Famiglia · Il caso più frequente
Sposare un cittadino italiano: la carta di soggiorno e il permesso di cinque anni
Fino al 2023 il coniuge straniero di un italiano aveva la stessa carta di soggiorno dei familiari dei cittadini europei. Oggi la legge distingue: se l'italiano ha vissuto in un altro Paese dell'Unione, resta quella carta; se ha sempre vissuto in Italia, il coniuge riceve un permesso per motivi di famiglia di cinque anni. In entrambi i casi non servono reddito né alloggio. Questa pagina spiega i due regimi, il matrimonio celebrato all'estero, il coniuge che si trova fuori dall'Italia e quello che è qui senza documenti.
In breve
- Il coniuge, il partner di unione civile, i figli sotto i 21 anni o a carico e i genitori a carico di un cittadino italiano che non ha mai esercitato la libera circolazione in un altro Stato dell'Unione ricevono dalla Questura un permesso di soggiorno per motivi di famiglia valido cinque anni, rinnovabile, convertibile in lavoro, senza il contributo di 40-100 euro (art. 23, comma 1-bis, D.Lgs. 30/2007, introdotto dal DL 69/2023).
- Se l'italiano ha vissuto in un altro Stato membro e il familiare lo ha accompagnato o raggiunto, vale il regime dei familiari di cittadini dell'Unione: carta di soggiorno di cinque anni, poi carta permanente (artt. 10, 17 e 23, comma 1).
- In nessuno dei due casi la legge chiede un reddito minimo o un alloggio idoneo: basta il legame familiare, provato con i certificati.
- Il coniuge di italiano convivente non può essere espulso (art. 19, comma 2, lett. c, TUI) e il matrimonio in Italia è possibile anche a chi è irregolare (Corte cost. 245/2011); il permesso di cinque anni, però, viene rilasciato dalle Questure con prassi non uniformi quando il coniuge è entrato o si trova in Italia senza titolo.
- La cittadinanza per matrimonio è un'altra procedura, con altri tempi: qui solo un rinvio.
Due regimi dal 2023
Il decreto legislativo 30/2007, che attua la direttiva europea sulla libera circolazione, si applicava «ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana» se più favorevole (art. 23). Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, il decreto «salva-infrazioni», ha aggiunto una condizione — «che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo» — e un comma nuovo per tutti gli altri. Il risultato è una distinzione che il lettore deve fare per primo:
| Italiano «mobile»: ha vissuto in un altro Stato UE e il familiare lo ha accompagnato o raggiunto | Italiano «statico»: ha sempre vissuto in Italia | |
|---|---|---|
| Norma | D.Lgs. 30/2007, artt. 10, 17, 23, comma 1 | D.Lgs. 30/2007, art. 23, comma 1-bis |
| Titolo | Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione, cinque anni | Permesso di soggiorno per motivi di famiglia, cinque anni |
| Dopo cinque anni | Carta di soggiorno permanente (art. 17) | Rinnovo del permesso; possibile il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo con i requisiti dell'art. 9 TUI |
| Reddito e alloggio | Nessun requisito in capo al familiare | Nessun requisito scritto nella norma |
| Costo | Solo il costo degli stampati | Niente contributo (esclusione espressa dell'art. 5, comma 2-ter, TUI); restano i 30,46 euro del supporto elettronico e il bollo |
| Lavoro | Sì, pieno | Sì, pieno; il permesso è convertibile in lavoro |
| Visto d'ingresso | Gratuito e prioritario; non serve con la carta (art. 5, commi 2-3) | La norma del 2023 non lo dice: la prassi consolare rilascia il visto per motivi familiari senza nulla osta, ma va verificata con il consolato |
| Allontanamento | Solo per motivi di sicurezza, con le garanzie degli artt. 20-22 | Regole del Testo Unico, con il divieto di espulsione del coniuge convivente (art. 19, comma 2, lett. c) |
«Familiare» ha, in entrambi i casi, la definizione dell'art. 2 del decreto: il coniuge; il partner di un'unione registrata equiparata al matrimonio (in Italia l'unione civile della legge 76/2016); i discendenti sotto i ventuno anni o a carico, anche del coniuge; gli ascendenti a carico, anche del coniuge. Il convivente di fatto non è familiare in senso stretto ma la sua situazione va «agevolata» se la relazione stabile è attestata con documentazione ufficiale (art. 3, comma 2, lett. b): la pagina Unioni civili, coppie di fatto, convivenze spiega che cosa accettano le Questure.
Il permesso di cinque anni per i familiari degli italiani «statici»
La norma è breve: ai familiari non europei «di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione… è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter… Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» (art. 23, comma 1-bis). Nella prassi il permesso è chiamato con la sigla che compare sul tesserino, e le Questure lo rilasciano su domanda con il kit postale o su appuntamento, con questi documenti: passaporto; certificato di matrimonio (o di unione civile, o di nascita per i figli, o la prova del «carico» per genitori e figli maggiorenni), tradotto e legalizzato se estero, oppure l'atto trascritto nel Comune italiano; documento e codice fiscale del cittadino italiano; fototessere; la marca da bollo e il bollettino dei 30,46 euro. Molte Questure chiedono anche la prova della convivenza o della residenza comune, che la norma non menziona ma che è coerente con il sistema (i matrimoni di comodo).
Quello che il permesso non richiede è un reddito o un alloggio: la norma non ne parla, a differenza dell'art. 29 TUI, e la Questura che li pretende applica una norma sbagliata. Quello che il permesso dà è il lavoro pieno, l'iscrizione al Servizio sanitario e all'anagrafe, il computo degli anni per il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (con il reddito dell'art. 9) e per la cittadinanza per residenza.
Quello che il permesso ha tolto, rispetto alla carta di prima, è discusso apertamente dai giuristi che l'hanno commentato: la carta permanente dopo cinque anni, le garanzie procedurali della direttiva contro l'allontanamento, la certezza sul visto d'ingresso. Chi aveva la vecchia carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione prima del giugno 2023 la conserva fino alla scadenza; al rinnovo le Questure applicano il regime nuovo se l'italiano è «statico».
La carta di soggiorno per i familiari degli italiani «mobili»
Se il cittadino italiano ha lavorato o vissuto in un altro Stato membro — anche solo per alcuni mesi, purché con un soggiorno effettivo — e il familiare lo ha accompagnato o raggiunto, si applica il decreto 30/2007 per intero: la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, da chiedere in Questura dopo tre mesi dall'ingresso, con passaporto, documento del legame, attestato di iscrizione anagrafica del cittadino e quattro foto (art. 10); cinque anni di validità che resistono alle assenze fino a sei mesi l'anno (comma 5); poi la carta permanente, da chiedere prima della scadenza, rilasciata entro novanta giorni (art. 17). Il visto d'ingresso è gratuito e prioritario e con la carta non serve (art. 5). Il regime completo è in I familiari extra-UE di cittadini dell'Unione; la prova della «mobilità» (contratti, iscrizioni, permessi nell'altro Stato) va preparata con cura, perché è il punto su cui la Questura decide quale regime applicare.
Il coniuge che è all'estero
Il matrimonio celebrato all'estero va trascritto nei registri dello stato civile del Comune italiano attraverso il consolato: è la trascrizione che lo rende opponibile alle amministrazioni italiane, e senza di essa la Questura può rifiutare il permesso. Con l'atto trascritto il coniuge chiede al consolato il visto per motivi familiari (nel decreto sui visti, «ricongiungimento familiare» o «familiare al seguito» per i familiari di cittadini dell'Unione e italiani): la procedura è senza nulla osta dello Sportello Unico e senza requisiti di reddito, ed è quella che i consolati continuano ad applicare anche dopo il 2023, ma la norma nuova non lo scrive e conviene verificare con il consolato competente le istruzioni del momento. Entrato in Italia, il coniuge chiede in Questura il permesso di cinque anni (italiano statico) o la carta (italiano mobile) entro otto giorni lavorativi. Il coniuge di un italiano non passa dal ricongiungimento dell'art. 29, né dalle sue soglie di reddito, né dai suoi due anni di attesa.
Il coniuge che è in Italia senza documenti
Tre regole certe e una zona grigia. Le regole: il matrimonio in Italia è possibile anche a chi è irregolare, perché la Corte costituzionale ha cancellato nel 2011 il requisito del soggiorno regolare per sposarsi (sent. 245/2011; Sposarsi in Italia con uno straniero); il coniuge straniero convivente con un cittadino italiano non può essere espulso, salvo i casi di sicurezza dello Stato (art. 19, comma 2, lett. c, TUI); il Testo Unico prevede il permesso per motivi familiari per chi si sposa in Italia con un italiano, ma per chi era «regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno» (art. 30, comma 1, lett. b), con revoca immediata se al matrimonio non segue la convivenza, salvo che nascano figli (comma 1-bis).
La zona grigia riguarda il coniuge irregolare dell'italiano «statico»: prima del 2023 la carta di familiare di cittadino dell'Unione si rilasciava anche a chi era entrato o restato irregolarmente, secondo la giurisprudenza europea (la Corte di giustizia, nella causa Metock del 2008, ha escluso che gli Stati possano pretendere un ingresso regolare) e quella italiana. Dopo il 2023 la norma nuova rimanda alle «modalità» del Testo Unico e non dice nulla sull'ingresso regolare; le Questure si dividono, alcune rilasciano il permesso di cinque anni, altre chiedono che il coniuge esca e rientri con il visto. Il divieto di espulsione resta comunque, e la via giudiziaria — il tribunale ordinario, per i provvedimenti in materia di unità familiare (art. 30, comma 6, TUI) — ha dato ragione ai coniugi in più occasioni. È una situazione da affrontare con un avvocato, non con un consiglio da forum (Trovare un avvocato).
Dopo: separazione, divorzio, cittadinanza
Il permesso segue il legame: alla separazione legale o al divorzio la Questura può non rinnovarlo, ma il coniuge che ha già un lavoro lo converte (art. 30, comma 5, TUI; per il regime UE, l'art. 12 del decreto 30/2007 conserva il diritto dopo tre anni di matrimonio di cui uno in Italia, o con l'affidamento dei figli, o in caso di violenza). La pagina Separazione, divorzio, vedovanza e violenza segue i casi. La cittadinanza per matrimonio — due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio, ridotti a uno con figli, con il requisito della lingua B1 e una procedura che dura anni — è una materia diversa da quella di questo sito, che qui si ferma.
Fonti
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, artt. 2, 3, 5, 10, 12, 17, 20-22, 23 (commi 1 e 1-bis); DL 13 giugno 2023, n. 69, conv. L. 10 agosto 2023, n. 103 (art. 23, comma 1-bis); D.Lgs. 286/1998, artt. 5 (commi 2-ter e 8), 9, 19 (comma 2, lett. c), 30 (commi 1, lett. b, 1-bis, 5, 6); L. 20 maggio 2016, n. 76; Corte cost., sent. 25 luglio 2011, n. 245; Corte di giustizia UE, sent. 25 luglio 2008, C-127/08, Metock; D.I. 850/2011 (tipologie di visto). Verificato il 20 settembre 2026.
Dove chiedere aiuto
Questo sito spiega. Non rappresenta nessuno e non risponde a nessuno.
Non ha un telefono e non risponde ai singoli casi. Chi ha bisogno di una persona che se ne occupi trova qui i canali ufficiali, che sono gli stessi per tutti:
- La Questura della provincia in cui vivi — l'Ufficio immigrazione rilascia e rinnova i permessi; lo stato della pratica si controlla sul Portale Immigrazione (portaleimmigrazione.it) con il numero della ricevuta postale; gli uffici e gli orari sono su poliziadistato.it.
- Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura — nulla osta al lavoro e al ricongiungimento, contratto di soggiorno, accordo di integrazione; il portale delle domande è nullaostalavoro.dlci.interno.it e i temi sono spiegati su interno.gov.it e integrazionemigranti.gov.it.
- Gli istituti di patronato — assistenza gratuita per kit, INPS e pratiche; l'elenco degli istituti riconosciuti è pubblicato dal Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it).
- Gli ordini degli avvocati — l'albo nazionale del Consiglio nazionale forense (consiglionazionaleforense.it) dice chi è davvero un avvocato; presso ogni ordine si chiede il patrocinio a spese dello Stato.
- Il numero verde antitratta 800 290 290 e i servizi in Italia di UNHCR (unhcr.org/it) e OIM (italy.iom.int) per chi chiede protezione o vuole tornare a casa con un programma assistito.
La pagina Aiuto gratuito spiega che cosa fa ciascuno di questi sportelli e come riconoscere chi chiede soldi per un modulo gratuito.