Asilo e protezione · Procedura
La Commissione territoriale e il colloquio
Il colloquio è il centro della domanda d'asilo: un'ora o due, a volte meno, in cui una persona racconta perché non può tornare a un funzionario che deve decidere se crederle. Non è un interrogatorio e non è una formalità: il modo in cui si racconta, i documenti che si portano, la coerenza con ciò che si è detto prima contano quanto i fatti. Questa pagina spiega chi decide, come si svolge l'audizione, con quali criteri si valuta la credibilità, quanto ci vuole, e come prepararsi.
In breve
- Decidono le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, «insediate presso le prefetture», al massimo venti più le sezioni (fino a trenta, più ventiquattro per le procedure di frontiera), composte da un presidente prefettizio, un esperto designato dall'UNHCR e funzionari istruttori formati (art. 4 D.Lgs. 25/2008); la Commissione nazionale coordina e decide su revoche e cessazioni.
- Il colloquio «si svolge di norma alla presenza del componente con compiti istruttori della domanda di protezione, ove possibile dello stesso sesso del richiedente», che «sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione», anche in videocollegamento (art. 12); «in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari» (art. 13), con interprete, e «al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda» (art. 13, comma 1-bis). L'avvocato può assistere (art. 13, comma 4).
- Il colloquio «è videoregistrato… e trascritto in lingua italiana»; la trascrizione è letta al richiedente con l'interprete, corretta e firmata; le osservazioni vanno a verbale (art. 14). Chiedere copia.
- La credibilità si valuta con i criteri dell'art. 3, comma 5, D.Lgs. 251/2007: sforzo di circostanziare, produzione di tutto ciò che si ha, dichiarazioni «coerenti e plausibili e non… in contraddizione con le informazioni generali e specifiche», domanda presentata «il prima possibile», attendibilità generale. La Commissione acquisisce d'ufficio le informazioni sul Paese (COI) (art. 27, comma 1-bis).
- Tempi: colloquio entro trenta giorni e decisione nei tre giorni successivi (art. 27, comma 2), in pratica mesi o anni: sei mesi prorogabili di nove e di tre (fino a diciotto); quattro settimane nella procedura di frontiera. La decisione è notificata per iscritto, motivata, con l'indicazione del ricorso (Il ricorso).
Chi decide
«Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale… sono insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo…, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno» (art. 4, comma 1, D.Lgs. 25/2008). Sono venti (Milano, Torino, Gorizia, Verona, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Caserta, Bari, Foggia, Crotone, Catania, Siracusa, Trapani, Palermo, Cagliari, e altre, con sezioni distaccate), con «un numero di funzionari amministrativi con compiti istruttori non inferiore a quattro» ciascuna (comma 1-bis), e dal 2026 fino a ventiquattro sezioni in più «al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate alla frontiera» (comma 2-ter), comprese quelle di Roma competenti per l'Albania. Ogni Commissione «è composta… da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente…, da un esperto in materia di protezione internazionale e di tutela dei diritti umani designato dall'UNHCR e dai funzionari amministrativi con compiti istruttori», più personale a tempo determinato e dell'Agenzia europea per l'asilo (comma 3). Il colloquio lo conduce di regola un funzionario istruttore, che propone la decisione; la Commissione decide collegialmente (art. 4, comma 4) — ma nella prassi la proposta dell'istruttore è quasi sempre confermata. La Commissione nazionale per il diritto di asilo (art. 5) coordina, forma, redige le linee guida e l'opuscolo, decide sulle revoche e cessazioni dello status (Cessazione e revoca). La competenza territoriale segue il luogo in cui la domanda è formalizzata o il centro di accoglienza in cui il richiedente è ospitato; il trasferimento di centro sposta la competenza.
Prima del colloquio
Dopo la formalizzazione della domanda (il modello C3 e ora la procedura del DL 100/2026: Chiedere asilo) la Questura trasmette gli atti alla Commissione, che convoca il richiedente per l'audizione «tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11» — all'indirizzo dichiarato o al centro di accoglienza, o tramite il legale rappresentante del centro; la convocazione va letta e la data rispettata: chi non si presenta senza giustificato motivo, o si rende irreperibile, rischia che la Commissione «adotti una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda» o, se ha già elementi per farlo, la respinga per infondatezza (art. 23-bis, che richiama l'art. 41 del regolamento 2024/1348), con l'obbligo di lasciare il territorio (art. 32, comma 4). Chi ha un impedimento (malattia, certificata da struttura pubblica) chiede il rinvio (art. 12, comma 3). La Commissione può omettere il colloquio se ha già elementi sufficienti per riconoscere lo status (comma 2) o la sussidiaria per chi viene da Paesi in guerra (comma 2-bis, con la facoltà del richiedente di chiederlo comunque entro tre giorni), e quando il richiedente è certificato incapace di sostenerlo. Nelle settimane prima conviene: raccogliere e far tradurre i documenti (identità, certificati, denunce, articoli, foto, referti medici, tessere di partito, lettere di minaccia — «tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la… domanda», art. 3, comma 1, D.Lgs. 251/2007); ricostruire la propria storia con date e luoghi coerenti con quanto detto alla polizia nel modello C3 (le contraddizioni con il C3 sono il motivo di diniego più frequente: se il C3 contiene errori, si segnalano subito, per iscritto, alla Commissione); farsi assistere da un operatore legale del centro o da un'associazione, e se possibile da un avvocato, che «è ammesso ad assistere al colloquio e può chiedere di prendere visione del verbale» (art. 13, comma 4), a proprie spese o con il patrocinio se il richiedente ha un reddito basso (nella fase amministrativa il patrocinio non è previsto per legge, salvo i minori non accompagnati: art. 16); per le donne e le vittime di violenza, chiedere un istruttore e un interprete donna, e la presenza di «personale di sostegno» (art. 13, comma 2); depositare una memoria scritta con la storia e i documenti prima dell'audizione, che resta agli atti anche se il colloquio va male.
Come si svolge
Il colloquio dura da mezz'ora a diverse ore. Si svolge in una stanza della Commissione (o in videocollegamento dal centro, nelle procedure di frontiera e in Albania), «in seduta non pubblica, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità decidente non ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri familiari» (art. 13, comma 1): ogni adulto è sentito da solo, e i coniugi separatamente. Sono presenti l'istruttore (o la Commissione, se il presidente lo dispone o il richiedente lo chiede, art. 12, comma 1-bis), l'interprete nella lingua indicata dal richiedente «o in altra lingua a lui comprensibile», l'eventuale avvocato, il tutore per i minori, il personale di sostegno per i vulnerabili. Si comincia con l'identità, la famiglia, il viaggio, poi «i motivi della sua domanda»: l'istruttore fa domande aperte («racconti che cosa è successo») e poi specifiche, torna sui punti poco chiari, contesta le incoerenze, chiede dei documenti, informa il richiedente delle informazioni sul Paese che ha. Il richiedente ha diritto a «esporre in maniera esauriente» (art. 13, comma 1-bis): può chiedere pause, chiedere di ripetere, dire che non ricorda una data (meglio che inventarla), correggere l'interprete se lo capisce, aggiungere ciò che non gli è stato chiesto. Il colloquio «è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. Il componente… verifica la correttezza della trascrizione e vi apporta le correzioni necessarie. In calce al verbale è in ogni caso dato atto di tutte le osservazioni del richiedente e dell'interprete» (art. 14, comma 1): la rilettura è il momento per correggere («non ho detto questo», «l'interprete ha tradotto male»), e le osservazioni non accolte vanno scritte in calce e firmate; la videoregistrazione è conservata tre anni e il richiedente «può chiedere copia» del verbale e accedere alla registrazione (comma 4), che il giudice del ricorso può visionare. Chi rifiuta la videoregistrazione è sentito comunque con verbale tradizionale.
Come si valuta: la credibilità
Il richiedente di regola non ha prove: la legge lo sa e costruisce un onere della prova attenuato e condiviso. «L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda» (art. 3, comma 1, D.Lgs. 251/2007); la Commissione «acquisisce, anche d'ufficio, le informazioni, relative alla situazione del Paese di origine e alla specifica condizione del richiedente, che ritiene necessarie a integrazione del quadro probatorio» (art. 27, comma 1-bis) — le COI (Country of Origin Information) dell'Agenzia europea per l'asilo, dell'UNHCR, dei Ministeri degli esteri, delle organizzazioni per i diritti umani. L'esame «è effettuato su base individuale» e valuta i fatti del Paese «al momento dell'adozione della decisione», le dichiarazioni e i documenti, «la situazione individuale e le circostanze personali…, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età» (art. 3, comma 3). «Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi… costituisce un serio indizio della fondatezza del timore» (comma 4). E la regola centrale: «qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente… non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile» (comma 5). La Cassazione ha precisato che la valutazione non può fermarsi a incongruenze marginali, deve considerare il trauma, la cultura, il livello di istruzione, deve confrontare il racconto con le COI aggiornate, e che il giudice ha un dovere di cooperazione istruttoria; ma la giurisprudenza del 2023-2026 è più severa sulle «storie stereotipate» e sulle domande tardive. Per chi viene da un Paese sicuro l'onere è invertito: deve «invocare gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova» (art. 2-bis, comma 5) (I Paesi sicuri). Ciò che pesa contro: le contraddizioni con il C3 e tra colloqui, le date impossibili, il racconto generico o «da copione», la domanda presentata dopo un'espulsione o un arresto (che fa presumere la strumentalità, salvo giustificato motivo), i documenti falsi. Ciò che pesa a favore: i dettagli non richiesti, le emozioni coerenti, i documenti anche minori (una foto, un messaggio), la coerenza con le COI, i referti medici delle violenze (che la Commissione può disporre d'ufficio tramite il Protocollo di Istanbul), la denuncia della tratta o dello sfruttamento.
Dopo il colloquio: tempi e decisione
La legge dice che «la Commissione territoriale provvede al colloquio con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi» (art. 27, comma 2); se servono nuovi elementi «la procedura di esame della domanda è conclusa entro sei mesi», prorogabili di nove per questioni complesse, molte domande o mancata cooperazione, e di altri tre in casi eccezionali (commi 3 e 3-bis): diciotto mesi al massimo. Nella realtà il colloquio arriva dopo mesi e la decisione settimane o mesi dopo; nella procedura di frontiera la Commissione decide «entro quattro settimane» (art. 28-bis.1) e nella procedura accelerata in tempi di giorni (La procedura di frontiera). Prima di negare tutto, la Commissione deve valutare la protezione speciale e il permesso per cure (art. 32, comma 3) e, se non li riconosce, «acquisisce dal questore elementi informativi circa la non sussistenza di una delle cause impeditive di cui all'articolo 19, commi 1-bis e 2» TUI (art. 27, comma 2-bis: i divieti di espulsione per minori, gravidanza, familiari di italiani, malattia). La decisione — riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria, trasmissione al questore per la protezione speciale o le cure, rigetto, rigetto per manifesta infondatezza, inammissibilità — è scritta, motivata «in fatto e in diritto» con l'indicazione dei mezzi di impugnazione (art. 9, comma 2) e notificata al richiedente presso il centro o l'indirizzo dichiarato, o tramite la Questura; dal 2026 la decisione di rigetto «reca anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso», che «tiene luogo e produce gli effetti» del decreto di espulsione (art. 32, comma 4). I termini del ricorso decorrono dalla notifica: trenta giorni, sette nelle accelerate, cinque nella frontiera (Il ricorso). Con il riconoscimento la Questura rilascia il permesso (Il permesso per asilo e sussidiaria); chi ottiene la sussidiaria e voleva lo status può impugnare per la sola qualificazione.
Consigli pratici
- Dire la verità e la propria storia, non quella «che funziona»: le storie copiate si riconoscono e distruggono la credibilità di chi ha motivi veri.
- Portare tutto ciò che si ha, tradotto; spiegare perché manca ciò che manca.
- Se il C3 o la registrazione contengono errori (date, nomi, motivi), correggerli per iscritto prima del colloquio.
- Chiedere l'interprete della propria lingua e dialetto; se non si capisce l'interprete, dirlo subito e farlo scrivere.
- Non avere fretta: una data che non si ricorda si dice che non si ricorda.
- Alla rilettura, ascoltare tutto e correggere; firmare solo ciò che corrisponde; chiedere copia del verbale.
- Parlare delle violenze subite anche se è difficile: si può chiedere una pausa o un istruttore donna; i referti medici e psicologici aiutano.
- Farsi assistere: il servizio di informazione gratuito dell'UNHCR e degli enti convenzionati (art. 10, comma 2-bis), gli operatori legali dei centri, le associazioni; l'avvocato se possibile.
- Comunicare ogni cambio di indirizzo alla Questura e alla Commissione: la decisione notificata a un indirizzo vecchio fa correre i termini.
Fonti
D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 2-bis (comma 5), 4, 5, 9 (comma 2), 10, 11, 12, 13, 14, 16, 23-bis, 27, 28-bis.1, 32 (commi 3 e 4), come modificati dal DL 145/2024 e dal DL 100/2026; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5-8, 14; regolamento (UE) 2024/1348, artt. 11-14, 34, 42-43; DPR 12 gennaio 2015, n. 21 (regolamento di attuazione); Ministero dell'Interno - Commissione nazionale, linee guida e opuscolo informativo; EUAA, Country of Origin Information; Protocollo di Istanbul (ONU, 1999, agg. 2022); Cass., sez. I e VI-1, giurisprudenza sulla credibilità e sulla cooperazione istruttoria (ex multis Cass. 26921/2017, 8819/2020, 2024-2026). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.