Entrare: i visti · Conseguenze
Overstay: che cosa succede se resti oltre
Restare in Italia dopo i novanta giorni, o dopo la scadenza del visto, non è un dettaglio: è soggiorno irregolare, con un reato minore, un'espulsione possibile e, dal 2026, una traccia automatica in un sistema europeo che ogni frontiera consulta. Non è nemmeno la fine di tutto. Questa pagina dice che cosa succede davvero, senza minacce e senza promesse, e quali sono le due sole uscite.
In breve
- Dal giorno dopo la scadenza dei novanta giorni o del visto sei irregolare: si applica il reato di «ingresso e soggiorno illegale» dell'art. 10-bis TUI (un'ammenda da 5.000 a 10.000 euro davanti al giudice di pace, sostituibile con l'espulsione) e sei espellibile dal Prefetto (art. 13, comma 2, lett. b).
- Dal 10 aprile 2026 l'EES registra automaticamente chi non è uscito in tempo: alla prossima frontiera il sistema lo mostra, e resta nel registro per anni.
- Un'espulsione porta un divieto di reingresso da tre a cinque anni in tutta l'area Schengen, segnalato nel SIS; l'overstay senza espulsione non porta divieti automatici, ma pesa su ogni visto futuro come «dubbio sull'intenzione di lasciare».
- Chi ti fa lavorare commette un reato (art. 22, comma 12); tu no, ma il lavoro in nero non ti regolarizza.
- Le uscite sono due: partire, prima possibile e con la prova della partenza; oppure una delle poche vie legali per chi è irregolare, che non dipendono da quanto tempo sei rimasto.
Il giorno dopo
Il soggiorno breve senza visto dura novanta giorni in centottanta; il visto Schengen dura quanto scritto sull'adesivo; il permesso di soggiorno dura fino alla data stampata, più la tolleranza della domanda di rinnovo. Il giorno dopo, chi è ancora in Italia «si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle norme» e integra la fattispecie dell'art. 10-bis TUI: il reato di ingresso e soggiorno illegale, introdotto nel 2009, punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. È un reato di competenza del giudice di pace, senza arresto e senza carcere, che nella pratica viene raramente perseguito e che il giudice può sostituire con l'espulsione; la Corte di giustizia ha stabilito che non può comportare il carcere per il solo soggiorno irregolare (sentenze El Dridi del 2011 e Sagor del 2012). Una delega del 2014 a abolirlo non è mai stata esercitata. La condanna per l'art. 10-bis non è tra quelle che ostano al permesso di soggiorno secondo la Cassazione, ma resta nel casellario.
La conseguenza amministrativa è più concreta: l'irregolare è espellibile. L'espulsione è disposta dal Prefetto per chi «si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo» (art. 13, comma 2, lett. b). Il decreto arriva quando c'è un controllo — un fermo stradale, una denuncia, una verifica sul lavoro, un accesso in Questura per un'altra pratica — non il giorno della scadenza; ma da quel giorno il rischio esiste (L'espulsione amministrativa).
Il registro europeo
Fino al 2026 l'overstay era una questione di timbri: chi partiva con qualche settimana di ritardo attraversava la frontiera e, se il poliziotto non faceva i conti, non succedeva nulla. Dal 12 ottobre 2025, e a regime dal 10 aprile 2026, il sistema europeo di ingressi/uscite EES registra ogni ingresso e ogni uscita dei cittadini di Paesi terzi per soggiorni brevi e calcola da solo i giorni di presenza. Chi supera il limite compare in una lista degli overstayer generata automaticamente e consultabile dalle autorità di frontiera e di immigrazione di tutta l'area; il dato resta nel sistema per cinque anni se non risulta un'uscita, tre anni dall'uscita se risulta (Schengen, EES ed ETIAS). All'uscita, il poliziotto vede l'overstay e può verbalizzarlo; al prossimo ingresso lo vede di nuovo, e il Codice frontiere gli consente di respingere chi ha già consumato i novanta giorni o ha dato prova di non rispettare le condizioni del soggiorno. Alla prossima domanda di visto, il consolato lo vede nel VIS e nell'EES e lo pesa come «dubbio sull'intenzione di lasciare il territorio», il motivo di rifiuto più usato (Il diniego del visto).
L'overstay da solo, senza un decreto di espulsione, non produce un divieto di reingresso: non c'è una norma che vieti di tornare a chi è partito in ritardo. Produce una storia, e la storia pesa. L'espulsione, invece, produce il divieto: da tre a cinque anni, fino a dieci nei casi di pericolosità, inserito nel SIS e valido in tutta l'area (art. 13, comma 13-14; Il divieto di reingresso e la cancellazione dal SIS). La differenza tra partire da soli e aspettare l'espulsione è tutta qui.
Lavorare, affittare, curarsi da irregolari
Chi è irregolare non può lavorare legalmente, e chi lo impiega «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato» (art. 22, comma 12); il lavoratore non commette quel reato, ha diritto alla retribuzione e ai contributi maturati (D.Lgs. 109/2012) e, se è sfruttato e collabora, può ottenere il permesso dell'art. 18-ter (Lavoro nero, sfruttamento). Può affittare una casa — il proprietario che affitta a un irregolare non commette reato, salvo che lo faccia «al fine di trarne ingiusto profitto» (art. 12, comma 5-bis) — e chi lo ospita deve fare la comunicazione dell'art. 7. Ha diritto alle cure urgenti ed essenziali con il codice STP, senza che il medico lo segnali (art. 35); i figli vanno a scuola (art. 38). I diritti che restano sono elencati in Essere irregolari in Italia.
Le due uscite
Partire. È la scelta che chiude l'overstay con il danno minore: nessun decreto, nessun divieto, una registrazione nell'EES che dice quanto sei rimasto oltre. Conviene farlo prima possibile e conservare la prova della partenza (carta d'imbarco, registrazione EES all'uscita, timbro del Paese di arrivo), perché alla prossima domanda di visto si può dimostrare che l'overstay è stato breve e che si è partiti da soli. Per chi non ha i mezzi, esistono i programmi di rimpatrio volontario assistito, che pagano il viaggio e un contributo di reinserimento e che sono aperti anche a chi non ha ricevuto un'espulsione.
Una via legale, se esiste. Il tempo trascorso in Italia da irregolari non dà nessun diritto: non esiste una regolarizzazione per anzianità di presenza, non esiste la «sanatoria dopo cinque anni», non esiste il permesso «umanitario» generico dal 2018. Esistono poche vie precise, che dipendono dalla situazione e non dal calendario: il matrimonio con un cittadino italiano o dell'Unione, il figlio italiano, il figlio minore in Italia con gravi motivi (art. 31, comma 3), la protezione internazionale se ci sono i presupposti, la protezione speciale per chi rischia trattamenti inumani, i casi speciali per chi è vittima di tratta, violenza domestica o sfruttamento lavorativo, e — quando una legge la apre — l'emersione. Sono tutte in Come si esce dall'irregolarità, con l'avvertenza che nessuna funziona per chi la costruisce a tavolino.
Che cosa non funziona
Non funziona uscire per un giorno in Svizzera o in Croazia per «resettare» i novanta giorni: il conteggio è su tutta l'area e sui centottanta giorni precedenti, e l'EES lo fa da solo. Non funziona il decreto flussi «dall'interno»: il nulla osta richiede che il lavoratore sia all'estero, e chi lo ottiene restando in Italia rischia il rifiuto del visto e un'accusa di falso; il decreto flussi 2025 ha rafforzato i controlli di veridicità proprio su questo. Non funziona chiedere asilo per prendere tempo senza un motivo: dal 2026 la domanda manifestamente infondata va in procedura accelerata e il rigetto vale come espulsione (Chiedere asilo). Non funziona pagare qualcuno che promette un permesso: non esiste un permesso che si compra, e il documento falso è un reato che chiude ogni strada per anni (art. 5, comma 8-bis).
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 8-bis), 7, 10-bis, 12 (comma 5-bis), 13 (commi 2, lett. b, 13 e 14), 18-ter, 22 (comma 12), 35, 38; regolamento (UE) 2017/2226 (EES), artt. 12 e 34; regolamento (UE) 2016/399, art. 6 e allegato V; regolamento (CE) 810/2009, art. 32; Corte di giustizia UE, sent. 28 aprile 2011, C-61/11, El Dridi, e sent. 6 dicembre 2012, C-430/11, Sagor; D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109; DL 146/2025, art. 1. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.