione cautelare (art. 55 c.p.a.), mostrando il «pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione» — l'espulsione, la perdita del lavoro e della casa, la separazione dai figli — e un ricorso non manifestamente infondato. Il TAR decide in camera di consiglio, di regola entro un mese o due dal deposito; in caso di «estrema gravità ed urgenza» il presidente decide con decreto in pochi giorni (art. 56), fino alla camera di consiglio. La sospensiva accolta obbliga la Questura a non eseguire il diniego e, nella prassi, a rilasciare una ricevuta o un permesso provvisorio con cui la persona lavora fino alla sentenza; il TAR può anche ordinare il «riesame» dell'atto entro un termine, che spesso chiude la causa perché la Questura rilascia il permesso. La sospensiva è la vera partita: senza, il ricorso vinto due anni dopo trova spesso la persona già espulsa o irregolare da tempo.
I motivi che vincono
- Il preavviso di rigetto omesso (art. 10-bis L. 241/1990): la Questura deve avvertire e sentire; il vizio è annullabile salvo che l'esito non potesse cambiare (art. 21-octies), e per i permessi, dove la discrezionalità è la regola, quasi sempre conta.
- La motivazione apparente: la formula «non sussistono i requisiti» senza dire quali; il diniego che ripete la norma senza i fatti; il rinvio a un parere della Questura non allegato.
- Il reddito valutato senza prognosi: la Questura che guarda solo la CU dell'anno scorso e ignora il contratto nuovo, o che non somma i redditi dei familiari conviventi; il Consiglio di Stato lo ripete da anni (Il reddito minimo).
- I legami familiari ignorati: dopo la sentenza 202/2013 della Corte costituzionale ogni diniego che tocca una persona con famiglia in Italia deve valutare «la natura e la effettività dei vincoli familiari… la durata del soggiorno»; l'omissione annulla.
- Le condanne pesate in automatico: per i permessi familiari e per il lungo periodo la legge chiede una valutazione di pericolosità concreta (art. 5, comma 5-bis; art. 9, comma 4), non un elenco di reati; e la condanna non ostativa (per esempio l'art. 10-bis) non può essere usata come tale (Condanne penali e permesso).
- I requisiti inventati: la residenza anagrafica come condizione del permesso, il contratto d'affitto registrato come unica prova dell'alloggio, l'idoneità alloggiativa per un permesso che non la richiede, il passaporto rinnovato quando il consolato non lo rinnova.
- L'atto tardivo e il silenzio: il diniego che arriva dopo che la persona ha maturato un altro titolo (il figlio nato, il matrimonio, il lungo periodo) senza considerarlo viola l'art. 5, comma 5 («nuovi elementi che ne consentano il rilascio»).
Che cosa produce la vittoria, e quanto ci vuole
Il TAR che accoglie annulla l'atto e, di regola, ordina all'amministrazione di riprovvedere tenendo conto della sentenza: la Questura deve decidere di nuovo, senza il vizio accertato, e non può addurre «per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria» (art. 10-bis L. 241/1990). Nei casi in cui non resta discrezionalità il TAR può ordinare direttamente il rilascio (azione di adempimento). Se la Questura non esegue, c'è il giudizio di ottemperanza con un commissario ad acta (art. 112 c.p.a.). Il danno da diniego illegittimo si può chiedere, ma è raro ottenerlo. I tempi: la sospensiva in uno-due mesi, il merito in uno-tre anni secondo il TAR; l'appello al Consiglio di Stato entro tre mesi (sessanta giorni dalla notifica della sentenza) aggiunge uno-due anni. È il motivo per cui il ricorso al TAR va pensato insieme alle alternative: la nuova domanda alla Questura quando il requisito nel frattempo c'è, l'istanza di riesame gratuita — che non sospende i sessanta giorni e va fatta in parallelo, non al posto del ricorso —, il ricorso contro il silenzio quando la Questura non decide.
Fonti
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), artt. 29, 34, 55, 56, 112, 117; D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 2), 5 (commi 5 e 5-bis), 6 (comma 10), 9 (comma 4), 13 (comma 7), 30 (comma 6); L. 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3, 10-bis, 21-octies; DPR 30 maggio 2002, n. 115, artt. 13 (comma 6-bis), 74-79; D.M. Giustizia 22 aprile 2025 (soglia del patrocinio: 13.659,64 euro); DPR 24 novembre 1971, n. 1199 (ricorso straordinario); Corte cost., sent. 202/2013. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.