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Irregolarità ed espulsione · Spiegazione

Il nuovo regolamento europeo sui rimpatri

Dopo diciotto anni la direttiva rimpatri del 2008 lascia il posto a un regolamento, che si applicherà direttamente in tutti gli Stati membri senza bisogno di leggi nazionali. È il tassello che il Patto del 2024 aveva rinviato, ed è più duro: un ordine di rimpatrio valido in tutta l'Unione, centri di rimpatrio fuori dai confini europei, trattenimento fino a due anni, divieti d'ingresso fino a dieci anni, obblighi per chi è espulso e sanzioni se non coopera. Questa pagina spiega che cosa è stato deciso, che cosa manca e che cosa cambierà in Italia.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. La Commissione ha proposto l'11 marzo 2025 un regolamento «che istituisce un sistema comune europeo per i rimpatri»; Consiglio e Parlamento hanno raggiunto l'accordo politico il 1° giugno 2026 e il Parlamento europeo ha approvato il testo il 17 giugno 2026 (418 sì, 218 no, 30 astenuti). Al 20 settembre 2026 l'adozione formale del Consiglio e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione non risultano ancora avvenute: il regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione.
  2. Alcune parti si applicano subito dall'entrata in vigore — i «return hub» in Paesi terzi, la valutazione dell'età dei minori, la dimensione esterna —, le altre dodici mesi dopo.
  3. Contenuti principali: un ordine di rimpatrio europeo con riconoscimento reciproco tra Stati (uno Stato può eseguire la decisione di un altro senza nuova valutazione); hub di rimpatrio in Paesi terzi che rispettino i diritti umani, sulla base di accordi, per chi ha una decisione definitiva, esclusi i minori non accompagnati; trattenimento fino a 24 mesi, prorogabili di sei in casi eccezionali (oggi 18); divieti d'ingresso fino a 10 anni (20 nei casi di sicurezza); obbligo di cooperare (documenti, presenza, dati) con sanzioni; partenza volontaria non più concessa automaticamente.
  4. Per l'Italia: i CPR potranno trattenere più a lungo; il divieto di reingresso attuale (tre-cinque anni) si allunga; le espulsioni decise da altri Stati saranno eseguibili in Italia e viceversa; l'Albania potrebbe diventare un hub «europeo»; i ricorsi restano ma con termini stretti e senza sospensione automatica in molti casi.
  5. I diritti che restano: non-respingimento, esame individuale, ricorso a un giudice, interprete e informazione, tutela dei vulnerabili e dei minori, alternative al trattenimento.

Perché un regolamento

La direttiva 2008/115 (direttiva «rimpatri») ha armonizzato dal 2010 le espulsioni degli Stati membri: decisione di rimpatrio, termine per la partenza volontaria da sette a trenta giorni, trattenimento solo come ultima risorsa e fino a diciotto mesi, divieto d'ingresso fino a cinque anni, garanzie procedurali. La Corte di giustizia l'ha usata per limitare le leggi nazionali (per l'Italia, El Dridi nel 2011: niente carcere per chi non parte). Il Patto sulla migrazione e l'asilo del 2024 ha lasciato fuori i rimpatri, perché la proposta di rifusione della direttiva del 2018 era bloccata; nel 2024 il Consiglio europeo ha chiesto «un nuovo approccio», e la Commissione ha presentato l'11 marzo 2025 un regolamento (COM(2025) 101), giustificato con il tasso di esecuzione delle decisioni di rimpatrio (circa un quinto in tutta l'Unione; in Italia il rapporto tra rimpatriati e sbarcati è stato del 10% nel 2025). Un regolamento, a differenza della direttiva, si applica direttamente e uniformemente: il Testo Unico italiano dovrà essere adattato dove contrasta, e dove tace vale il regolamento.

Che cosa prevede

  • L'ordine di rimpatrio europeo. Ogni decisione di rimpatrio è emessa su un modello comune e registrata; lo Stato in cui la persona è rintracciata può riconoscere ed eseguire la decisione emessa da un altro Stato «senza condurre una nuova valutazione», con eccezioni per i casi di rischio di violazione dei diritti; il riconoscimento reciproco non è immediatamente obbligatorio ma incentivato, e diventerà la regola con l'interoperabilità dei sistemi (SIS, Eurodac). Per chi è espulso dalla Germania e fermato in Italia, l'Italia potrà eseguire la decisione tedesca.
  • I return hub. Gli Stati potranno trasferire in «centri di rimpatrio» situati in Paesi terzi le persone con una decisione di rimpatrio definitiva, sulla base di un accordo o di un'intesa con quel Paese, «che rispetti gli standard internazionali in materia di diritti umani e il principio di non respingimento», con un meccanismo indipendente di monitoraggio; sono esclusi i minori non accompagnati (nella versione approvata dal Parlamento anche le famiglie con minori hanno tutele rafforzate). Il trasferimento è una fase dell'esecuzione del rimpatrio, non un asilo esternalizzato: la persona ha già perso ogni procedura. Il Protocollo Italia-Albania è il modello a cui la norma guarda, e il Governo italiano ha detto che Gjadër potrà funzionare come hub anche per altri Stati.
  • Il trattenimento. Fino a 24 mesi, «prorogabili di altri sei in circostanze eccezionali», contro i 18 attuali; i periodi trattenuti in altri Stati non si sommano; con motivi di trattenimento più ampi (rischio di fuga presunto in una lista di casi, mancata cooperazione, pericolo per la sicurezza) e alternative obbligatorie da considerare: «obblighi di presentazione, residenza in un luogo designato, garanzie finanziarie o monitoraggio elettronico».
  • I divieti d'ingresso. Fino a dieci anni (oggi cinque), e «in certi casi fino a venti» per le persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza; registrati nel SIS con effetto in tutta Schengen.
  • Gli obblighi della persona. Cooperare all'identificazione (documenti, dati biometrici, accesso ai dispositivi), restare a disposizione, presentarsi, non lasciare il luogo assegnato, accettare il rimpatrio; la violazione comporta il rifiuto della partenza volontaria, il trattenimento, l'allungamento del divieto, la perdita di benefici, e gli Stati possono prevedere «perquisizioni delle persone, abitazioni o locali pertinenti, sequestro di effetti personali e dispositivi elettronici» per l'identificazione.
  • La partenza volontaria. Non più un diritto: il termine può essere concesso, ma è escluso per chi è a rischio di fuga, ha ingannato, è pericoloso o ha una domanda respinta come infondata o inammissibile; il rimpatrio volontario assistito resta incentivato con programmi di reintegrazione.
  • I casi di sicurezza. Per chi è considerato una minaccia: rimpatrio forzato senza partenza volontaria, trattenimento, divieto lungo, e limiti alla sospensione dei ricorsi.
  • I minori. Valutazione dell'età con metodi comuni (applicabile subito), interesse superiore del minore, tutela, esclusione dagli hub per i non accompagnati; il trattenimento dei minori resta possibile «come ultima risorsa» secondo le regole dell'accoglienza.
  • I ricorsi. Il diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice resta; i termini sono brevi (nell'ordine di due settimane), la sospensione automatica è limitata ai casi in cui c'è rischio di violazione del non-respingimento, e gli Stati devono garantire assistenza legale gratuita a richiesta.

Che cosa manca

Il testo approvato dal Parlamento il 17 giugno 2026 deve essere adottato formalmente dal Consiglio (di regola una formalità dopo l'accordo politico) e pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione, entrando in vigore il giorno seguente; la Commissione ha detto che le disposizioni sugli hub, sulla valutazione dell'età dei minori e sulla dimensione esterna «si applicheranno immediatamente» e le altre «dodici mesi dopo l'entrata in vigore». Al 20 settembre 2026 la pubblicazione non risulta: la data va verificata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione. Restano aperti i nodi che il Parlamento ha contestato: la compatibilità degli hub con la Carta dei diritti fondamentali e con il divieto di espulsioni collettive; il trattenimento di due anni per persone che non hanno commesso reati; il riconoscimento reciproco di decisioni prese con standard diversi. Il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa (marzo 2026) e l'UNHCR hanno chiesto garanzie aggiuntive; le organizzazioni (ECRE, Astalli, ASGI) hanno annunciato ricorsi quando le norme saranno applicate.

Che cosa cambia in Italia

Molte cose che il regolamento introduce l'Italia le ha già, e alcune vanno oltre. Il trattenimento nei CPR è oggi fino a diciotto mesi (art. 14, comma 5, TUI): salirà a ventiquattro più sei, e la Corte costituzionale (sent. 96/2025) ha già chiesto una legge sulle modalità del trattenimento che ancora manca (Il trattenimento). Il divieto di reingresso è da tre a cinque anni (art. 13, comma 14), più lungo per i casi di sicurezza: si allungherà fino a dieci (Il divieto di reingresso). L'obbligo di cooperare e l'accesso ai telefoni sono già nell'art. 10-ter, comma 2-bis, dal 2024 (I controlli). La partenza volontaria è già concessa solo a richiesta e con condizioni (art. 13, comma 5). Cambieranno il riconoscimento reciproco (oggi l'Italia esegue le decisioni di altri Stati solo con la direttiva 2001/40, poco usata), gli hub (l'Albania da CPR nazionale a struttura europea, se la Corte di giustizia lo consentirà), i termini dei ricorsi al giudice di pace (oggi trenta giorni, art. 13, comma 8) e la sospensione (oggi il ricorso non sospende ma il giudice può sospendere). Il Governo dovrà adattare il Testo Unico con un decreto, come ha fatto per il Patto con il DL 100/2026 (Il Patto); le espulsioni già disposte restano valide, e le regole nuove si applicheranno alle procedure avviate dopo la data di applicazione. Per chi è oggi irregolare in Italia il messaggio pratico è: le vie per uscire dall'irregolarità non cambiano (Come si esce dall'irregolarità), ma le conseguenze di un'espulsione — la durata del divieto, il trattenimento, l'esecuzione in altri Stati — diventano più pesanti, e conviene regolarizzare o partire con il rimpatrio volontario prima che un decreto sia emesso (Il rimpatrio volontario).

Fonti

Commissione europea, proposta COM(2025) 101 dell'11 marzo 2025 (regolamento che istituisce un sistema comune per i rimpatri e abroga la direttiva 2008/115/CE); Consiglio dell'UE, comunicato del 1° giugno 2026 (accordo politico); Parlamento europeo, risoluzione legislativa del 17 giugno 2026 (418-218-30) e comunicato; Commissione europea, dichiarazione del 2 giugno 2026; direttiva 2008/115/CE; direttiva 2001/40/CE; Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Observations on the new EU returns framework, CommHR(2026)17, 2 marzo 2026; ECRE, analisi del 2 luglio 2026; D.Lgs. 286/1998, artt. 10-ter, 13, 14; Corte cost., sent. 96/2025; Corte di giustizia UE, El Dridi (C-61/11 PPU). Verificato il 20 settembre 2026: adozione formale e pubblicazione in GUUE non ancora risultanti.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.