Famiglia · Procedura
Il permesso per assistenza minore (art. 31, comma 3)
È la via di regolarizzazione più usata dalle famiglie con figli cresciuti in Italia e genitori senza documenti: il Tribunale per i minorenni può autorizzare il genitore a restare, per il tempo che serve al bambino, «anche in deroga alle altre disposizioni» della legge. Non è un permesso umanitario mascherato: richiede un bambino qui e gravi motivi legati a lui, che dal 2010 le Sezioni unite della Cassazione hanno definito con ampiezza. Questa pagina spiega la procedura, la prova, il permesso che ne esce e il nodo della sua conversione.
In breve
- «Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia» (art. 31, comma 3, TUI).
- I gravi motivi non sono solo emergenze sanitarie: le Sezioni unite della Cassazione (sent. 21799/2010) hanno stabilito che comprendono «qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave» che l'allontanamento del genitore o lo sradicamento del bambino produrrebbe, considerata l'età, il radicamento, la scuola.
- Il genitore autorizzato riceve un permesso per assistenza minore, «rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale», che «consente di svolgere attività lavorativa» (art. 29, comma 6).
- La conversione in lavoro è scritta in due modi opposti: ammessa dall'art. 6, comma 1-bis, lett. h, esclusa dall'art. 29, comma 6. Le Questure si dividono; la strada sicura è il rinnovo finché durano i gravi motivi e, con cinque anni, il lungo periodo.
- Il ricorso lo presenta il genitore (o entrambi) con un avvocato, anche con il patrocinio a spese dello Stato, al Tribunale per i minorenni del luogo in cui vive il bambino; il pubblico ministero minorile esprime il parere; il tribunale decide con decreto reclamabile in Corte d'appello.
Che cosa chiede la norma
Un minore «che si trova nel territorio italiano», di qualunque nazionalità e status (di regola il figlio di genitori irregolari, nato in Italia o arrivato piccolo); un familiare — il genitore, ma la norma dice «familiare», e la giurisprudenza ha ammesso in casi particolari il nonno o il fratello che accudisce — di cui il minore ha bisogno; e gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del bambino, valutati «tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute». L'autorizzazione è «per un periodo di tempo determinato» e «anche in deroga alle altre disposizioni» del Testo Unico: il genitore può essere irregolare, espulso, entrato senza visto, con un divieto di reingresso, e il tribunale può autorizzarne anche l'ingresso dall'estero. È revocata quando i motivi cessano o per «attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia» (una condanna grave, di regola). I provvedimenti sono comunicati al consolato e al questore (stesso comma).
I gravi motivi dopo le Sezioni unite
Per anni i tribunali hanno letto i «gravi motivi» come emergenze: la malattia grave del bambino, l'intervento chirurgico, la disabilità. La Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza 25 ottobre 2010, n. 21799, ha respinto quella lettura: la norma tutela lo sviluppo psicofisico del minore, e i gravi motivi ricorrono quando l'allontanamento del genitore o lo sradicamento del bambino dal contesto in cui è cresciuto produrrebbero «un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave», da valutare caso per caso in relazione all'età, al grado di radicamento (la scuola, la lingua, gli amici, il percorso), alla situazione del Paese d'origine, al legame con il genitore; non serve una situazione eccezionale, ma nemmeno basta la generica preferenza per l'Italia. Da allora la giurisprudenza ha aggiunto: i bambini piccoli hanno bisogno del genitore in quanto tale e l'allontanamento è di per sé un grave motivo (Cass. 2019-2023); il radicamento scolastico di un bambino di sette-dieci anni è un grave motivo; la tenera età del bambino non esclude, anzi rafforza; il genitore condannato può essere autorizzato se la condanna non è incompatibile con le esigenze del minore (Cass. SU 15750/2019: la condanna per un reato ostativo non esclude automaticamente l'autorizzazione, che richiede una valutazione in concreto). Il tribunale non deve autorizzare tutti, e non lo fa; ma deve motivare sul bambino, non sul genitore.
La procedura
Il ricorso si presenta al Tribunale per i minorenni del distretto in cui il minore vive (dal 2026 in via di trasformazione nel Tribunale per le persone, i minori e le famiglie), con un avvocato — il patrocinio a spese dello Stato copre, con l'autocertificazione dei redditi (Il patrocinio) — e con la documentazione: l'atto di nascita del minore, i documenti dei genitori, la prova della presenza e del radicamento (iscrizione scolastica e pagelle, certificati del pediatra, attestati di attività, la residenza se c'è), la relazione dei servizi sociali se esiste, i certificati medici se ci sono ragioni di salute, la prova del legame (convivenza, mantenimento). Il tribunale sente il pubblico ministero minorile, può disporre indagini dei servizi sociali, ascolta i genitori e, se ha l'età, il minore, e decide con decreto, di regola in alcuni mesi, per un periodo determinato (uno o due anni, a volte «fino al compimento» di una certa età o di un ciclo scolastico); il decreto è reclamabile in Corte d'appello, sezione minorenni, e poi in Cassazione. Con il decreto il genitore si presenta in Questura e chiede il permesso per assistenza minore, che la legge definisce così: «al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro» (art. 29, comma 6). Il permesso non richiede il passaporto valido se il genitore non può averlo, non paga il contributo (è tra quelli esenti come «casi» umanitari nella prassi, e la Questura chiede il solo tesserino), e consente il lavoro subordinato e autonomo. Alla scadenza il genitore chiede al tribunale la proroga dell'autorizzazione con la prova che i gravi motivi persistono, e alla Questura il rinnovo.
Il nodo della conversione
Il Testo Unico dice due cose opposte. L'art. 29, comma 6, ultimo periodo: il permesso «non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro» (frase introdotta dalla riforma del 2018). L'art. 6, comma 1-bis, lett. h): sono convertibili in permesso per lavoro, con i requisiti, i «permesso di soggiorno per assistenza di minori, di cui all'articolo 31, comma 3» (lettera introdotta nel 2020 e non toccata dal DL 20/2023, che ha abrogato invece le lettere a, b e h-bis). La norma del 2020 è successiva e speciale, e la lettura più coerente è che la convertibilità sia oggi ammessa; il Ministero dell'Interno non ha diramato un'indicazione univoca dopo il 2023, e le Questure fanno l'una e l'altra cosa. Il genitore che ha un lavoro e vuole convertire lo chiede, citando l'art. 6, comma 1-bis, lett. h; se la Questura rifiuta, il ricorso al TAR ha un argomento testuale forte. In alternativa, le vie sicure sono due: il rinnovo del permesso per assistenza minore finché il tribunale rinnova l'autorizzazione — e il permesso, che consente il lavoro, non costringe a lasciare l'Italia — e, dopo cinque anni di permessi (il permesso per assistenza minore conta), il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo con il reddito: il permesso dell'art. 31, comma 3, non è tra le esclusioni dell'art. 9, comma 3 (Il lungo periodo). Quando il figlio diventa italiano — a diciotto anni, se nato in Italia — il genitore passa al permesso della lettera d) dell'art. 30 (Il genitore di figlio italiano).
Che cosa non è
Non è un permesso «per i genitori»: è un'autorizzazione per il bene del bambino, che il tribunale può negare se il bambino è arrivato ieri, se il genitore non se ne occupa, se il progetto familiare è di tornare. Non è indefinito: ha una durata e va rinnovato con la prova che i motivi persistono, e a un certo punto — quando il figlio è grande, quando la famiglia ha altri titoli — cessa. Non protegge dall'espulsione prima del decreto: il genitore irregolare che presenta il ricorso non è ancora autorizzato, e il ricorso pendente è un argomento contro l'espulsione ma non un divieto; alcune Questure e i giudici di pace sospendono in attesa del tribunale. E non è la sola via per la famiglia: il figlio italiano, il matrimonio con un italiano, la protezione hanno strade proprie (Come si esce dall'irregolarità).
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (comma 3-bis), 6 (comma 1-bis, lett. h), 9 (comma 3), 29 (comma 6), 31 (comma 3); DPR 394/1999, art. 11 (comma 1, lett. c-quinquies); Cass., Sez. un., sent. 25 ottobre 2010, n. 21799; Cass., Sez. un., sent. 12 giugno 2019, n. 15750; Cass., sez. I, giurisprudenza 2019-2025 sui gravi motivi; DL 113/2018 (non convertibilità in art. 29, c. 6); DL 130/2020 (lett. h dell'art. 6, c. 1-bis); DL 20/2023. Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.