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Il nulla osta al lavoro allo Sportello Unico

Il nulla osta è l'autorizzazione con cui lo Stato dice a un datore di lavoro che può far entrare un lavoratore dall'estero. Lo rilascia lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, dopo i controlli sul datore e sul lavoratore, e senza nulla osta non c'è visto. Questa pagina segue la pratica dalla domanda alla revoca, con i termini di legge e quelli reali.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. Chiede il nulla osta il datore di lavoro, «italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia», per un lavoratore «residente all'estero», allo Sportello Unico della provincia in cui risiede, ha sede o si svolgerà il lavoro (art. 22, comma 2, TUI), solo per via telematica.
  2. Alla domanda vanno allegati la richiesta nominativa, la documentazione sull'alloggio, la proposta di contratto di soggiorno con l'impegno a pagare le spese di rientro, l'impegno a comunicare le variazioni, l'asseverazione di un consulente o di un'associazione, il domicilio digitale.
  3. Lo Sportello Unico decide entro sessanta giorni dall'imputazione alla quota (venti per gli stagionali), dopo le informazioni della Questura sul lavoratore: se la Questura tace, il nulla osta è rilasciato comunque (commi 5 e 5.01). Vale sei mesi.
  4. Dopo le verifiche del consolato sul visto, il datore deve confermare entro quindici giorni, altrimenti il nulla osta decade (comma 5-quinquies).
  5. Il nulla osta è revocato se i documenti sono falsi o il contratto di soggiorno non viene trasmesso nei quindici giorni dall'ingresso (comma 5-ter), e con lui cadono visto e permesso (comma 5-quater).

Chi chiede e per chi

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) è l'ufficio della Prefettura «responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato» (art. 22, comma 1). La domanda la presenta il datore — un'impresa, un professionista, una famiglia per una colf o una badante, anche uno straniero purché regolarmente soggiornante — per un lavoratore che si trova all'estero, identificato per nome (richiesta «nominativa»). Il lavoratore non può chiedere nulla; può solo aspettare che il datore lo chiami, e questa è la radice di molte truffe (Le truffe). Il datore che non conosce nessuno può chiedere il nulla osta per lavoratori iscritti nelle liste dei Paesi con accordi (comma 3), ma è una strada quasi mai usata.

Per il lavoro in quota (decreto flussi) la domanda si presenta nei click day dopo la precompilazione (Il decreto flussi); per i casi dell'art. 27 e seguenti — dirigenti, ricercatori, Carta blu, infermieri, nomadi digitali e gli altri — si presenta in qualunque momento dell'anno, e per alcune categorie (dirigenti, professori, dipendenti di gruppi con sede in Italia) il nulla osta è sostituito da una semplice comunicazione della proposta di contratto (art. 27, comma 1-ter; Fuori quota).

Che cosa si allega

La legge elenca i documenti (art. 22, comma 2): la richiesta nominativa; la «idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero», firmata digitalmente (per i cantieri basta l'autocertificazione sui dormitori; per gli alberghi l'indicazione della struttura); la «proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento… delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza»; la dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione del rapporto; l'asseverazione dell'art. 24-bis, cioè l'attestazione di un consulente del lavoro, di un commercialista o di un'associazione datoriale sulla capacità economica del datore e sulla congruità del contratto; il domicilio digitale del datore. Prima di tutto questo il datore deve aver interrogato il Centro per l'impiego sulla disponibilità di lavoratori già in Italia: la verifica «si intende esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità… entro otto giorni» (comma 2-bis). Il datore deve inoltre avere i requisiti economici fissati dalle circolari (per il 2026 un reddito o fatturato di riferimento di 30.000 euro, ridotto per le famiglie che assumono colf e badanti secondo il numero dei componenti) e non avere le condanne che escludono (Il datore di lavoro).

I controlli

Ricevuta la domanda, lo Sportello Unico verifica «le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile» e acquisisce dalla Questura le informazioni sul lavoratore: precedenti, segnalazioni, motivi ostativi all'ingresso dell'art. 4, comma 3 (comma 5). L'Ispettorato nazionale del lavoro, con l'Agenzia delle Entrate, verifica la congruità del numero di domande rispetto al fatturato e ai dipendenti e il rispetto del contratto collettivo (art. 24-bis, comma 4), anche prima del click day sui moduli precompilati (art. 22, comma 2-bis.1). Dal 2024 tutte le dichiarazioni sono controllate con gli effetti del DPR 445/2000: chi dichiara il falso perde il beneficio e risponde penalmente.

Il termine è di «sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote» (comma 5): non dal click day, ma dal giorno in cui la domanda entra effettivamente nella quota, che per le domande in lista d'attesa può essere mesi dopo. Il silenzio della Questura non blocca: «il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi» (comma 5.01). Il silenzio dello Sportello Unico, invece, non vale come assenso, salvo per gli stagionali «di ritorno» (art. 24, comma 6): contro il ritardo dello Sportello valgono la diffida e il ricorso contro il silenzio (Il silenzio dell'amministrazione). Per i lavoratori formati all'estero nei programmi dell'art. 23 il termine è di trenta giorni (comma 5-quater.1).

Dal nulla osta al visto

Il nulla osta «ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio» (comma 5) e viene trasmesso, con il codice fiscale del lavoratore, al consolato competente attraverso il portale dei visti. Il lavoratore prende appuntamento al consolato e presenta la domanda di visto con passaporto e documenti; il consolato verifica, tra l'altro, che il lavoratore si trovi davvero all'estero e che i documenti siano autentici. «Il datore di lavoro è tenuto a confermare la richiesta di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto… In assenza di conferma entro il suddetto termine, la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, ove già rilasciato, è revocato» (comma 5-quinquies); il datore «informa tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta» (stesso comma, aggiunto nel 2026). La conferma è il passaggio in cui i datori fittizi scompaiono, e la sua mancanza è la fine della pratica. Con la conferma, il consolato rilascia il visto (Il visto per lavoro subordinato).

Dopo l'ingresso

«Entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale» datore e lavoratore firmano il contratto di soggiorno e il datore lo trasmette allo Sportello Unico «per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno» (comma 6). «Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa» (comma 6-bis). Se il contratto non è trasmesso, il nulla osta «è revocato… salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore» (comma 5-ter): la clausola protegge il lavoratore che si presenta e trova il datore sparito. Al «sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi» seguono «la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno» (comma 5-quater): un nulla osta ottenuto con documenti falsi trascina con sé tutto il resto, anche anni dopo (Il contratto di soggiorno).

Il diniego

Il diniego del nulla osta è un provvedimento della Prefettura: va motivato, preceduto dal preavviso di rigetto con dieci giorni per rispondere (art. 10-bis L. 241/1990) e si impugna davanti al TAR della regione entro sessanta giorni (Il ricorso al TAR). Lo impugna il datore, che è il destinatario, ma il lavoratore ha interesse e può intervenire. I motivi di diniego più frequenti sono il reddito del datore, il contratto collettivo non rispettato (retribuzione sotto i minimi, orario incongruo), la mancanza dell'alloggio, la verifica al Centro per l'impiego non fatta, le segnalazioni della Questura sul lavoratore. Il nulla osta al ricongiungimento familiare e alla ricerca hanno pagine proprie (Il ricongiungimento familiare, Ricercatori).

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 4 (comma 3), 22 (commi 1, 2, 2-bis, 2-bis.1, 2-bis.2, 2-ter, 3, 5, 5.01, 5.1, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quater.1, 5-quinquies, 6, 6-bis), 23, 24 (commi 2 e 6), 24-bis, 27 (commi 1-ter e 1-quater); DPR 394/1999, artt. 30-bis e 31; DPR 445/2000, artt. 71, 75 e 76; L. 241/1990, art. 10-bis; DL 145/2024 e DL 146/2025; D.Lgs. 83/2026, art. 1 (informazione al lavoratore); circolare congiunta n. 8047 del 16 ottobre 2025. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.