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Famiglia · Procedura

A diciotto anni: la conversione del permesso del minore

Il compleanno che conta più di tutti. Il permesso «fino alla maggiore età» scade quel giorno, e la legge ha scritto per i ragazzi cresciuti in Italia — con la famiglia, in affido, o da soli — regole che nessun altro straniero ha: un permesso per studiare o lavorare senza quote e senza i requisiti ordinari, il prosieguo dell'accoglienza fino a ventun anni, e per chi è nato qui la cittadinanza. Ma tutto va chiesto in tempo. Questa pagina spiega chi ha quale strada e quando muoversi.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 8 min

In breve

  1. «Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1» — il figlio che ha vissuto con i genitori regolari — «e… ai minori che sono stati affidati… può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23» (art. 32, comma 1, TUI).
  2. Per i minori non accompagnati affidati o in tutela: lo stesso permesso, «per il periodo massimo di un anno», «previo parere positivo» della Direzione generale dell'immigrazione del Ministero del Lavoro; e per quelli ammessi da almeno due anni a un progetto di integrazione, con tre anni di presenza, alloggio, studio o lavoro (commi 1-bis e 1-ter). «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo» (comma 1-bis, ultimo periodo).
  3. Il ragazzo che resta a carico dei genitori con i requisiti del ricongiungimento può avere il permesso per famiglia proprio, oppure convertire in lavoro o studio (art. 30, comma 5).
  4. Il prosieguo amministrativo (art. 13, comma 2, L. 47/2017): il Tribunale per i minorenni può affidare ai servizi sociali fino ai 21 anni chi ha un percorso in corso, con un permesso «per integrazione».
  5. La cittadinanza: chi è nato in Italia e vi ha sempre vissuto legalmente la dichiara tra i 18 e i 19 anni (art. 4, comma 2, L. 91/1992).

Il figlio cresciuto in Italia con i genitori

Il ragazzo che ha avuto il permesso per motivi familiari «valido fino al compimento della maggiore età» perché conviveva con un genitore regolare (art. 31, comma 1) è il primo destinatario dell'art. 32, comma 1: a diciotto anni «può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura». Quattro possibilità, una sola condizione: essere stato titolare del permesso da minore. Il permesso «per accesso al lavoro» — cioè per cercarlo — «prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23», e tutta la conversione è fuori dalle quote: non serve un contratto già firmato, non serve il decreto flussi, non serve un reddito. Il permesso per studio richiede l'iscrizione a un corso (scuola, università, formazione professionale); quello per lavoro un contratto o la partita IVA; quello per accesso al lavoro l'iscrizione al Centro per l'impiego; quello per cure la documentazione sanitaria. La domanda si presenta con il kit, prima del compleanno o subito dopo, allegando il vecchio permesso, il passaporto, la prova dello studio o del lavoro. In alternativa, se il ragazzo resta a carico dei genitori e questi hanno i requisiti del ricongiungimento, il permesso per motivi familiari proprio, che l'art. 30, comma 5, consente di convertire «al compimento del diciottesimo anno di età» in lavoro o studio; e se il genitore ha il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, il figlio lo ha già (art. 31, comma 1) e a diciotto anni non deve fare nulla. La strada più solida per chi ha cinque anni di permessi e un lavoro è chiedere direttamente il lungo periodo.

Il minore affidato e il minore non accompagnato

Per i minori «affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184» (l'affido familiare) vale il comma 1 come per i figli. Per i minori non accompagnati il comma 1-bis costruisce due percorsi. Il primo: il permesso «può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente… ai minori stranieri non accompagnati, affidati… ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri» — oggi la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro — che valuta il percorso di integrazione del ragazzo. Il secondo: lo stesso permesso «ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale» e sia iscritto al registro, se «l'ente gestore… garantisce e prova con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età…, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita… ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato» (comma 1-ter). Il primo percorso è per chi è arrivato più tardi e non ha i tre anni; il secondo per chi è arrivato presto. La legge Zampa ha aggiunto la regola che protegge dal silenzio: «Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno» (comma 1-bis, ultimo periodo, aggiunto dall'art. 13 L. 47/2017): se il Ministero non risponde, la Questura non può negare, e la Cassazione ha chiarito che il parere non è comunque vincolante. Dal 2024 la verifica dei requisiti per il permesso di lavoro è affidata «ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro» (comma 1-bis.1), cioè ai consulenti del lavoro e alle associazioni, con la revoca se i requisiti mancavano. I permessi rilasciati «sono portati in detrazione dalle quote» del decreto flussi (comma 1-quater): un conto dell'amministrazione, non un limite. Il minore non accompagnato che ha chiesto asilo e riceve il diniego può convertire il suo permesso «anche dopo il raggiungimento della maggiore età», entro trenta giorni dalla scadenza del termine per impugnare (art. 14, comma 1-bis, DPR 394/1999).

Il prosieguo amministrativo fino ai ventun anni

«Quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età» (art. 13, comma 2, L. 47/2017). Il decreto mantiene il ragazzo in accoglienza e nel percorso e dà un permesso «per integrazione… per la durata fissata dall'autorità giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno» (art. 11, comma 1, lett. c-sexies, DPR 394/1999), che consente studio e lavoro e si converte poi in lavoro o studio. Va chiesto prima del compleanno — dai servizi sociali, dal tutore, dal ragazzo con un avvocato — con un progetto concreto: la scuola da finire, il tirocinio, l'autonomia abitativa non ancora raggiunta. I tribunali lo concedono con generosità variabile; la richiesta tardiva, dopo il compleanno, è il problema più comune.

La cittadinanza a diciotto anni

Per chi è nato in Italia e vi ha «risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età», la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza «entro un anno dalla suddetta data» rende cittadino (art. 4, comma 2, L. 91/1992), e i ritardi degli uffici e dei genitori non si imputano al ragazzo (art. 33 DL 69/2013). Chi è nato all'estero ed è arrivato bambino non ha questa via: ha la cittadinanza per residenza dopo dieci anni (o dopo il matrimonio), fuori dal perimetro di questo sito. La pagina Figli nati in Italia spiega la dichiarazione. Il ragazzo che fa la dichiarazione di cittadinanza non ha bisogno del permesso, ma finché il Comune non la riceve conviene avere il permesso convertito: le due cose non si escludono.

Quando muoversi

  • Sei mesi prima del compleanno: capire quale strada (famiglia, studio, lavoro, prosieguo, cittadinanza), raccogliere i documenti, per i non accompagnati chiedere all'ente il parere e la documentazione del progetto.
  • Tre mesi prima: chiedere il prosieguo amministrativo al Tribunale per i minorenni se serve; iscriversi al Centro per l'impiego per il permesso per accesso al lavoro; iscriversi a un corso per il permesso per studio.
  • Nelle settimane intorno al compleanno: spedire il kit con la domanda di conversione (o del permesso per famiglia); la ricevuta copre. Per i nati in Italia, presentarsi al Comune per la dichiarazione di cittadinanza entro il diciannovesimo compleanno.
  • Dopo: alla scadenza del permesso di un anno dei non accompagnati, il rinnovo con il lavoro o lo studio; con cinque anni di permessi e il reddito, il lungo periodo; dopo la laurea, le strade di Dopo la laurea.

Fonti

D.Lgs. 286/1998, artt. 9, 23, 30 (comma 5), 31 (comma 1), 32 (commi 1, 1-bis, 1-bis.1, 1-ter, 1-quater); L. 7 aprile 2017, n. 47, art. 13; DPR 394/1999, artt. 11 (comma 1, lett. c-sexies) e 14 (comma 1-bis); L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 2; L. 91/1992, art. 4, comma 2; DL 69/2013, art. 33; Cass., sez. I, sul parere non vincolante della Direzione generale. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.

Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:

  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.