Lavorare · Spiegazione
Lavoro domestico: colf, badanti, baby-sitter
Quasi la metà delle lavoratrici domestiche in Italia è straniera, e per molte il lavoro in casa d'altri è insieme il mestiere e il fondamento del permesso: senza contratto e senza buste paga il rinnovo non arriva. Questa pagina spiega il rapporto di lavoro domestico dal lato della famiglia e dal lato della lavoratrice — contratto, contributi, minimi, convivenza — e come si intreccia con il soggiorno. Per l'ingresso dall'estero c'è la pagina sulle quote.
In breve
- Il lavoro domestico è un rapporto di lavoro subordinato regolato dal CCNL lavoro domestico (rinnovato dal 1° novembre 2025, minimi aggiornati ogni gennaio): livelli da A a DS, conviventi e non conviventi, orario massimo 54 ore settimanali per i conviventi e 40 per i non conviventi, riposo settimanale di 36 ore, tredicesima, ferie, TFR.
- La famiglia comunica l'assunzione all'INPS (online o al contact center) entro il giorno prima dell'inizio e paga i contributi trimestrali con importi orari fissati ogni anno; l'iscrizione all'INPS vale come comunicazione al Centro per l'impiego. Non serve la partita IVA né il consulente, ma molte famiglie usano un'associazione o un patronato.
- Per la lavoratrice straniera il rapporto regolare è la base del permesso: la Questura chiede al rinnovo il contratto, la comunicazione INPS, le ricevute dei contributi e la prova del reddito (almeno l'assegno sociale, 7.101,12 € nel 2026); le buste paga e i bollettini INPS sono la prova. La paga «nel caso di lavoro domestico» non può essere inferiore al minimo dell'assegno sociale mensile (art. 30-bis, comma 3, DPR 394/1999).
- Dall'estero si entra con il decreto flussi (13.600 posti domestici nel 2026), con i 10.000 fuori quota per disabili, over 80 e bambini 0-6, o come colf «al seguito» di un italiano o europeo che rientra (art. 27, comma 1, lett. e).
- Il lavoro in nero espone la famiglia alla maxi-sanzione e, se la lavoratrice è senza permesso, al reato dell'art. 22, comma 12 (reclusione da sei mesi a tre anni e 5.000 € per lavoratore); la lavoratrice irregolare non ha una via di regolarizzazione attraverso il datore.
Il contratto e i minimi
Il rapporto di lavoro domestico è disciplinato dalla L. 339/1958, dal codice civile (artt. 2240-2246) e dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico firmato da Fidaldo e Domina con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, UILTuCS e Federcolf, rinnovato con decorrenza 1° novembre 2025; i minimi retributivi sono aggiornati ogni anno a gennaio sulla base dell'indice ISTAT e degli aumenti contrattuali (accordo al Ministero del Lavoro dell'11 febbraio 2026). Il contratto va fatto per iscritto, con la lettera di assunzione che indica il livello, l'orario, la convivenza, la retribuzione, il periodo di prova (otto giorni per i livelli A-B, trenta per C-D), la durata (a tempo indeterminato di regola; il determinato per sostituzioni). I livelli: A (collaboratore generico non addetto all'assistenza), AS (assistenza a persone autosufficienti), B (collaboratore polifunzionale: pulizie, cucina, lavanderia), BS (assistenza a persone autosufficienti, baby-sitter), C (cuoco, collaboratore con competenze specifiche), CS (assistenza a persone non autosufficienti non formata), D (governante, maggiordomo), DS (assistenza a persone non autosufficienti con formazione). Dal 1° gennaio 2026 i minimi mensili per i conviventi vanno da 908,10 € (livello A) a 1.474,73 € (DS); per i non conviventi da 6,51 €/ora (A) a 9,97 €/ora (DS); una badante convivente di livello CS ha un minimo di 1.193,84 € più l'indennità di 119,66 € per l'assistenza a non autosufficienti, cui si aggiungono il vitto e l'alloggio (valore convenzionale, non in busta). Sono minimi: la paga effettiva nelle città è più alta. Le ore settimanali massime sono 54 per i conviventi (in dieci ore giornaliere non consecutive) e 40 per i non conviventi; il riposo è di 36 ore settimanali (domenica intera più mezza giornata); la convivente ha diritto a due ore di riposo giornaliero non retribuito; le ferie sono 26 giorni lavorativi l'anno; spettano la tredicesima a dicembre, il TFR, gli scatti di anzianità (4% ogni due anni per un massimo di sette), la malattia (fino a 8-15 giorni retribuiti secondo l'anzianità), l'infortunio (INAIL), la maternità. Il licenziamento richiede il preavviso (da 8 a 30 giorni secondo l'anzianità e l'orario) o l'indennità sostitutiva; le dimissioni vanno comunicate in forma scritta (il lavoro domestico è escluso dalla procedura telematica delle dimissioni).
Gli adempimenti della famiglia
La famiglia che assume è datore di lavoro senza bisogno di partita IVA. Deve: comunicare l'assunzione all'INPS entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio (dal sito con SPID, o dal contact center), indicando i dati della lavoratrice, il livello, l'orario, la retribuzione, la convivenza — la comunicazione vale anche verso il Centro per l'impiego e l'INAIL; consegnare la lettera di assunzione; pagare i contributi ogni trimestre (entro il 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio) con il PagoPA dell'INPS, con importi orari che l'INPS fissa ogni anno in base alla paga oraria e alle ore (sopra le 24 ore settimanali il contributo è un importo fisso), di cui una quota è a carico della lavoratrice e viene trattenuta in busta; rilasciare ogni mese un prospetto paga (busta paga) firmato; comunicare all'INPS ogni variazione (orario, cessazione) entro cinque giorni; rilasciare a fine anno la certificazione dei compensi (la CU non è obbligatoria per il datore domestico, che rilascia una dichiarazione). La famiglia deduce dal reddito i contributi versati (fino a 1.549,37 € l'anno) e detrae il 19% della spesa per l'assistenza a non autosufficienti fino a 2.100 € di spesa, con limiti di reddito; la lavoratrice fa la dichiarazione dei redditi da sé perché il datore domestico non fa il sostituto d'imposta. Le associazioni dei datori (Assindatcolf, Nuova Collaborazione, Domina) e i patronati gestiscono buste paga e contributi a pagamento contenuto; il consulente del lavoro non è necessario.
Il permesso e il lavoro domestico
Per la lavoratrice straniera il rapporto regolare è tutto. Il permesso per lavoro subordinato si rinnova con la prova di un lavoro in corso e di un reddito almeno pari all'assegno sociale (7.101,12 € nel 2026): il contratto, la comunicazione INPS di assunzione, gli ultimi bollettini trimestrali pagati, le buste paga, il modello dei redditi (Il rinnovo, Il reddito minimo). La convivenza è un vantaggio per il permesso: la lavoratrice convivente ha l'alloggio presso il datore, che fa la comunicazione di ospitalità (art. 7 TUI) e la dichiarazione per la residenza; il valore del vitto e alloggio non conta come reddito per la Questura, e una paga convivente a livello CS supera l'assegno sociale. Per il ricongiungimento familiare il reddito richiesto è più alto (assegno sociale più metà per ogni familiare) e la casa del datore, di regola, non è idonea per la famiglia della lavoratrice. Il regolamento fissa un minimo proprio: la proposta di contratto per il nulla osta deve avere un orario «non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale» (art. 30-bis, comma 3, lett. c, DPR 394/1999), cioè 546,24 € al mese nel 2026: sotto questa soglia il rapporto non regge il permesso. Il permesso non è legato alla famiglia: la lavoratrice che cambia casa resta regolare, e il nuovo datore fa la sua comunicazione INPS; la lavoratrice che perde il lavoro ha l'attesa occupazione (L'attesa occupazione). I contributi versati dalle famiglie sono contributi pieni: danno la pensione, e in caso di rimpatrio si conservano (art. 22, comma 13).
Le vie d'ingresso dall'estero
Tre. Il decreto flussi, con la quota per il lavoro domestico e l'assistenza familiare (13.600 posti nel 2026, click day 18 febbraio) e i requisiti di reddito della famiglia (20.000 € per il datore solo, 27.000 € con più componenti, salvo il datore non autosufficiente); i 10.000 posti fuori quota per l'assistenza a disabili, ultraottantenni e bambini fino a sei anni (DL 145/2024, art. 2, comma 2, esteso al 2026-2028), da chiedere tramite le agenzie per il lavoro e le associazioni del settore; e la colf al seguito: fuori quota entrano i «collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico» (art. 27, comma 1, lett. e, TUI): l'italiano che rientra da Dubai con la tata che lavora per lui da un anno la porta con sé, con la prova del rapporto e dei contributi all'estero. La pagina Badanti e colf dall'estero segue la procedura. Il visto turistico non è una via: la lavoratrice entrata da turista non può essere assunta.
Assumere chi è già in Italia
La famiglia può assumere qualunque straniero il cui permesso consenta il lavoro subordinato: lavoro, famiglia, lungo periodo, attesa occupazione, studio (fino a venti ore settimanali), asilo e protezione, richiesta asilo dopo novanta giorni, e con la ricevuta di rinnovo. Il datore deve controllare il permesso — il tesserino o la ricevuta con il vecchio permesso — e conservarne copia; chi assume una persona senza permesso, o con permesso scaduto e non rinnovato, «è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato» (art. 22, comma 12), oltre alla maxi-sanzione amministrativa del lavoro nero. La lavoratrice con permesso per studio o per famiglia che lavora come colf ha un contratto regolare come chiunque, e il permesso per famiglia le consente di convertire in lavoro. La pagina Assumere uno straniero già in Italia elenca i controlli.
Il lavoro in nero
Il nero domestico è diffuso e danneggia soprattutto la lavoratrice straniera: senza contributi non ha il reddito per il rinnovo, non ha malattia, infortunio, maternità, disoccupazione né pensione, e non ha prova del lavoro per una conversione o per il lungo periodo. La famiglia rischia la maxi-sanzione (da 1.950 a 11.700 € per lavoratore in nero fino a trenta giorni, di più oltre), il recupero dei contributi con sanzioni, e — se la lavoratrice è senza permesso — il reato. La lavoratrice regolare pagata in nero può far valere i suoi diritti davanti al giudice del lavoro (i contributi non versati, le differenze retributive, il TFR) e denunciare all'Ispettorato del lavoro, senza conseguenze sul permesso; la lavoratrice irregolare ha gli stessi diritti retributivi (il lavoro nero non è lavoro gratis: art. 2126 c.c.) ma la denuncia la espone all'espulsione, salvo che lo sfruttamento sia grave e il pubblico ministero proponga il permesso dell'art. 18-ter (Lavoro nero e sfruttamento); nessuna regolarizzazione «a domanda» del datore esiste dal 2020, e le promesse di regolarizzare la badante tramite il decreto flussi con una domanda per chi è già qui sono false dichiarazioni (Le truffe). L'ultima sanatoria domestica è del 2020 (Le regolarizzazioni).
Fonti
D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (commi 5, 9-bis), 7, 22 (commi 11, 12, 13), 27 (comma 1, lett. e); DPR 394/1999, art. 30-bis (comma 3, lett. c); L. 2 aprile 1958, n. 339; cod. civ., artt. 2126, 2240-2246; CCNL lavoro domestico Fidaldo-Domina/Filcams-Fisascat-UILTuCS-Federcolf, in vigore dal 1° novembre 2025, minimi 2026 (accordo 11 febbraio 2026); INPS, circolari annuali sui contributi dei lavoratori domestici; INPS, circ. 153/2025 (assegno sociale 2026: 546,24 €/mese); INL, circ. 3/2022 e nota 2066/2023 (redditi del datore 20.000/27.000 €); DL 145/2024, art. 2, comma 2; DPCM 2 ottobre 2025; L. 183/2010, art. 4 (maxi-sanzione, come modificato). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.