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Asilo e protezione · Il 2026

Paesi di origine sicuri: la lista per legge e la sentenza della Corte di giustizia

Se il tuo Paese è nella lista dei Paesi sicuri, la tua domanda d'asilo si presume infondata: tocca a te dimostrare che nel tuo caso il Paese sicuro non lo è, e la procedura è accelerata o alla frontiera. L'Italia ha messo la lista in una legge nel 2024; l'Unione ne ha adottata una propria nel 2026; e in mezzo la Corte di giustizia ha detto, il 1° agosto 2025, che cosa gli Stati possono e non possono fare. Questa pagina mette in fila liste, regole e sentenza.

Verificato il 20 settembre 2026Lettura: 7 min

In breve

  1. Lista italiana (art. 2-bis, comma 1, D.Lgs. 25/2008, in legge dal 2024): Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Tunisia. Si aggiorna «con atto avente forza di legge» su relazione annuale del Governo (comma 4-bis).
  2. Lista europea (regolamento del 2026 che modifica il regolamento procedure, in applicazione dal 12 giugno 2026): Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco, Tunisia; i Paesi candidati all'adesione sono presunti sicuri salvo conflitti, alti tassi di riconoscimento o sanzioni.
  3. La Corte di giustizia (Grande Sezione, 1° agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24): uno Stato può designare i Paesi sicuri con legge, ma il giudice deve poter controllare la designazione e le fonti devono essere accessibili; fino all'applicazione del regolamento procedure non si può designare un Paese «con eccezioni» per parti del territorio o categorie di persone. Dal 12 giugno 2026 le eccezioni per categorie sono ammesse.
  4. Effetto: domanda in procedura accelerata o di frontiera, presunzione di infondatezza, decisione rapida, ricorso in termini brevi e senza effetto sospensivo automatico. La presunzione si supera «invocando gravi motivi» propri.
  5. La designazione non impedisce mai il riconoscimento: la Commissione deve esaminare il caso, e un cittadino di un Paese sicuro può essere rifugiato.

Che cosa significa «sicuro»

Un Paese è di origine sicuro se «sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione… né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato» (art. 2-bis, comma 2, D.Lgs. 25/2008). La valutazione considera le leggi e la loro applicazione, il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle convenzioni ONU, il principio di non respingimento e «un sistema di ricorsi effettivi» (comma 3), sulla base delle informazioni della Commissione nazionale, dell'Agenzia europea per l'asilo, dell'UNHCR e del Consiglio d'Europa (comma 4). La designazione è una presunzione, non una certezza: «la designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di categorie di persone» (comma 2) — le donne in certi Paesi, le persone LGBT, i giornalisti — e il richiedente può sempre dimostrare che il suo caso è diverso.

La lista italiana e come è finita in una legge

L'Italia ha introdotto il concetto nel 2018 e la prima lista con decreto interministeriale nel 2019 (tredici Paesi), aggiornata nel 2023 e nel maggio 2024 fino a ventidue Paesi. Nell'ottobre 2024 il Tribunale di Roma, dopo la sentenza della Corte di giustizia sulla Moldova (4 ottobre 2024, C-406/22), ha rifiutato di convalidare il trattenimento dei primi migranti portati in Albania perché provenienti da Paesi (Bangladesh, Egitto) sicuri solo con eccezioni territoriali o personali; il Governo ha risposto con il decreto-legge 158/2024 spostando la lista dal decreto ministeriale alla legge e riducendola a diciannove Paesi (togliendo Camerun, Colombia e Nigeria), poi confluito nella legge 187/2024 di conversione del decreto flussi. La lista vigente è quella del comma 1 riportata sopra; il comma 4-bis prevede che ogni anno, entro il 15 gennaio, il Consiglio dei ministri approvi una relazione sui Paesi inclusi e su quelli da includere, e che l'aggiornamento avvenga «con atto avente forza di legge».

La mossa ha portato la questione alla Corte di giustizia: i giudici romani hanno chiesto se una lista per legge, senza fonti pubblicate e senza possibilità per il giudice di verificarla, fosse compatibile con la direttiva procedure. La Grande Sezione ha risposto il 1° agosto 2025 (cause C-758/24 e C-759/24, Alace e Canpelli): la designazione con atto legislativo è ammessa; ma le fonti di informazione su cui si basa devono essere «sufficientemente accessibili» al richiedente e al giudice; il giudice che esamina il ricorso può e deve verificare, anche d'ufficio, se le condizioni di sicurezza sono rispettate, e può tener conto di informazioni proprie; e, fino a quando non si applica il regolamento 2024/1348, uno Stato non può designare come sicuro un Paese che non lo è per una parte del territorio o per una categoria di persone. Da quella sentenza i tribunali italiani hanno disapplicato la lista per singoli Paesi in casi concreti, e il Governo ha tolto dal comma 2 il riferimento alle «parti del territorio», lasciando le eccezioni per «categorie di persone», che il regolamento procedure ammette dal 12 giugno 2026.

La lista europea

Il Patto ha previsto una lista comune. La Commissione l'ha proposta nell'aprile 2025, il Parlamento europeo l'ha approvata il 10 febbraio 2026 (408 voti a favore, 184 contrari, 60 astenuti) e il Consiglio il 23 febbraio 2026; si applica dal 12 giugno 2026 insieme al regolamento procedure. I Paesi sono sette: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco, Tunisia. Lo stesso atto stabilisce che i Paesi candidati all'adesione all'Unione (Albania, Bosnia, Georgia, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Turchia, Ucraina) sono considerati in linea di principio sicuri, salvo che vi sia violenza indiscriminata da conflitto, che il tasso di riconoscimento dei loro cittadini superi il venti per cento, o che siano oggetto di sanzioni per violazioni dei diritti fondamentali; e riscrive il concetto di «Paese terzo sicuro» (un Paese diverso da quello d'origine dove il richiedente potrebbe avere protezione), escludendone i minori non accompagnati. La lista europea si somma a quelle nazionali: l'Italia applica entrambe, e i Paesi della lista europea non richiedono più una valutazione nazionale.

Che cosa cambia per chi viene da un Paese della lista

La domanda è esaminata con procedura accelerata (art. 42 del regolamento 2024/1348) o, se presentata alla frontiera o dopo uno sbarco, con la procedura di frontiera, che in Italia si conclude con la decisione della Commissione «entro quattro settimane» (art. 28-bis.1 D.Lgs. 25/2008) e che si svolge senza autorizzazione all'ingresso, nei luoghi designati (compresi i centri in Albania: Albania). La domanda può essere respinta per manifesta infondatezza se il richiedente non ha «invocato gravi motivi per ritenere che il Paese non sia sicuro» nel suo caso (art. 28-ter). Il ricorso ha termini ridotti — sette giorni nei casi dell'art. 67 del regolamento, cinque nella procedura di frontiera — e non sospende automaticamente il rimpatrio: bisogna chiedere al giudice l'autorizzazione a rimanere, che decide in dieci giorni (artt. 35-bis, commi 2-bis e 4-bis, e 35-ter; Il diniego: il ricorso al tribunale). Il rigetto vale come espulsione o respingimento (art. 32, commi 4 e 4-bis).

La presunzione si supera con fatti propri: appartenere a una categoria esclusa dalla designazione, avere subito una persecuzione individuale documentata, essere in una condizione (orientamento sessuale, apostasia, attivismo, violenza di genere) che le informazioni sul Paese indicano come a rischio anche in un Paese «sicuro». La Commissione deve esaminare il caso nel merito e i tassi di riconoscimento per i cittadini di Bangladesh, Egitto e Tunisia, pur bassi, non sono zero. Le informazioni sui Paesi d'origine che la Commissione nazionale usa — e che la Corte di giustizia vuole accessibili — sono la materia prima del ricorso.

Fonti

D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 2-bis (commi 1-5), 28-bis.1, 28-ter, 32 (commi 4 e 4-bis), 35-bis, 35-ter; DL 23 ottobre 2024, n. 158, confluito nella L. 9 dicembre 2024, n. 187; regolamento (UE) 2024/1348, artt. 42, 43-45, 59-62, 67-68; regolamento del 2026 che istituisce la lista europea dei Paesi di origine sicuri e modifica il regolamento 2024/1348 (approvato dal Parlamento europeo il 10 febbraio 2026 e dal Consiglio il 23 febbraio 2026); Corte di giustizia UE, Grande Sezione, sent. 1° agosto 2025, cause riunite C-758/24 e C-759/24, Alace e Canpelli; sent. 4 ottobre 2024, C-406/22, CV; Tribunale di Roma, ordinanze dell'ottobre-novembre 2024 sui trattenimenti in Albania. Verificato il 20 settembre 2026.

Dove chiedere aiuto

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  • La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
  • Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
  • Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
  • Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
  • Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.

La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.